n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifiche e integrazioni alla delibera n. 54 del 16 giugno 2010 recante: "Strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale: procedure di acquisizione del personale e limiti di spesa"

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Visto l'art. 63 “Incarichi speciali” della L.R. 4 agosto 1994 n. 31, “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, che prevede che la legge regionale disciplini il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti, per quanto riguarda l’Assemblea legislativa regionale, il Gabinetto e le Segreterie particolari delle Strutture speciali dell’Assemblea legislativa; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, al Capitolo II del Titolo II, che:

a. agli artt. 4, 7, comma 1, lett. a) e 8 individua, in coerenza con quanto precisato all’art. 63 dello Statuto regionale, le strutture di diretta collaborazione degli organi politici dell’Assemblea legislativa regionale (denominate “strutture speciali” nell’ordinamento della Regione Emilia-Romagna), qui di seguito elencate:

  • Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa;
  • Segreteria del Presidente dell’Assemblea legislativa
  • Segreterie particolari dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei Presidenti di Commissioni assembleari;
  • Segreterie dei Gruppi assembleari;

b. all’art. 9 disciplina modalità di reclutamento e il trattamento giuridico-economico dei rapporti di lavoro del personale assegnato alle strutture speciali;

Atteso inoltre che:

- la L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, recante “Misure straordinarie in materia di organizzazione” che, in base al combinato disposto dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 15, comma 2, ha sostituito il testo dell’art. 9 della L.R. 43/01, con decorrenza dalla IX legislatura;

- l’art. 50 “Disposizioni in materia di organizzazione regionale”, comma 2, della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 ha apportato un’integrazione al testo del comma 5 dell'articolo 9 della L.R. n. 43 del 2001, come sostituito dalla L.R. 29 ottobre 2008, n. 17;

- la L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e ss.mm. che, all’art. 26 “Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche”, stabilisce che:

a) al personale regionale di ruolo, iscritto all’Ordine dei giornalisti, che svolge le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass-media di competenza del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico;

b) l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare alle funzioni sopra indicate avviene con contratto di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell’art. 46 (oggi art. 63) dello Statuto regionale;

- la delibera n. 97 dell’11 luglio 2012 recante “Testo unico della disciplina attuativa dell’art. 26 L.R. 28/7/2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa”; 

Dato atto che il novellato testo dell’art. 9 della L.R. 43/01, in un’ottica di semplificazione tramite delegificazione della disciplina delle procedure amministrative, al comma 2, rinvia all’Assemblea legislativa, per le strutture speciali di propria competenza, il compito di definire gli indirizzi generali per:

a. le modalità operative di acquisizione, di assegnazione e di cessazione del personale presso tali strutture;

b. la gestione del relativo personale;

c. l’eventuale articolazione organizzativa delle strutture speciali; 

Il tetto complessivo delle risorse aggiuntive rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie, atteso che, ai sensi del comma 1 dell’art. 9, “il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell’Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 54 del 16 giugno 2010 recante “Strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale: procedure di acquisizione del personale e limiti di spesa”, con la quale si è proceduto a definire gli indirizzi generali nelle materie sopra elencate, ai sensi di legge;

- la deliberazione di Giunta n. 720 del 31 maggio 2010 recante “Direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale delle Strutture speciali della Giunta regionale”;

Ritenuto opportuno integrare la procedura di acquisizione e assegnazione di personale per le Strutture speciali dell’Assemblea legislativa al fine di rendere le procedure di cui si tratta di Assemblea e Giunta coordinate tra loro, pure con il mantenimento delle peculiarità di ognuna;

Vista inoltre la Deliberazione legislativa n. 51 del 18 Dicembre 2012 che recepisce le disposizioni contenute nel DL 174/10 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con Legge 213 del 2 dicembre 2012

Ritenuto di approvare il testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 173 recante “Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione 45/03”; 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale in merito alla regolarità amministrativa del presente atto; 

a voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di approvare il testo allegato alla presente deliberazione sotto lettera A “Personale assegnato alle strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale”, con le annesse Appendici nn. 1, 2 e 3, quale parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce il precedente allegato alla citata propria deliberazione 12/10;

2. di pubblicare il presente atto, in considerazione del suo interesse generale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa. 

