n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)

Concessione del contributo ordinario per l'anno 2017 a favore dei Comuni istituiti mediante fusione dal 2014 (quarto anno di finanziamento), dal 2016 (secondo anno di finanziamento) e dal 2017 (primo anno di finanziamento)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Preso atto dell'istituzione mediante fusione di quattro Comuni dal 1° gennaio 2014, a seguito dell'approvazione delle seguenti leggi regionali:

  • l.r. 7 febbraio 2013, n. 1, recante “Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”;
  • l.r. 7 novembre 2013, n. 18, recante “Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara”;
  • l.r. 7 novembre 2013, n. 19, recante “Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini”;
  • l.r. 7 novembre 2013, n. 20, recante “Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma”;

Preso, inoltre, atto dell'istituzione mediante fusione di quattro Comuni dal 1° gennaio 2016, a seguito dell'approvazione delle seguenti leggi regionali:

  • l.r. 9 luglio 2015, n. 8, recante “Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia”;
  • l.r. 23 novembre 2015, n. 19, recante “Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna”;
  • l.r. 23 novembre 2015, n. 20, recante “Istituzione del Comune di Polesine Zibello mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma”;
  • l.r. 23 novembre 2015, n. 21, recante “Istituzione del Comune di Montescudo – Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini”;

Preso, altresì, atto dell'istituzione mediante fusione di un Comune dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'approvazione della seguente legge regionale:

  • l.r. 19 dicembre 2016, n. 23, recante “Istituzione del Comune di Terre del Reno mediante fusione dei Comuni di Mirabello e Sant’Agostino nella Provincia di Ferrara”;

Considerato che le singole leggi regionali di fusione, sopra richiamate, prevedono l'ammontare esatto dei contributi regionali da concedere a ciascun Comune istituito mediante fusione;

Visti:

  • il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
  • la l.r. 15 novembre 2001, n. 40, recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto applicabile;
  • la l.r. 26 novembre 2001, n. 43, recante “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione” e successive modifiche e integrazioni;
  • la l.r. 23 dicembre 2016, n. 26, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)”;
  • la l.r. 23 dicembre 2016, n. 27, recante “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
  • la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2016, n. 2338 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 – 2019” e s.m.;

Richiamate le proprie determinazioni n. 11516 del 26 agosto 2014, n. 15071 del 5 novembre 2015 e n. 8426 del 26 maggio 2016 con le quali sono stati concessi i contributi ordinari per gli anni 2014, 2015 e 2016 a favore dei quattro Comuni istituiti dal 1° gennaio 2014 (primo, secondo e terzo anno di finanziamento) e a favore dei quattro Comuni istituiti dal 1° gennaio 2016 (primo anno di finanziamento);

Considerato che l’art. 5, comma 2 della l.r. n. 1/2013 prevede che il contributo annuale da erogare al Comune di Valsamoggia sia pari a 705.000,00 euro per i primi dieci anni successivi alla fusione e pari a 210.000,00 euro per i successivi cinque anni, mentre, per i Comuni di Fiscaglia, Poggio Torriana e Sissa Trecasali, le rispettive leggi regionali istitutive (art. 4, comma 2, l.r. n. 18/2013, art. 5, comma 2, l.r. n. 19/2013 e art. 4, comma 2, l.r. n. 20/2013) stabiliscono che l’ammontare del contributo annuale sia costante;

Considerato, inoltre, che anche per i Comuni di Ventasso, Alto Reno Terme, Polesine Zibello, Montescudo – Monte Colombo e Terre del Reno, le rispettive leggi regionali istitutive (art. 5, comma 2, l.r. n. 8/2015, art. 5, comma 2, l.r. n. 19/2015, art. 4, comma 2, l.r. n. 20/2015, art. 4, comma 2, l.r. n. 21/2015 e art. 4, comma 2, l.r. n. 23/2016) stabiliscono che l’ammontare del contributo annuale sia costante;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per concedere il contributo ordinario per l’anno 2017 (quarto anno di finanziamento per i Comuni istituiti dal 2014, secondo anno di finanziamento per i Comuni istituiti dal 2016 e primo anno di finanziamento per il Comune istituito dal 2017) quantificato, secondo disposizioni di legge, nei seguenti importi:

- 705.000,00 euro a favore del Comune di Valsamoggia (art. 5, comma 2, l.r. n. 1/2013);

- 195.000,00 euro a favore del Comune di Fiscaglia (art. 4, comma 2, l.r. n. 18/2013);

- 115.000,00 euro a favore del Comune di Poggio Torriana (art. 5, comma 2, l.r. n. 19/2013);

- 170.000,00 euro a favore del Comune di Sissa Trecasali (art. 4, comma 2, l.r. n. 20/2013);

- 247.500,00 euro a favore del Comune di Ventasso (art. 5, comma 2, l.r. n. 8/2015);

- 200.000,00 euro a favore del Comune di Alto Reno Terme (art. 5, comma 2, l.r. n. 19/2015);

- 72.000,00 euro a favore del Comune di Polesine Zibello (art. 4, comma 2, l.r. n. 20/2015);

- 92.000,00 euro a favore del Comune di Montescudo – Monte Colombo (art. 4, comma 2, l.r. n. 21/2015);

- 180.000,00 euro a favore del Comune di Terre del Reno (art. 4, comma 2, l.r. n. 23/2016);

Ritenuto, inoltre, che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto in relazione alla tipologia di spesa prevista;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n. 118/2011;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, le risorse di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, poiché si tratta di contributi espressamente previsti dalle singole leggi regionali di fusione, senza che sia previsto l’obbligo di specificare anticipatamente i singoli progetti cui i contributi stessi saranno destinati;

Visti:

  • la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  • la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 recante ““Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell’11 luglio 2016 e n. 477 del 10 aprile 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Vista la determinazione del Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 9304 del 13 giugno 2016 “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

Dato atto dei pareri allegati;

determina

a) per le motivazioni richiamate in premessa, di concedere ai Comuni di Valsamoggia, Fiscaglia, Poggio Torriana e Sissa Trecasali, istituiti dal 1° gennaio 2014 mediante fusione di preesistenti Comuni, il contributo ordinario per l’anno 2017 (quarto anno di finanziamento) quantificato, secondo disposizioni di legge, nei seguenti importi:

- 705.000,00 euro a favore del Comune di Valsamoggia (art. 5, comma 2, l.r. n. 1/2013);

- 195.000,00 euro a favore del Comune di Fiscaglia (art. 4, comma 2, l.r. n. 18/2013);

- 115.000,00 euro a favore del Comune di Poggio Torriana (art. 5, comma 2, l.r. n. 19/2013);

- 170.000,00 euro a favore del Comune di Sissa Trecasali (art. 4, comma 2, l.r. n. 20/2013);

b) per le motivazioni richiamate in premessa, di concedere ai Comuni di Ventasso, Alto Reno Terme, Polesine Zibello e Montescudo – Monte Colombo, istituiti dal 1° gennaio 2016 mediante fusione di preesistenti Comuni, il contributo ordinario per l’anno 2017 (secondo anno di finanziamento) quantificato, secondo disposizioni di legge, nei seguenti importi:

- 247.500,00 euro a favore del Comune di Ventasso (art. 5, comma 2, l.r. n. 8/2015);

- 200.000,00 euro a favore del Comune di Alto Reno Terme (art. 5, comma 2, l.r. n. 19/2015);

- 72.000,00 euro a favore del Comune di Polesine Zibello (art. 4, comma 2, l.r. n. 20/2015);

- 92.000,00 euro a favore del Comune di Montescudo – Monte Colombo (art. 4, comma 2, l.r. n. 21/2015);

c) per le motivazioni richiamate in premessa, di concedere al Comune di Terre del Reno, istituito dal 1° gennaio 2017 mediante fusione di preesistenti Comuni, il contributo ordinario per l’anno 2017 (primo anno di finanziamento) quantificato, secondo disposizione di legge, nel seguente importo:

- 180.000,00 euro a favore del Comune di Terre del Reno (art. 4, comma 2, l.r. n. 23/2016);

d) di imputare la somma complessiva di Euro 1.976.500,00, registrata al n. 4316 di impegno sul capitolo 03224 “Contributi ordinari annuali ai comuni derivati da fusione (art. 18 bis, l.r. 8 luglio 1996, n. 24)”, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di G.R. n. 2338/2016 e succ.mod.;

e) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

Missione 18 - Programma 01 - Codice Economico U.1.04.01.02.003 – COFOG 01.8 - Transazione UE 8 – SIOPE 1040102003 - C.I. Spesa 3 - Gestione Ordinaria 3

f) di dare atto che secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486/2017, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione;

g) di stabilire che, successivamente alla pubblicazione di cui alla precedente lettera f), con apposito ulteriore atto, adottato ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008, si provvederà alla liquidazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportate;

h) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non sono applicabili nel caso di specie;

i) di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;

l) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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