n.261 del 27.09.2023 periodico (Parte Seconda)

Attestati di formazione manageriale per i direttori di struttura complessa. Disposizioni in merito alla validità

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che, per poter ricoprire incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie e negli enti del Servizio sanitario nazionale, è necessario aver conseguito la certificazione di formazione manageriale frequentando appositi corsi e che tale obbligo, da diversi anni, interessa anche gli aspiranti a ricoprire l’incarico di direttore sanitario, di direttore amministrativo, e laddove previsti, di direttore delle attività socio-sanitarie e direttore assistenziale;

Richiamata la normativa vigente in materia di formazione manageriale in sanità:

-        il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, tutt’ora vigente, che contiene disposizioni sulla formazione manageriale riguardanti i direttori sanitari e tutti i dirigenti sanitari;

-          gli articoli 15 e 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 che stabiliscono che i direttori di struttura complessa e i dirigenti sanitari con incarico quinquennale, devono essere in possesso di un attestato di formazione manageriale di cui al precitato D.P.R. n. 484/1997, rilasciato a seguito della partecipazione di appositi corsi programmati dalle Regioni;

-          l’Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003, recepito con propria delibera n. 318/2012;

-          il D.lgs. n. 171/2016 il quale ha introdotto l’elenco nazionale degli idonei per aspiranti direttori generali e gli elenchi regionali per gli aspiranti direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori delle attività socio-sanitarie;

-          la L.R. n. 29/2004 che, in coerenza con l’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 171/2016, ha introdotto l’elenco regionale anche per gli aspiranti direttori assistenziali;

-          la L. n. 118/2022, in particolare l’art. 21 “Procedure relative alla formazione manageriale in materia di  sanità pubblica” che,  al  fine  di  assicurare   una   maggiore   efficienza   e  di  semplificare le procedure relative alla formazione  in  materia di sanità pubblica e di organizzazione e  gestione  sanitaria  e  di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale  in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi  pubblici,  prevede che il master universitario  di  II  livello  in  materia   di organizzazione  e  gestione  sanitaria  può assumere  valore  di  attestato  di formazione manageriale di cui al D.lgs. n. 171/2016 ed    agli articoli  15 e 16-quinquies  del  D.lgs. n. 502/1992, previo riconoscimento preventivo della Regione;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni con le quali si è disposto in materia:

-          n. 318/2012 “Disposizioni in merito alla realizzazione di corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m. e all'art. 7 del D.P.R. n. 484/97” e s.m., di recepimento del “Documento sulla formazione manageriale”, che ha individuato le linee di indirizzo e i criteri necessari che permettono alle Regioni il riconoscimento reciproco delle attestazioni dei corsi, in virtù dell’osservanza delle condizioni ivi descritte;

-          n. 1561/2013 con la quale si è stabilito:

- di avvalersi, anche della collaborazione delle Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la realizzazione dei Corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 – quinquies del D.lgs. n. 502/92 e s.m. e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97, nel rispetto delle indicazioni contenute nel citato “Documento sulla formazione manageriale” e ad integrazione delle indicazioni fornite con propria deliberazione n. 318/2012 e s.m.;

- che i corsi di formazione manageriale realizzati dalle Università emiliano-romagnole in collaborazione con la Regione siano rivolti ai dirigenti non già titolari della direzione di una struttura complessa aspiranti al conseguimento del necessario titolo abilitante ed in possesso dei requisiti richiesti;

-          n. 644/2020 con la quale sono stati approvati i Corsi di:

a) rivalidazione dell’attestato di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa del Servizio Sanitario Regionale, iscritti nell’apposito Albo pubblico della Regione Emilia-Romagna, il cui attestato è in scadenza, ai sensi della normativa vigente;

b) formazione manageriale di base, di cui agli artt. 15 e 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97, per i direttori titolari della direzione di una struttura complessa in servizio presso le Aziende ed Enti del SSR;

c) formazione manageriale di base per aspiranti al conseguimento del titolo abilitante alla direzione di struttura complessa, in possesso di almeno cinque anni di anzianità di servizio nel SSN, in posizione dirigenziale;

Considerato che:

-          i corsi sono fondamentali per consolidare la cultura manageriale dei vertici del SSN ai quali vengono assegnati funzioni e compiti in un campo d’azione estremamente complesso e con vincoli sempre più crescenti;

-          la normativa sopra elencata ha la finalità di garantire l’acquisizione ed il mantenimento di un elevato livello di professionalità in campo organizzativo e gestionale da parte dei dirigenti sanitari di struttura complessa e di quelli del ruolo professionale, tecnico e amministrativo in servizio presso le aziende ed enti del SSN;

Valutato che:

