n.180 del 03.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/99 n. 9 e s.m.i. Titolo II - Decisione in merito alla Procedura di verifica (screening) relativa alla richiesta di aumento dei quantitativi trattabili nell'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'area ex cava di Selbagnone a Forlimpopoli, presentato dalla Ditta Trascoop Soc. Coop.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa alla richiesta di aumento dei quantitativi trattabili nell'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'area ex cava di Selbagnone a Forlimpopoli, presentato dalla Ditta Trascoop Soc. Coop.

I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dal 13/3/2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 62 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa. 

Il progetto è stato presentato all'Amministrazione Provinciale in data 28/2/2013, con nota acquisita al prot. prov. n. 51795 del 04/03/2013 da parte della Ditta Trascoop Soc. Coop., ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i. 

Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlimpopoli e della Provincia di Forlì-Cesena. 

Il progetto, consistente nell'aumento da 151.000 t/a a 230.000 t/a dei quantitativi lavorabili all'interno dell'impianto di recupero esistente tramite le operazioni R5 - R12 – R13, è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.2.68 della L.R. 9/99 s.s.m.m.i.i. in quanto modifica di un impianto già autorizzato ricadente nella categoria B.2.57, dell'all. B.2 “ Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito ”. 

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. Gen. 93806/253 del 18/6/2013, ha assunto la seguente decisione: 

«LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA 

(omissis) 

delibera:

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'aumento dei quantitativi dei rifiuti da trattare nell'ambito del progetto di ristrutturazione dell'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'area dell'ex cava di Selbagnone con recupero ambientale in Comune di Forlimpopoli, presentato dalla ditta Trascoop Trasporti Soc. Coop., dall’ulteriore procedura di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

la previsione di aumento dei quantitativi trattati non deve essere in contrasto con le indicazioni e condizioni già stipulate tra il Comune di Forlimpopoli, la Ditta Campocarni S.r.l. e la Ditta Trascoop Trasporti Soc. Cop. come riportato nella convenzione del 29/12/2012 Rep. 2714;

in sede di autorizzazione, dovrà essere verificata la necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza sul SIC IT4080006 “Meandri del Fiume Ronco”;

resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la attuazione del progetto oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;

quali misure di mitigazione, al fine di limitare le dispersioni di polveri o materiali trasportati dai mezzi in ingresso e uscita lungo il tracciato stradale percorso e di polveri sollevate dai cumuli di materiali stoccati, trattati e da trattare, nonché dalla loro movimentazione, dovrà essere effettuata la bagnatura della sede stradale e delle piste di transito interne non asfaltate, con cadenza giornaliera, mediante impianto fisso di nebulizzazione automatico, dovrà essere limitata a 10 km/h la velocità massima di percorrenza, dovrà essere effettuata la bagnatura giornaliera dei cumuli di materiale stoccato attraverso spruzzatori fissi e mobili; i camion per il trasporto materiale dovranno essere ricoperti con telone e prima dell'uscita dall'area le ruote degli stessi dovranno essere lavate mediante transito in apposita vasca di lavaggio pneumatici; tutti i mezzi di trasporto, durante le operazioni di carico, dovranno tenere il motore spento;

gli interventi a verde localizzati in corrispondenza dei lati sud-est ed est dell'area, rappresentati nella Tav. 6.1 Planimetrie e dettagli esecutivi, devono essere realizzati nella prima stagione utile successiva alla conclusione dell'attività;

gli interventi di manutenzione sia sugli interventi già effettuati che su quelli di progetto, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'innaffiatura, nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti. Se necessario tali interventi andranno prolungati fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto;

devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno presso il ricettore 3 (lato impianto). Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi monitorando la differenza tra il livello di rumore ambientale e il rumore residuo;

devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore (dalle ore 6 alle ore 22) in continuo, in prossimità del ricettore 3, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con impianto in progetto in attività e a funzionamento regime, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni vigenti. Presso il ricettore monitorato, nell'ambito degli stessi rilievi, dovrà essere determinato il livello di rumore diurno prodotto dalle infrastrutture stradali;

il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovrà essere effettuato, con oneri a carico della società proponente, preferibilmente da ARPA, o da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società proponente. Il monitoraggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'impianto in oggetto nello stato previsto dal progetto. La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e preventivamente comunicati al Comune di Forlimpopoli ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlimpopoli, all'ARPA;

in caso di mancato rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori dovuto all’esercizio dell’attività oggetto di valutazione si dovrà procedere come di seguito descritto:

a. entro due mesi dalla trasmissione dei risultati del monitoraggio effettuato, dovranno, da parte del proponente, essere progettati (ubicazione, scelta dei materiali, dimensionamento, modalità costruttive) e trasmessi, sotto forma di relazione e documentazione tecnico/progettuale, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlimpopoli e all'ARPA, tutti gli ulteriori interventi di mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;

b.i suddetti interventi dovranno essere realizzati dal soggetto proponente entro i 3 mesi successivi alla data di trasmissione della documentazione tecnico/progettuale sopra richiamata, salvo richiesta di proroga motivata;

c. la data di conclusione dei lavori di realizzazione dei suddetti interventi dovrà essere tempestivamente comunicata dal soggetto proponente all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlimpopoli e all'ARPA;

d. al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione realizzate di cui sopra, dovrà essere eseguito, presso il ricettore interessato, un ulteriore monitoraggio acustico secondo i criteri definiti ai punti 8. e 9. entro 2 mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate, i cui risultati andranno tempestivamente inviati all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Forlimpopoli e all'ARPA;

13. la data di rilascio dell'autorizzazione per l'impianto nello scenario di progetto dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Forlimpopoli e all'ARPA.

b) di quantificare in Euro 250,00 le spese istruttorie a carico del Proponente specificando che in base al combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i. tali spese sono ridotte del cinquanta per cento in quanto l'impianto possiede la certificazione ambientale di cui alle norme ISO140001;

c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

d) di precisare che la validità del presente provvedimento, è fissata in anni 5, e precisamente fino al 28.02.2017, in conformità alla “convenzione urbanistica ex art. 18 della L.R. 20/2000” Rep. 2714 sottoscritta in data 29.12.2011 tra il Comune di Forlimpopoli, la ditta Campocarni S.r.l. (proprietaria del terreno in oggetto) e la ditta Trascoop TrasportI Soc. Coop.;

e) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

f) di trasmettere il presente atto alla Ditta Trascoop Trasporti Sc. Coop.;

g) di trasmettere copia del presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale 9/99 e s.m.i;

h) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Forlimpopoli per il seguito di competenza;

i) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

j) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina