n.418 del 03.12.2020 (Parte Seconda)

Modifiche alle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e s.m.i.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la direttiva 2018/844/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le precedenti Direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, al fine di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività;

- il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva 2018/844/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, con il quale si è provveduto a modificare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’Art. 9. Riportanti “Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione” che riguardanti, tra l’altro:

- le modalità di controllo del rispetto dell’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di compravendita

- l’obbligo di effettuazione e documentazione del sopralluogo;

- l'inapplicabilità delle disposizioni agli gli edifici dichiarati inagibili o collabenti.

- l'obbligo di redazione dell'APE quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato

- la modifica di alcuni (significativi) termini;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, così come modificato dal citato Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 nei termini sopra indicati;

- il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

- la propria deliberazione n. 1275 del 7/9/2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.i.)”

- la propria deliberazione n. 304 del 7 marzo 2016 “Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione dell'entità del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e s.m.i. e modifiche agli allegati della deliberazione di giunta regionale n. 1275/2015”

Considerato che:

- la direttiva 2018/844/UE, prevede, tra l’altro:

- il rafforzamento delle misure per la implementazione di un efficace sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica;

- l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire un efficace controllo degli Attestati di Prestazione Energetica emessi;

- la definizione di un quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari.

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal citato Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 riporta, tra l’altro, i criteri generali per la attestazione della prestazione energetica degli edifici, per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione, nonché i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;

- l’art. 25-ter della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” così come modificata dalla Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014”, disciplina le condizioni e le modalità nel rispetto delle quali dare attuazione al sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, con particolare riferimento al comma 1, ove si prevede che:

“con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:

- un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

- un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;

- un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi”;

Preso atto che:

- le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 48/2020 al D.Lgs. 192/2005, riguardano anche le procedure di Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici;

- all’art. 4, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 48/2020 è prevista la emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, che riporti l’aggiornamento, in relazione all’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;

- all’art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 48/2020 è prevista la emanazione di un decreto interministeriale di adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge

5) le emissioni di anidride carbonica;

6) l'energia esportata;

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

Preso atto che in fase applicativa delle disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 1275 del 7/9/2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.i.)”, così come modificata dalla propria deliberazione n. 304 del 7 marzo 2016 “Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione dell'entità del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e s.m.i. e modifiche agli allegati della deliberazione di giunta regionale n. 1275/2015” si sono evidenziate alcune criticità di carattere prettamente tecnico nello svolgimento delle procedure di registrazione e di controllo degli Attestati di prestazione Energetica che rendono opportuna la modifica delle relative disposizioni;

Ritenuto opportuno procedere, anche nelle more della emanazione dei decreti di cui all’art. 4 comma 1-quater e all’art. 6 comma 12 del D.Lgs. n. 192/2005, ad aggiornare ai sensi dell’art. 25-ter della L.R. 26/2004 la disciplina in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici conformandola alle previsioni della normativa nazionale in materia di cui al D.Lgs. n. 192/2005 così come modificato dal citato Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48:

- mantenendo il riferimento ai contenuti del DM 26 giugno 2015, in particolare per quanto riguarda gli elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida nazionali, nelle more dell’approvazione del decreto di cui all’art. 6 comma 12 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

- mantenendo il riferimento ai contenuti del DPR 16 aprile 2013, n. 75, per quanto riguarda l’accreditamento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici nelle more dell’approvazione del decreto di cui all’art. 4 comma 1-quater del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48;

- provvedendo con successivi atti, se necessario, all’ulteriore adeguamento del presente atto in conseguenza dell’emanazione dei decreti di cui all’art. 4 comma 1-quater e all’art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005;

Preso atto che si rende quindi necessario un intervento di natura meramente tecnica per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 1275/2015, così come modificata dalla propria deliberazione n. 304/2016, a seguito:

- della successiva evoluzione normativa a livello sovraordinato, al fine di garantire l'armonizzazione delle disposizioni regionali con la disciplina nazionale in materia;

- del manifestarsi in fase applicativa di alcune necessità di chiarimento ed approfondimento, anche conseguenti ad inesattezze di tipo redazionale.

Ritenuto quindi opportuno procedere a tali modifiche nei termini indicati nell'Allegato 1 della presente deliberazione;

Considerato che tali modifiche sono essenziali ed urgenti, per garantire l’armonica applicazione delle procedure di attestazione della prestazione energetica in coerenza con l’evoluzione normativa sovraordinata, in modo tale da mantenere gli obiettivi di qualità energetica che la Regione Emilia-Romagna si è posta, minimizzando nel contempo gli effetti e le ripercussioni che il rispetto di tali requisiti comporta nelle attività economiche inerenti il settore delle costruzioni;

Dato atto che le modifiche alle disposizioni regionali riportate nella propria deliberazione n. 1275 del 7/9/2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.i.)”, così come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 304 del 7 marzo 2016 “Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione dell'entità del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7, dell'art. 25-ter, della L.R. n. 26 del 2004 e s.m.i. e modifiche agli allegati della deliberazione di giunta regionale n. 1275/2015”, nei termini indicati nell'Allegato 1 della presente deliberazione sono state presentate nell'incontro del 23 settembre 2020 al Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, allargato ai rappresentanti di Confindustria;

Sentito il Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 1275/2015, che nella seduta del 24 settembre 2020 si è espresso favorevolmente alla adozione delle modifiche alle disposizioni regionali riportate nella propria deliberazione n. 1275 del 7/9/2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. n. 26/2004 e s.m.i.)”, così come modificata dalla propria deliberazione n. 304 del 7 marzo 2016 “Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione dell'entità del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7, dell'art. 25-ter, della L.R. n. 26 del 2004 e s.m.i. e modifiche agli allegati della deliberazione di giunta regionale n. 1275/2015”, nei termini indicati nell'Allegato 1 della presente deliberazione;

Visti:

- la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emili a-Romagna”;

- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

- n. 83/2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza Covid-19. Approvazione”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, Vincenzo Colla

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate le modifiche alla propria deliberazione n. 1275 del 7/9/2015 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.i.)”, così come modificata dalla propria deliberazione n. 304 del 7 marzo 2016 “Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione dell'entità del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e s.m.i. e modifiche agli allegati della deliberazione di giunta regionale n. 1275/2015”, riportate all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prevedere la pubblicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al punto precedente in forma di testo coordinato con le modifiche apportate, al fine di renderne agevole la comprensione e l’utilizzo da parte dei soggetti interessati, così come riportato all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di prevedere che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, provveda alle eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione dei decreti di cui all’art. 4, comma 1-quater e all’art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005;

4) di prevedere che l’Organismo Regionale di Accreditamento provveda entro il 1 gennaio 2021 all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente provvedimento del sistema informativo sull'efficienza energetica degli edifici denominato SACE, attraverso l’aggiornamento dell’omonimo applicativo web appositamente predisposto;

5) di prevedere l’entrata in vigore della presente deliberazione dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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