n.67 del 21.03.2018 periodico (Parte Seconda)
Modifica Statuto
Art. 1 punto 1:
1) In attuazione dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 97 del 30/5/2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana Unione Comuni Parma Est ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successori, nonché dell’atto costitutivo, allegato sub. A, è costituita tra i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, l’UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST, di seguito denominata “Unione”, con sede in Langhirano - Piazza Ferrari n. 5.
“l’UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST, di seguito denominata “Unione”. Fanno parte dell’Unione i Comuni di Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, Corniglio, Monchio delle Corti. L’Unione ha sede in Langhirano - Piazza Ferrari n. 5.”
Art. 2 punto 2:
2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell’Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione con le medesime
modalità previste per l’approvazione dello Statuto stesso.
“2) Le successive modifiche dello statuto dell’Unione sono approvate dal Consiglio dell’Unione senza la necessità dell’approvazione dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti, così come previsto dalla vigente normativa di legge.”
Art 4 punto 1:
1) L’adesione all’Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell’Unione.
“approvata dal Consiglio dell’Unione”
Art. 4 punto 2:
2) L’adesione ha in ogni caso effetto a partire dall’anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell’Unione.
“2) L’adesione ha in ogni caso il suo effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della modifica statutaria all’albo pretorio dell’Unione Montana”
Art. 8 punto 4:
4) Gli organi di governo dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
“Il Consiglio e la Giunta”
Art. 8 punto 4 aggiungere:
“10) Il Presidente dell’Unione ha invece, durata pari a metà di quella degli organi dei Comuni partecipanti ed è quindi soggetto a nuova nomina ogni 2 anni e 6 mesi. Così come disciplinato dal successivo art. 33.”
Art. 10 punto 1:
1) Il Consiglio dell’Unione è composto da due rappresentanti per ciascun Comune. I Consigli Comunali eleggono con il sistema del voto limitato un consigliere di maggioranza, che può essere il Sindaco, e uno di minoranza. Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio, 2/3 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e 1/3 sono detenute dai Consiglieri di minoranza (1 per ciascuno).
1) Il Consiglio dell’Unione è composto da due rappresentanti per ciascun Comune. I Consigli Comunali eleggono con il sistema del voto limitato e separato, un consigliere di maggioranza, che può essere il Sindaco, e uno di minoranza. Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio, 2/3 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e 1/3 sono detenute dai Consiglieri di minoranza (1 per ciascuno).
Art. 33 punto 1:
1) Il Presidente dell’Unione è eletto dal Consiglio dell’Unione a maggioranza assoluta delle quote assegnate tra i Sindaci dei Comuni associati (ma non tra gli assessori delegati) e dura in carica per l’intero mandato amministrativo.
“1) I Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione assumono a turno la carica di Presidente dell’Unione per la durata pari a metà del mandato tenendone conto anche nelle legislature successive. Dovrà in ogni caso essere garantita l’alternanza tra i Sindaci dei Comuni con popolazione minore (Monchio delle Corti, Corniglio, Palanzano e Tizzano) e quelli degli altri Comuni dell’Unione (Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini). Qualora, per qualsiasi motivo, il Presidente decada, verrà sostituito da un altro Sindaco facente parte del medesimo gruppo (Comuni con popolazione minore - Monchio delle Corti, Corniglio, Palanzano e Tizzano - e Comuni con popolazione maggiore - Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini) fino alla durata complessiva dei mandati che non può superare i 2 anni e 6 mesi. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore con il primo rinnovo delle elezioni amministrative italiane.”
Art. 69 punto 4:
4) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
“Le modifiche dello statuto vengo pubblicate all’albo pretorio dell’Unione ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo dell’Unione.”
Art. 69 punto 5:
5) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all’Albo Pretorio dei Comuni aderenti all’Unione.
“5) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all’Albo Pretorio dell’Unione.”