n.211 del 07.08.2015 (Parte Prima)
Referendum consultivi regionali - Determinazione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai Comuni interessati delle spese relative all'espletamento. L.R. 24/1996, art. 12, comma 10, e L.R. 9/2012, art. 27, comma 2
IL PRESIDENTE
Visti:
- l’articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;
- l’art. 21 dello Statuto regionale;
- l’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”;
- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e, in particolare, l’art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione e l’art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”;
- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica), e s.m., che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;
Rilevato che le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni medesimi e rimborsate dalla Regione, ai sensi dell’art. 12, comma 10 della legge regionale n. 24 del 8 luglio 1996, e s.m., il quale stabilisce inoltre che criteri e modalità del rimborso sono stabiliti con Decreto del Presidente della Giunta regionale;
Rilevato altresì che l’art. 27, comma 2 della Legge regionale n. 9 del 26 luglio 2012, dispone che la Regione può erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni referendarie regionali, acconti fino al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare;
Richiamato il proprio decreto n. 104 del 28/5/2015 concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai Comuni interessati delle spese relative all’espletamento dei referendum consultivi regionali;
Rilevato che risulta necessario provvedere ad un aggiornamento delle fattispecie di spesa ammesse a rimborso, per ricomprendere i beni che non verranno più forniti dalle Prefetture, per i referendum di competenza delle Amministrazioni locali e territoriali, e indicati nella circolare del Ministero dell’Interno n. 6 dell’11 marzo 2015;
Tutto ciò premesso e considerato;
Dato atto del parere allegato;
decreta:
- di approvare i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati delle spese relative all’espletamento dei referendum consultivi regionali, di cui agli Allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente atto e che contengono, rispettivamente, i criteri che identificano la tipologia di spese, i criteri per la rendicontazione e le modalità di rendicontazione a cui i Comuni interessati dalle consultazioni referendarie regionali dovranno attenersi;
- di riconoscere ai Comuni, per lo svolgimento delle consultazioni referendarie regionali, ai sensi dell’art. 27, comma 2 della Legge regionale n. 9 del 26 luglio 2012, un acconto fino al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare, salvo conguaglio positivo o negativo, da effettuare in sede di rendicontazione finale delle spese da parte dei singoli Comuni;
- il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente
Stefano Bonaccini