n.185 del 22.06.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi" localizzato nel comune di Castello d'Argile (BO), proposto da Demolition S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'ambiente ed Economia circolare, Cristina Govoni

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto di recupero rifiuti non pericolosi”, localizzato nel comune di Castello d’Argile (BO), proposto da Demolition S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. il sistema di bagnatura dovrà essere avviato in automatico al verificarsi delle condizioni di ventosità e di umidità che dovranno essere proposte in un apposito documento tecnico che descriva la logica di funzionamento e le apparecchiature necessarie (tra cui anemometro, igrometro, pluviometro). La proposta dovrà essere presentata in allegato all’istanza di AUA;

2. per quanto riguarda la componente atmosfera, si prescrive un piano di monitoraggio dei parametri PTS, PM10 e rilievo meteorologico, attraverso campagne trimestrali nei primi due anni di attività, in corrispondenza del recettore C (nucleo residenziale), garantendo una durata effettiva di 7 giorni per tutti i monitoraggi a fronte di 9 giorni di rilevazione. I campionamenti giornalieri dovranno essere eseguiti secondo i metodi di riferimento indicati nel D.Lgs. 155/2010 per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, a cui riferirsi anche per la verifica del rispetto del valore limite del PM10. Poiché il parametro PTS non è più normato, si prenda a riferimento come valore di indirizzo quanto indicato nel DPCM 28/06/1983. Annualmente, a conclusione della campagna, i dati di misurazione dovranno essere comunicati ad ARPAE APAM;

sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio, ARPAE APAM valuterà la necessità di proseguire con l’attività di monitoraggio o di mettere in opera ulteriori misure di mitigazione; la verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE a conclusione di ciascuna campagna di monitoraggio relativa ai primi due anni di attività;

3. fornire la descrizione e lo schema fognario di raccolta, gestione, trattamento e scarico delle acque reflue domestiche per formalmente poter escludere (nel caso di recapito in pubblica fognatura) l'obbligo di autorizzazione allo scarico in AUA e confermare il regime semplificato della comunicazione, ai sensi della DGR 1053/2003 e del vigente regolamento del Gestore del SII. Tali aspetti dovranno essere presentati nella documentazione allegata all'istanza di AUA;

4. in relazione alla presenza del serbatoio di gasolio per il rifornimento dei mezzi operativi, dovrà essere esplicitato l’effettivo sistema di copertura e contenimento da eventuali perdite. Tali aspetti dovranno essere evidenziati nella documentazione allegata all'istanza di AUA;

5. in riferimento alla vasca di laminazione, dovrà:

- essere dotata di una bocca tarata in grado di scaricare una portata idraulica massima di 9,2 l/s;

- essere presentato un piano programmatico di manutenzione dove andranno indicati tutti gli interventi previsti per il mantenimento dell'efficienza idraulica della vasca e dei relativi dispositivi (valvole, pompe di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione, etc.) con la relativa programmazione temporale;

tali aspetti dovranno essere evidenziati nella documentazione allegata all'istanza di AUA;

6. per quanto riguarda la componente rumore, si prescrive un piano di monitoraggio da svolgersi con apposita apparecchiatura tarata e di classe I, in prossimità dei ricettori indicati dal proponente (Via Provinciale Nord n.14, Via Oriente n.4-4/1, Via Oriente n.21 solo se l'edificio, attualmente collabente, ritorni ad essere abitabile), con la finalità di evidenziare la verifica del rispetto del limite differenziale, ricercando il livello ambientale massimo ipotizzabile, tenuto conto della minima distanza possibile dei ricettori dalle macchine operatrici che presentano lavorazioni maggiormente impattanti, nonché dell’eventuale presenza di componenti impulsive; la durata dei rilievi dovrà essere rapportata alle caratteristiche di variabilità del rumore da caratterizzare;

la cadenza delle misure deve essere annuale, salvo ulteriori misure in caso di cambiamenti delle condizioni di lavoro. Annualmente, a conclusione della campagna, i dati di misurazione dovranno essere comunicati ad ARPAE APAM;

per gli anni successivi al primo monitoraggio, sulla base degli esiti, ARPAE APAM valuterà la necessità di proseguire l’attività di monitoraggio o di mettere in opera ulteriori misure di mitigazione;

7. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), dovrà essere effettuata da:

- ARPAE per i punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7;

- Consorzio della Bonifica Renana per il punto 5;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Demolition S.r.l., al Comune di Castello d’Argile, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, a HERA Gestione Servizio Idrico Integrato;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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