-          le previsioni normative sopra richiamate hanno generato una disciplina disomogenea da cui deriva l’obbligo per i soli dirigenti sanitari di un ulteriore iter formativo allo scadere di un periodo di sette anni, anche se in possesso di un attestato conseguito in esito ai medesimi corsi seguiti dai dirigenti amministrativi, tecnici o professionali;

-          il D.P.R. 484/1997 è stato emanato precedentemente alla riforma costituzionale;

-          la formazione manageriale in sanità si inserisce, compiutamente nel quadro delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle regioni una competenza legislativa concorrente in tale materiale;

-          la formazione continua in sanità ECM, obbligatoria per legge, garantisce l’aggiornamento professionale costante, assicurato dal numero di crediti formativi che devono essere conseguiti in un triennio, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale in educazione continua in medicina;

Ritenuto pertanto che spetti alle Regioni, come peraltro previsto anche dal già citato Accordo interregionale sulla formazione manageriale, intervenire autonomamente per connotare ed implementare i corsi di formazione in relazione alle specificità ed alle esigenze dei contesti di riferimento;

Considerato, inoltre, che questa Regione ha già assunto determinazioni in materia prevedendo, negli avvisi emanati con le delibere n. 70/2022, 73/2022, 74/2022 e 935/2023, che per il conferimento di incarichi di direttore amministrativo o di direttore sanitario o di direttore dei servizi socio-sanitari o direttore assistenziale di Azienda sanitaria i candidati debbano essere in possesso di attestato di frequenza rilasciato all’esito  del  corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale o attestato di formazione manageriale abilitante alle funzioni di direzione delle strutture complesse, di cui agli artt. 15 e 16-quinques del D.lgs. n. 502/1992 e all’art.7 del D.P.R. n. 484/1997;

Considerata, inoltre, la previsione introdotta dall’art. 21   della L. n. 118/2022 che stabilisce che  anche il  diploma  di  master  universitario  di  II  livello  in  materia   di organizzazione  e  gestione  sanitaria  possa assumere il  valore  di  attestato  di formazione manageriale di cui all' articolo 1, comma  4,  lettera  c), del D.lgs. n. 171/2016 ed   agli articoli  15  e 16-quinquies  del  D.lgs. n. 502/1992, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche e che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano lo abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso;

Ritenuto necessario pertanto:

-          superare la disomogeneità della disciplina in materia di formazione manageriale che - di fatto - obbliga i soli dirigenti sanitari ad un ulteriore iter formativo allo scadere di un periodo di sette anni, anche se in possesso di un attestato conseguito in esito ai medesimi corsi seguiti dai dirigenti amministrativi, tecnici o professionali;

-          prevedere che i dirigenti sanitari, una volta acquisito l’attestato di formazione manageriale, non siano tenuti a sostenere ulteriori percorsi allo scadere dei 7 anni, atteso che il corso già espletato ha fornito le necessarie conoscenze, arricchite e sviluppate negli anni successivi dall’esperienza pratica, anche in base alla considerazione che un direttore di struttura complessa o un dirigente sanitario è comunque obbligato ad un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze cliniche e competenze organizzative, che devono conformarsi all’evoluzione del quadro normativo e delle conoscenze scientifiche;

-          riconoscere la validità dei certificati di formazione manageriale anche oltre la scadenza dei sette anni, fermo restando che il conseguimento dell’attestato di formazione manageriale sarà valutato in sede di conferimento dell’incarico di struttura complessa;

-          riconoscere una valenza temporale illimitata sia agli attestati già rilasciati in esito ai corsi di formazione manageriale ex articoli 15 e 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 sia a quelli che saranno rilasciati in data successiva alla data di approvazione del presente atto;

Richiamati:

-          il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-          la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in    materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

-          n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria delibera n. 468/2017;

-          n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

-          n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

-          n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

-          n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2023-2025” così come modificata successivamente dalla D.G.R. n. 719 del 8/5/2023 e dalla DGR 1097 del 26/6/2023;

-          n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di riconoscere una valenza temporale illimitata sia agli attestati già rilasciati in esito ai corsi di formazione manageriale ex articoli 15 e 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e del D.P.R. n. 484/97 sia a quelli che saranno rilasciati in data successiva alla data di approvazione del presente provvedimento, fatti salvi gli obblighi posti in capo ai dirigenti medesimi di  aggiornamento continuo delle competenze cliniche e organizzative, assicurato dall’assolvimento dei  crediti formativi che devono essere conseguiti in un triennio, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale in educazione continua in medicina;

2. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, ai fini della massima diffusione ai professionisti interessati;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nel PIAO regionale 2023-2025;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T).

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