n.47 del 25.02.2026 periodico (Parte Seconda)
Struttura sanitaria privata denominata Punto prelievo Bianalisi Sassuolo di Sassuolo (MO) - Variazione accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 14191 del 28/06/2023 per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1314/2024 così come confermata da n. 691/2025, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 1056/2015, n. 603/2019, n. 620/2024 relativamente alle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
- n. 1133/2025 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 279/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 1463/2025 “Individuazione del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 22/2019”;
Viste le proprie determinazioni:
- n. 25321 del 27/12/2022, con cui è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento istituzionale con prescrizioni quale Punto prelievi alla struttura sanitaria privata denominata Punto prelievo Bianalisi Sassuolo, via Tien An Men n. 9, Sassuolo (MO);
- n. 14191 del 28/06/2023 di superamento delle prescrizioni di cui all’atto n. 25321/2022;
Vista, inoltre, la domanda di variazione dell’accreditamento della struttura citata, pervenuta il 24/09/2025, e successive integrazioni, presentata dal Legale rappresentante della società Bianalisi S.p.A., con sede legale in Lissone (MB), riguardante la richiesta di variazione di accreditamento per variazione della sede erogativa delle prestazioni da via Tien An Men n. 9, Sassuolo (MO), a Viale Mantegna n. 5/1, sempre in Sassuolo (MO);
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamati:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 2376/2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 inerenti al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 1440 del 08/09/2025, recante “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2025-2027"”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1. di concedere alla struttura sanitaria privata denominata Punto prelievo Bianalisi Sassuolo, già accreditata, da ultimo, quale Punto prelievo con proprio atto n. 14191 del 28/06/2023, la variazione dell’accreditamento:
- per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni da via Tien An Men n. 9, Sassuolo (MO), a Viale Mantegna n. 5/1, sempre in Sassuolo (MO)
con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. che l’accreditamento concesso, di cui al punto precedente, avrà scadenza il 26/04/2026, come stabilito nella propria determinazione n. 14191/2023 citata;
3. di dichiarare privo di validità l’accreditamento concesso alla stessa struttura sanitaria privata in via Tien An Men n. 9, Sassuolo (MO), in quanto riferito ad una sede non più operativa;
4. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
5. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
6. di disporre la ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come previsto dalla disciplina normativa ed amministrativa richiamata in premessa;
7. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.