SUPPLEMENTO SPECIALE N.72 DEL 30.12.2015

Relazione

Il Progetto di Legge regionale “Memoria del Novecento - Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna” si propone, in armonia con le leggi statali, di riconoscere la memoria dei fatti avvenuti nel territorio regionale, determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana, che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la sua crescita culturale.

Attraverso la nuova legge la Regione mira a promuovere e sostenere interventi mirati a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria dei fatti e degli avvenimenti per le generazioni attuali e future, promuovendo in particolare la ricerca storica e la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale relativo alla storia del Novecento in Emilia-Romagna.

A tal fine la Regione riconosce il ruolo e l’attività svolta dagli Istituti Storici, dalle Istituzioni culturali che a vario titolo sovrintendono ai luoghi della memoria, dalle Associazioni partigiane, combattentistiche e reducistiche presenti sul territorio regionale e partecipa all’organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione e di informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale e/o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria, favorendo il coordinamento degli interventi, con l’obiettivo di garantirne una maggiore efficacia e assicurare un utilizzo razionale delle risorse pubbliche.

L’Assemblea Legislativa, nell'ambito delle proprie competenze, promuove in particolare iniziative mirate alla diffusione della cultura della memoria e della pace tra le nuove generazioni, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche e Università.

Per il 2016 è a bilancio uno stanziamento di un milione di Euro per l’attuazione degli interventi regionali in questo ambito, previa approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa di un programma pluriennale che definisca obiettivi, modalità e procedure di intervento.

Articolo 1

L’articolo 1 definisce i principi ispiratori del progetto normativo, esplicitando che la Regione, in adesione ai princìpi e ai valori comuni europei, in attuazione del proprio Statuto ed in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento.

Articolo 2

L'articolo 2 contiene le definizioni di memoria, storia e luoghi della memoria.

Articolo 3

L'articolo 3 chiarisce le finalità dell'intervento normativo attraverso il quale la Regione intende promuovere e sostenere le attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone, dei luoghi e dei processi storici.

Articolo 4

L'articolo 4 specifica l'ambitodegli interventi regionali: essi riguardano in particolare lo studio e la ricerca storica; la promozione di iniziative culturali, educative e formative; la conservazione e la valorizzazione dei luoghi della memoria.

Articolo 5

L'articolo 5 definisce la programmazione regionale degli interventi, assegnando al programma pluriennale approvato dall'Assemblea Legislativa la definizione di obiettivi e ambiti di intervento e prevedendo le diverse modalità di utilizzo delle risorse finanziarie. Stabilisce altresì gli ambiti di intervento specifici in capo all'Assemblea Legislativa.

Articolo 6

L'articolo 6 definisce le modalità di controllo da parte dell'Assemblea Legislativa sull'attuazione della legge e di valutazione sui risultati conseguiti.

Articolo 7

L'articolo 7 attua un importante intervento di semplificazione normativa, abrogando cinque leggi regionali afferenti all'ambito di competenza della legge, in quanto non più attuali.

Articolo 8

L'articolo 8 stabilisce che agli oneri della legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale; per gli esercizi successivi al 2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati.

Articolo 9

L'articolo 9 modifica la Legge Regionale n. 47 del 1982 “Istituzione del Comitato Regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto”, adeguandola al dettato dello Statuto della Regione, definendo in particolare gli organi del Comitato medesimo.

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