n.239 del 30.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento in via provvisoria della struttura sanitaria denominata Laboratorio Athena Dott. Caruso Guglielmo di Cesena (FC)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Laboratorio Athena Dott. Caruso Guglielmo, sita in Via N. Dell’Amore n. 14/A - 20, Cesena (FC) per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria per la seguente attività:

  • Laboratorio analisi - settore di Anatomia e Istologia patologica;

2) di dare mandato all’ Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, anche in relazione alla prossima approvazione dei requisiti specifici di Anatomia Patologica;

3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento concesso in via provvisoria;

4) di dare atto che l’accreditamento di cui al presente atto è riferito alla sola attività oggetto di contratto con struttura pubblica e/o privata accreditata per la fornitura di servizi di laboratorio analisi - settore di Anatomia e Istologia patologica - complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato dalle stesse al paziente, secondo le modalità pattuite tra le parti;

5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6) in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

7) è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina