n.71 del 26.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i. così come modificata ed integrata dal DLgs 152/06 e smi, relativa al progetto di un impianto di lavaggio di materiali metallici (ferro e alluminio), destinati ad attività di seconda fusione in impianti metallurgici e siderurgici, presentato dalla Ditta Pagliarani Natale

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa al progetto di un impianto di lavaggio di materiali metallici (ferro e alluminio), destinati ad attività di seconda fusione in impianti metallurgici e siderurgici, in Via Ruffio n. 1015 a Cesena, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 17/8/2011, giorno in cui è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 130 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.

Per un disguido connesso al caricamento nel sistema informatico dell’Albo on-line del Comune di Cesena, a seguito del quale il Comune stesso non ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di deposito sull’Albo Comunale della documentazione trasmessa dal Proponente, si è ritenuto necessario un nuovo avvio del procedimento a partire dalla data del 4/1/2012, giorno in cui è stato nuovamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (n. 3 del 4/1/2012) l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa, dando nuovamente attuazione a quanto stabilito all’art. 20, comma 2, del DLgs 152/06 e s.m.i.

Il progetto è stato presentato dalla Ditta Pagliarani Natale, avente sede legale a Cesena, in Via Ruffio n. 1015.

Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, che costituisce la modifica di un impianto già esistente, sito in via Ruffio 1015 a Cesena, appartenente alla categoria “ Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 ettaro ” indicata alla lettera c) del punto 8 dell’Allegato IV alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i. e alla categoria B.2.51. degli allegati della L.R. 9/99 (così come integrata dal predetto DLgs 152/06), è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade nella tipologia di cui al punto 8 lett. t) “ Modifiche ed estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III) ” dell’Allegato IV alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. così come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. gen. 33266/128 del 03/04/2012, ha assunto la seguente decisione: 

“LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

(omissis)

delibera:

a) richiamati gli elementi progettuali, le proposte tecniche descritti in parte narrativa e tenuto conto della osservazione pervenuta, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. così come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., il progetto di un impianto di lavaggio di materiali metallici (ferro e alluminio), destinati ad attività di seconda fusione in impianti metallurgici e siderurgici, nel Comune di Cesena, presentato dalla Ditta Pagliarani Natale, dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

  1. la Ditta proponente dovrà presentare, prima della realizzazione dell’opera, istanza di modifica dell’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 comma 12 del DLgs 152/06 e in base alla prescrizione n. 12 dell’autorizzazione allo scarico vigente n. 100 del 11/03/2011 Prot. 27724. In tale sede verrà verificato il corretto dimensionamento del depuratore rispetto alle modifiche progettuali proposte e, se del caso, ne verrà prescritta idonea variante;
  2. per quanto riguarda l’impianto previsto di captazione, aspirazione e convogliamento all’esterno, previo abbattimento con carboni attivi, la ditta è tenuta ad acquisire, prima della realizzazione dell’impianto stesso, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentando, a tale scopo, domanda ai sensi dell’art. 269 comma 8 del DLgs 152/06, completa di tutta la documentazione prevista per legge;
  3. le comunicazioni delle date di fine lavori, di messa in esercizio e di messa a regime dell’impianto oggetto della presente procedura, dovranno essere trasmesse, a cura del soggetto proponente, ad ARPA, all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e al Comune di Cesena;
  4. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;
  5. l’impianto oggetto di valutazione dovrà essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche, costruttive, gestionali e di accorgimenti atti a garantire il massimo contenimento delle emissioni sonore nell’ambiente circostante al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti stabiliti dalla normativa vigente presso tutti i ricettori esistenti, e al fine di non incrementare i livelli di rumore ambientale e i livelli differenziali di rumore presso i ricettori ove fosse già eventualmente presente una condizione di superamento dei limiti vigenti anche in assenza dell’impianto considerato. Nello specifico:
    1. i materiali costruttivi di porte, finestre, pareti e bandelle apertura lato est, dovranno essere caratterizzati da adeguati poteri fonoisolanti superiori a quelli indicati per singola tipologia a pag 10 dell’elaborato T “Relazione inerente l’impatto acustico” ed adeguati agli spettri emissivi delle sorgenti interne qualora noti, e dovranno essere opportunamente dotati di certificazione del fornitore relativamente al potere fonoisolante stesso;
    2. dovrà essere realizzato, come previsto dal proponente, un piano in legno di copertura dei cestelli di lavaggio, supportato da struttura metallica che, in caso di necessità, potrebbe supportare una ulteriore parete fonoassorbente/fonoisolante intorno alla struttura dei cestelli stessi;
    3. dovrà essere effettuato un adeguato trattamento fonoassorbente interno del capannone, nello specifico di tutto l’intradosso del solaio di copertura e del lato interno di tutti i pannelli perimetrali del capannone almeno per una fascia compresa tra quota 5.00 m e quota 12.00 m (i criteri di scelta del materiale, espressamente previsti dal proponente a pag 10 dell’elaborato T “Relazione inerente l’impatto acustico”, sono da considerarsi modificabili esclusivamente in caso di scelta di utilizzo di diversi materiali e criteri a garanzia, fornita dal fornitore, di certificato aumento del coefficiente di assorbimento rispetto a quello previsto nello studio: c.a. = 0,4);
    4. la verifica dell’attuazione della messa in opera delle misure fonoassorbenti, dei criteri costruttivi aventi specifiche caratteristiche fonoisolanti e l’acquisizione delle opportune certificazioni dei fornitori dei materiali ed elementi utilizzati, sono demandate all’autorità competente in fase di permesso di costruire. La ditta proponente dovrà comunque comunicare ad ARPA e all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale, in fase di richiesta di permesso di costruire, le certificazioni dei fornitori relativamente al potere fonoisolante di ciascun elemento costruttivo utilizzato e del coefficiente di assorbimento relativo al rivestimento fonoassorbente interno adottato, e una sintetica relazione descrittiva delle scelte progettuali e di messa in opera adottate in merito, opportunamente motivate;
  6. le porte e finestre, compresi i portoni per l’ingresso camion, dovranno essere sistematicamente chiuse durante le attività dell’impianto e tali attività (carico, scarico, lavaggio) dovranno essere interrotte durante le fasi di apertura dei portoni stessi;
  7. le bandelle ubicate nella apertura sul lato est dovranno essere montate in doppio strato con completa sovrapposizione;
  8. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno presso i ricettori R2, R3, R5, R6. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi monitorando la differenza tra il livello di rumore ambientale e il rumore residuo;
  9. devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore (dalle ore 6 alle ore 22) in continuo, in prossimità dei ricettori R2, R3, R5, R6, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con impianto in progetto e intero impianto Pagliarani esistente in attività e a regime, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni vigenti. Presso tutti i ricettori monitorati, nell’ambito degli stessi rilievi, dovrà essere determinato il livello di rumore diurno prodotto dalle infrastrutture stradali e ferroviarie presenti;
  10. il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovrà essere effettuato, con oneri a carico della società proponente, in prima istanza da ARPA, o, a seguito di documentata non disponibilità di ARPA, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società proponente. Il monitoraggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di messa a regime dell’impianto in oggetto. La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e preventivamente comunicati al Comune di Cesena ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Pianificazione territoriale;
  11. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione territoriale, al Comune di Cesena, all’ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);
  12. in caso di verifica da parte di ARPA del mancato rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori dovuto all’esercizio dell’attività oggetto di valutazione si dovrà procedere come di seguito descritto:
    1. entro due mesi dalla trasmissione da parte di ARPA (o del soggetto proponente) dei risultati del monitoraggio effettuato, dovranno, da parte del proponente, essere progettati (ubicazione, scelta dei materiali, dimensionamento, modalità costruttive) e trasmessi, sotto forma di relazione e documentazione tecnico/progettuale, all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, al Comune di Cesena e all’ARPA, tutti gli ulteriori interventi di mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
    2. i suddetti medesimi interventi dovranno essere realizzati dal soggetto proponente entro i 6 mesi successivi alla data di trasmissione della documentazione tecnico/progettuale sopra richiamata, salvo richiesta di proroga motivata;
    3. la data di conclusione dei lavori di realizzazione dei suddetti interventi dovrà essere tempestivamente comunicata dal soggetto proponente all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale, al Comune di Cesena, all’ARPA;
    4. al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione realizzate di cui sopra, dovrà essere eseguito, presso il/i ricettore/i interessato/i, un ulteriore monitoraggio acustico secondo i criteri definiti ai punti 8., 9. e 10. entro 2 mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate, i cui risultati andranno tempestivamente inviati all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale, al Comune di Cesena, all’ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);
  13. In fase di cantiere, anche sulla base di quanto proposto nello studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:
    1. le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate nei periodi secchi e indipendentemente dalla presenza o meno del vento;
    2. i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;
    3. i camion indotti adibiti al trasporto di terre, inerti o comunque di materiale che può disperdere polveri, devono possedere adeguate caratteristiche atte al contenimento di tali dispersioni (teloni o adeguato sistema di copertura del carico trasportato);
  14. nella realizzazione delle opere previste dal progetto dovranno essere applicate tutte le migliori tecniche disponibili per conseguire un elevato grado di sicurezza e protezione da possibili contaminazioni del suolo e della falda durante le lavorazioni, anche a seguito di eventuali sversamenti accidentali. Nello specifico dovranno essere messe in atto misure gestionali ed accorgimenti per regimare adeguatamente le acque di falda in fase di cantiere al fine di evitare ogni possibile contatto tra le attività di lavorazione e la falda stessa;
  15. gli interventi a verde previsti dovranno essere realizzati nella prima stagione utile successiva alla fine lavori di progetto, e deve esserne data immediata comunicazione al Comune di Cesena, ad ARPA e all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale; entro tre mesi dalla realizzazione delle piantumazioni previste, dovrà essere inviata, ai medesimi soggetti sopra indicati una relazione descrittiva, corredata da materiale fotografico, relativa agli interventi effettuati, indicante anche il periodo di piantumazione;
  16. dovranno essere previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi l’impianto delle nuove piantumazioni, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;
  17. al fine di monitorare l’effettivo stato di attecchimento dell’impianto, dovrà essere inviata al Comune di Cesena, ad ARPA e al Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, per i primi cinque anni dall’impianto, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, una relazione tecnica e descrittiva delle opere realizzate riportante la sintesi dei rilievi effettuati e la documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento delle essenze arboree ed arbustive messe a dimora;

b) di decidere sulla osservazione pervenuta conformemente a quanto specificato al punto “Controdeduzini nel merito della osservazione presentata” della premessa narrativa, che è qui richiamata come parte integrante e sostanziale;

c) di quantificare in Euro 580,42, pari allo 0,02% del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente;

d) di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta Pagliarani Natale;

e) di trasmettere il presente atto all’ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge regionale 9/99 e s.m.i.;

f) di trasmettere il presente atto al Comune di Cesena per il seguito di competenza;

g) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio per il seguito di competenza;

h) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione territoriale per il seguito di competenza;

i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni così come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

j) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.”

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