Allegato A)

Personale assegnato alle strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale

1. Ambito di applicazione

1. Il presente atto si applica con riferimento alle strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale, individuate dallo Statuto regionale e dagli articoli 4, 7 comma 1 lett. a) e 8 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, di seguito elencate:

a) Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale;

b) Segreteria particolare del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale;

c) Segreteria particolare dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni assembleari;

d) Segreterie dei Gruppi assembleari.

2. Tipologie di reclutamento del personale da assegnare alle strutture speciali

1. Il personale da assegnare alle strutture speciali è scelto, in via prioritaria, tra i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti agli organici regionali o acquisiti in comando da altra Pubblica Amministrazione.

2. Di norma possono essere assegnate alle strutture speciali anche persone esterne all’Amministrazione Pubblica, con il conferimento di un incarico a tempo determinato in applicazione di quanto previsto dall’art. 63 dello Statuto regionale e dell’art. 9 della L.R. 43/01 da perfezionarsi con stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, i Gruppi provvederanno autonomamente alla stipulazione e gestione dei relativi contratti, a norma del comma 5, art. 9, L.R. 43/01 - salvo il caso in cui la richiesta nominativa riguardi persone di già comprovata esperienza professionale presso le Strutture speciali (cioè titolari di contratti ex art. 63 stipulati o rinnovati nel corso della IX legislatura e in vigore al momento dell’approvazione del presente atto). Per le strutture speciali monocratiche provvederà l’Amministrazione con adeguata motivazione presente nella richiesta nominativa proveniente dal Titolare della Struttura speciale medesima.

3. In applicazione del comma 4, art. 12, L.R. 43/01, per il supporto delle strutture speciali possono essere conferiti dall’Ufficio di Presidenza incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni. Tali incarichi (salvo il caso in cui il conferimento riguardi persone di già comprovata esperienza professionale presso le Strutture speciali, cioè titolari di incarichi conferiti o rinnovati nel corso della IX legislatura per almeno un anno) in applicazione di quanto previsto dal comma 6, art. 7 del DLgs 165/01, possono essere conferiti esclusivamente a persone, di comprovata specializzazione universitaria, che non appartengano al ruolo regionale o che non abbiano con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando l’esigenza di acquisire prestazioni altamente qualificate e una maturata esperienza professionale nel settore, nei casi individuati dal medesimo comma 6, art. 7 del DLgs 165/01 e sue eventuali integrazioni e modifiche.

I Gruppi assembleari provvederanno direttamente al conferimento degli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni, in applicazione di previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32. 

4. Qualora siano assegnati alle Strutture speciali dipendenti a tempo indeterminato appartenenti agli organici regionali, il costo tabellare, in applicazione dell’art. 9 comma 6 della L.R. 43/01, è imputato al bilancio ordinario dell’Assemblea legislativa, mentre l’emolumento unico riconosciuto sarà a carico del budget del personale della Struttura speciale.

Poiché tale modalità di imputazione dei costi può comportare incrementi rilevanti e non prevedibili della spesa per il personale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, si stabilisce che i costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale che tale modalità di conferimento di incarico comporta, non possono essere superiori al 30% del budget assegnato per il personale di ognuna delle Strutture di cui all’art. 1. Qualora i costi eccedano il 30%, il budget della Struttura speciale di assegnazione è automaticamente ridotto in misura pari alla parte eccedente.

Presso le strutture speciali di cui ai punti b) e c) del punto 1, comma 1 è comunque possibile procedere all’assegnazione di un dipendente a tempo indeterminato senza procedere a riduzione del budget.

5. Il Capo di Gabinetto è assunto con le modalità e i criteri previsti per il direttori generali della Regione, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della l.r. n. 43/2001, che rinvia a tal fine a quanto previsto dall’art. 43, commi 3 e 4, della legge medesima anche per quanto riguarda trattamento giuridico ed economico. Il contratto di lavoro del Capo di Gabinetto, a norma del medesimo comma 7 sopra richiamato, può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I costi per il trattamento economico del Capo di Gabinetto non è computato nel tetto delle risorse aggiuntive previste per le strutture speciali.

6. Nel caso in cui si richieda, per le funzioni di dirigente presso una struttura speciale, un funzionario appartenente a struttura ordinaria, si provvede, ai sensi dell’art. 9, comma 9, della L.R. 43/01, con la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo l’art. 63 dello Statuto regionale, con le modalità e salvaguardie di cui all’art. 19, comma 9, della medesima L.R. 43/01 e con le procedure definite all’art. 4 del presente atto.

A partire dalla X legislatura il funzionario al quale il Titolare di struttura speciale intenda assegnare le funzioni di dirigente deve possedere i requisiti per l’accesso agli organici regionali nella qualifica dirigenziale.

7. L’Assemblea legislativa regionale mantiene indisponibile nella propria dotazione organica un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati temporaneamente alle strutture speciali, anche a seguito del collocamento in aspettativa per le finalità di cui al comma 6.

8. Al personale regionale, iscritto all’Ordine dei giornalisti, che svolge le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass-media di competenza del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico, secondo quanto previsto dall’art. 26 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e ss.mm. e dai relativi atti applicativi. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare alle funzioni sopra indicate avviene con contratto di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale, secondo i contenuti e i criteri definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 126 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii.” assunta previa intesa espressa dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 31/1/2005. Al personale, a tempo indeterminato o determinato, di cui al presente comma non si applicano le disposizioni della presente deliberazione, se non per quanto riguarda gli aspetti procedurali indicati agli artt. 3 (individuazione del personale), 4 (procedura di assegnazione del personale), 5 (requisiti per l’accesso dall’esterno) e 9 (cessazione della assegnazione a struttura speciale). 

3. Individuazione del personale

1. La scelta delle persone da assegnare alle singole strutture speciali spetta al titolare dell’organo politico cui ciascuna di esse afferisce, ossia:

a) il Presidente dell’Assemblea legislativa per il proprio Gabinetto e per la propria Segreteria particolare;

b) i componenti UP (Vice-Presidenti, Consiglieri Questori e Consiglieri Segretari) ed ogni Presidente di Commissione per le rispettive Segreterie particolari;

c) ogni Capogruppo per i Gruppi assembleari.

2. Ognuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è tenuto a inviare richiesta scritta, con indicazione del personale da assegnare alla struttura speciale di proprio supporto, al Presidente dell’Assemblea legislativa secondo una delle tipologie di acquisizione di legge, riepilogate all’art. 2. La richiesta deve indicare:

a. nominativi e dati anagrafici;

b. tipologia di acquisizione;

c. inquadramento da assegnare al personale da acquisire nonché inquadramento di provenienza nel caso di personale di ruolo o in comando;

d. durata dell’assegnazione e del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato;

e. parametri da utilizzare per il calcolo dell’emolumento unico da riconoscere al lavoratore.

3. Le richieste di cui al comma precedente sono inviate all’esame dell’Ufficio di Presidenza per la presa d’atto nella prima data utile di convocazione.

4. Procedura di assegnazione del personale

1. Se la scelta riguarda personale dell’organico dell’Assemblea legislativa o della Giunta regionale, la sua assegnazione alla Struttura speciale è preceduta da una verifica di compatibilità organizzativa compiuta dal Servizio competente per materia assieme al responsabile della struttura ordinaria di appartenenza del medesimo.

Il Servizio competente per materia provvede, prima della seduta nella quale le richieste di personale saranno sottoposte all’UP per la presa d’atto, alla verifica del non superamento del 30% previsto dal comma 3) precedente punto 2).

Qualora i costi del personale di ruolo richiesto eccedano il 30% del budget della Struttura speciale di assegnazione, il Servizio competente provvede a darne comunicazione al Titolare della Struttura speciale richiedente; qualora il Titolare confermi la richiesta, nella successiva seduta, l’Ufficio di Presidenza provvede alla riduzione del budget della Struttura speciale interessata, in misura pari alla parte eccedente.

2. Se è scelto personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, il Servizio competente per materia procede alla acquisizione dello stesso in comando, prescindendo dalle regole fissate per la mobilità ordinaria temporanea, trattandosi di dare esecuzione a disposizioni di legge speciale.

3. Nel caso in cui la scelta riguardi persone esterne alla pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 7 dell’art. 2, la procedura di assunzione a tempo determinato delle stesse avviene, con apposita determinazione, a cura del responsabile del Servizio competente in materia, per il personale del comparto o giornalistico equiparabile, e a cura del Direttore generale competente in materia di personale per il personale dirigenziale o giornalistico equiparabile. I precitati dirigenti sono autorizzati anche alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro, secondo gli schemi contrattuali allegati in appendice, che adatteranno di volta in volta al caso concreto. I medesimi dirigenti sono autorizzati a sottoscrivere i contratti individuali per il personale da assumere, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale, con CCNL giornalistico, nel rispetto degli schemi contrattuali approvati.

4. La scelta delle persone da assegnare a una struttura speciale rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell’organo politico interessato richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto di fiduciarietà politica. 

5. L’assegnazione del personale, sia regionale che esterno, alla struttura speciale, sulla base di richiesta nominativa, avviene con determina dei dirigenti di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze. La responsabilità dei precitati dirigenti riguarda solo la legittimità e regolarità amministrativa delle procedure di acquisizione e assegnazione, non avendo i medesimi alcun potere in ordine alla scelta, in quanto non concorrono in alcun modo alla stessa, se non sotto il profilo del rispetto dei presupposti e requisiti stabiliti dalla legge e dalla presente disciplina generale. Le richieste dovranno pervenire al Servizio competente per materia con un preavviso di giorni 15 rispetto alla data della seduta di UP per la presa d’atto, al fine di consentire al Servizio medesimo l’espletamento delle procedure di competenza. 

5. Requisiti di accesso dall’esterno

1. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale:

a) deve aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;

b) non deve essere interdetto dai pubblici uffici;

c) non deve essere stato licenziato per motivi disciplinari dalla Regione Emilia-Romagna;

d) essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

1. per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;

2. per l'accesso alla cat. C: diploma di maturità;

3. per l'accesso alla cat. D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.

La presente disposizione, con esclusivo riferimento alla legislatura in corso, non si applica nel caso in cui la richiesta nominativa riguardi persone di già comprovata esperienza professionale presso le Strutture speciali (cioè titolari di contratti ex art. 63 stipulati o rinnovati nel corso della IX legislatura e in vigore al momento dell’approvazione del presente atto).

Il personale assunto per attività giornalistiche deve essere in possesso dell’iscrizione all’Ordine dei giornalisti e al relativo Albo.

2. Il titolare dell’organo politico dovrà allegare alla propria richiesta, oltre che un curriculum vitae della persona da assumere, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato all’assunzione a termine, sul possesso dei requisiti di accesso indicati al comma 1.

3. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione avviene a campione, secondo le modalità definite dal responsabile del Servizio competente in materia di reclutamento presso le strutture speciali. 

6. Trattamento economico del personale assegnato alle strutture speciali 

1. La retribuzione base del personale assunto dall’esterno - a cura dell’Amministrazione secondo quanto disposto al comma 2, punto 2 che precede - corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

2. Per il personale non dirigente assegnato alle strutture speciali, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste nei contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento, erogato mensilmente, il cui ammontare complessivo, ai sensi del comma 10 dell’art. 9 della L.R. 43/01, è calcolato secondo i criteri, riepilogati nella allegata Appendice n. 3.

3. Al personale acquisito dalle strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna o tramite comando da altre Pubbliche Amministrazioni, su richiesta e sotto la responsabilità amministrativa del titolare dell’organo politico richiedente, possono essere attribuite funzioni afferenti la categoria o profilo superiore di inquadramento del personale interessato, con attribuzione della posizione economica iniziale, secondo quanto prescritto dal comma 10 dell’art. 9 della L.R. 43/e in linea con i limiti e principi sanciti in materia di mansioni superiori dall’art. 52 del DLgs 165/01.

Di tale attribuzione funzionale superiore si tiene conto nel calcolo dell’ammontare del relativo emolumento economico.

A partire dalla X legislatura, la retribuzione base e i requisiti per il riconoscimento di funzioni afferenti la categoria o profilo superiore di inquadramento del personale interessato, di cui al punto che precede, corrispondono a quelli previsti per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

4. Al personale di qualifica dirigenziale acquisito, con qualsiasi tipologia, presso le strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste nei contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali assegnati alle strutture ordinarie.

5. Al personale che svolge attività giornalistica si applica il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi di lavoro giornalistici,nazionali e aziendali, nonché dalle delibere di Giunta regionale che disciplinano tale tipologia di lavoro presso la Regione Emilia-Romagna. 

7. Trattamento giuridico del personale assegnato alle strutture speciali

1. Il personale esterno alla Pubblica Amministrazione è assunto a tempo determinato, per le strutture speciali mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disciplinato secondo le clausole riportate negli schemi allegati in Appendice sotto i numeri 1 (contratti per funzioni ascrivibili alle categorie del comparto) e 2 (contratti per funzioni dirigenziali). I Gruppi assembleari provvederanno autonomamente alla stipulazione e gestione dei relativi contratti, a norma del comma 5, art. 9, L.R. 43/01 e succ. modif. - salvo il caso in cui la richiesta nominativa riguardi persone di già comprovata esperienza professionale presso le Strutture speciali (cioè titolari di contratti ex art. 63 durante la VIII Legislatura per un periodo di almeno 2 anni).

2. Il trattamento giuridico del personale a tempo determinato di cui al comma 1, salvo le eccezioni previste per i Gruppi assembleari specificate al comma 1, è equiparato a quello spettante al personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per quanto compatibile e fatto salvo quanto diversamente precisato negli schemi contrattuali di cui al comma 1.

3. Il dirigente che, in base alla presente deliberazione, è autorizzato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, è autorizzato anche ad adeguare le clausole dello schema contrattuale, predisposto per una durata del rapporto di lavoro pari a quella del mandato politico dei titolari delle Strutture speciali (cinque anni), alla eventuale minore durata dello stesso, secondo i criteri riportati nelle varie clausole degli allegati schemi contrattuali.

4. Il personale regionale di ruolo, temporaneamente assegnato a strutture speciali, conserva il trattamento giuridico che deriva da leggi e contratti collettivi di lavoro, con le seguenti precisazioni:

a) per quanto riguarda il personale assegnato alle Segreterie particolari: i poteri direttivi nei confronti del personale, dirigente e non dirigente, sono esercitati dal titolare dell’organo politico cui afferisce la struttura speciale; i poteri disciplinari sono esercitati direttamente dal titolari dell’organo politico nei confronti del personale del comparto assegnatogli, fatta salva la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari (UPD) per le infrazioni più gravi, secondo le norme vigenti in materia. In questo ultimo caso, così come in caso di responsabilità disciplinare di dirigenti assegnati alle Segreterie particolari, i procedimenti disciplinari sono gestiti dall’UPD, su segnalazione del titolare dell’organo politico di riferimento.

b) per quanto riguarda il Gabinetto articolato in strutture organizzative (servizi) come le direzioni generali: i poteri direttivi e disciplinari spettano ai dirigenti responsabili delle strutture medesime. Il Capo di Gabinetto ha gli stessi poteri direttivi e disciplinari, per il personale di diretta assegnazione, che ha il direttore generale dell’Assemblea legislativa regionale. Sono fatte salve le competenze dell’UPD, sia nei confronti del personale del comparto che della dirigenza, secondo le norme in materia di responsabilità disciplinare.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al personale esterno assunto a tempo determinato ex art. 63 dello Statuto. Tale personale, inoltre, è assoggettato alla registrazione degli orari in entrata e in uscita.

6. Il personale acquisito in comando da altre Pubbliche Amministrazioni conserva il rapporto di lavoro originario con l’Amministrazione di provenienza. Il rapporto di lavoro del personale in comando in entrata è disciplinato dal contratto individuale di lavoro sottoscritto con l’Amministrazione di provenienza e dalla normativa, legislativa e pattizia, applicabile nel settore o comparto di provenienza, fatto salvo quanto diversamente previsto secondo le disposizioni generali previste dalla Regione Emilia-Romagna per il personale comandato in entrata.

7. Al personale che svolge attività giornalistica si applica il trattamento giuridico previsto dai Contratti collettivi di lavoro giornalistici, nazionali e aziendali, nonché dalle delibere dell’Ufficio di Presidenza che disciplinano tale tipologia di lavoro presso la Regione Emilia-Romagna. 

8. Incarichi di responsabilità dirigenziale e di posizione organizzativa

1. Per le Strutture speciali monocratiche e per il Gabinetto, provvede il Direttore generale dell’Assemblea legislativa, su espressa richiesta formale dei titolari dell’organo politico cui rispettivamente afferiscono.

2. Per i Gruppi assembleari il Direttore generale dell’Assemblea legislativa provvederà solamente con riferimento alle richieste concernenti personale di ruolo regionale assegnato, personale comandato da altra Pubblica amministrazione e personale esterno di comprovata esperienza professionale in Struttura speciale (cioè titolari di contratti ex art. 63 durante la Legislatura per un periodo di almeno 2 anni) assunto con contratto a tempo determinato ex art. 63 dello Statuto; al di fuori di tali ipotesi i Gruppi assembleari provvedono autonomamente alla stipulazione e gestione dei relativi contratti.

3. Agli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa e a quelli dirigenziali presso le Strutture speciali dell’Assemblea legislativa, non si applicano le disposizioni previste in materia di pubblicizzazione, di comparazione e di mobilità interna dei dirigenti.

4. L’efficacia giuridica degli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla approvazione dell’Ufficio di Presidenza. 

9. Cessazione della assegnazione a struttura speciale

1. La durata dell’assegnazione di personale regionale a struttura speciale, del comando temporaneo o del rapporto di lavoro subordinato, stipulato con persone esterne alla Pubblica Amministrazione è fissata dal titolare dell’organo richiedente, ai sensi di legge. 

2. In ogni caso la durata di cui al comma 1 non può superare quella del mandato politico del titolare dell’organo richiedente, fatta salva la proroga di legge stabilita al comma 12 secondo periodo dell’art. 9 della L.R. 43/01 e ss. mm., che recita “tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall’ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all’assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi.”.

3. Le assegnazioni e i contratti di lavoro presso le strutture speciali possono essere risolti anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale, come fissata negli atti, su motivata richiesta del titolare dell’ organo interessato inoltrata al dirigente responsabile del competente servizio, per l’adozione dei conseguenti atti. Le assegnazioni e i contratti possono essere risolti dalla Regione per giustificato motivo, con un preavviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

4. Il dipendente di ruolo o a termine assegnato a struttura speciale ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine di assegnazione, dando un preavviso di trenta giorni al titolare dell’organo politico di riferimento.

Appendice 1 dell’Allegato A)

Schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale del comparto assegnato a strutture speciali

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale,

fra:

l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in persona del/la Responsabile del Servizio __________, dott./ssa ________________________, a ciò autorizzato/a da delibera dell’Ufficio di Presidenza n._________ del __________2010, esecutiva ai sensi di legge

e

la/il Sig.ra/Signor __________, nata/o a _______________ il ______,

si conviene e stipula quanto segue:

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Responsabile del Servizio _________ n. ___________ del _______ assume a tempo determinato alle proprie dipendenze il/la Signor/Sig.ra _________________, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

1) Oggetto della prestazione e profilo professionale

Il/la Signor/Sig.ra ___________________ è inquadrato nella categoria _____, posizione economica__.1, profilo professionale “__________________________________”, posizione lavorativa standard _____________, per lo svolgimento delle attività afferenti la struttura di cui al successivo punto 2).

2)  Assegnazione

La sede di servizio è a Bologna, presso______ (in alternativa: la Segreteria particolare di ____________/il Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale)

3)  Decorrenza e durata del contratto

Il rapporto di lavoro decorre dal ___________ e ha durata sino al termine del mandato di ______ (in alternativa: il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale/ il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale/il Consigliere Questore/ il Consigliere Segretario/il Presidente della Commissione/il Capogruppo). (clausola alternativa nel caso di durata inferiore: Il rapporto di lavoro decorre dal ___________ e ha durata sino a _____).

4) Trattamento economico

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue:

  • stipendio tabellare annuo lordo: € _____
  • indennità di comparto: € _____
  • tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno
  • emolumento unico, sostitutivo di tutte le voci che compongono il salario accessorio; detto emolumento è quantificato secondo i criteri specificati dall’Ufficio di Presidenza con delibera n. ________/2010; la relativa base di calcolo iniziale è la seguente, fatte salve le diverse e ulteriori variazioni secondo le segnalazioni del titolare dell’organo politico cui afferisce la struttura speciale di cui all’art. 2:

Straordin. Produtt. Delib. UP. n. - Assegno disagio - Specifiche r esponsabilità

________ _______ ________ ___________ ______________

(Periodo da inserire solo per il personale di categoria D: L’emolumento unico di cui sopra sarà rideterminato in caso di eventuale conferimento di incarico di responsabilità di posizione organizzativa; il nuovo ammontare sarà specificato nell’atto di conferimento dell’incarico.)

5) Missioni e trasferte

In caso di invio in missione è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i collaboratori regionali inquadrati in pari categoria e posizione economica.

6) Orario di lavoro

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Per il relativo accertamento, si adottano le medesime procedure di rilevazione automatica alle quali è assoggettato il personale regionale assegnato alle strutture ordinarie dell’Assemblea legislativa regionale.

7)  Ferie e permessi retribuiti

Al dipendente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica.

Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facolta­tiva, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente. 

8) Trattamento di malattia per riconosciuta dipendenza dell'infermità da cause di servizio

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 43/2001, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

L'Amministrazione, inoltre, assicurerà al lavoratore, in aggiunta al normale trat­tamento di liqui­dazione, un equo indennizzo come previsto dalla norma­tiva vigente per i collabora­tori regio­nali.

9) Trattamento di malattia non derivante da cause di servizio

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 21 del vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 06-07-1995 e succ. mod. e int.

Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

10) Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza trattamento di fine rapporto

Il lavoratore viene iscritto, per il trattamento di quiescenza di assistenza e previdenza, ai relativi Istituti previsti per i collaboratori regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

11) Recesso – estinzione del rapporto di lavoro

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il/La Responsabile del Servizio ________________

Il/La Sig./Sig.ra __________________

Il dipendente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di _____ giorni (n.b.: 30 giorni, nell’ipotesi di contratto di durata uguale o superiore all’anno; nell’ipotesi di contratto di durata inferiore all’anno calcolare invece 2 giorni per ogni periodo di lavoro contrattualmente stabilito di 1 mese o frazione superiore a 15 giorni). Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell’ organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

12) Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità:

  • alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale;
  • alle norme del DLgs 165/01, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale;
  • alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

13) Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del DLgs 165/01, nel tempo vigenti.

Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Tabella art. 25) e da registrazione (DPR n. 26 aprile 1986 n. 131- Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna,il ________

 

Appendice 2 dell'Allegato A)

Schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale dirigente assegnato a strutture speciali

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice ori­ginale, fra:

l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale _________ dott./dott.ssa ____________, a ciò autorizzato dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza regionale n. ___ del 2010 esecutiva ai sensi di legge

e il/la sig./sig.ra___________ si conviene e stipula quanto segue:

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Direttore generale ____n. ___________ del ______ assume a tempo determinato nella qualifica unica dirigenziale, il/la Signor/Sig.ra _________________, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

1) Oggetto della prestazione

Il dirigente svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione dell’incarico che verrà conferito, con i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni connesse all’incarico stesso, ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità.

2) Assegnazione

La sede di servizio è a Bologna, presso______ (in alternativa: la Segreteria particolare di ____________/il Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale)

3) Decorrenza e durata del contratto

Il rapporto di lavoro decorre dal ___________ e ha durata sino al termine del mandato di ______ (in alternativa: il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale/il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale/il Consigliere Questore/il Consigliere Segretario/il Presidente della Commissione/ il Capogruppo). (clausola alternativa nel caso di durata inferiore: Il rapporto di lavoro decorre dal ________ e ha durata sino a _____).

4) Trattamento economico

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue: stipendio tabellare annuo lordo: € _______ emolumento unico: € ________ tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno; retribuzione di posizione, secondo il CCNL vigente e la graduazione della posizione dirigenziale ricoperta; eventuale retribuzione di risultato, corrisposta a seguito della valutazione di cui al punto 5).

5) Valutazione del dirigente

Il dirigente è sottoposto a valutazione nei casi e secondo le procedure e la metodologia previste dalla normativa per i dirigenti regionali di ruolo.

6) Missioni e trasferte

In caso di invio in missione è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali di ruolo.

7) Orario di lavoro

Il dirigente presta la propria attività secondo l'articola­zione oraria del sistema organizzativo dell'Ente e la disponibilità che è richiesta in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

8) Ferie e permessi retribuiti

Al dirigente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato. Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica. Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni. Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facolta­tiva, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

9) Trattamento di malattia per riconosciuta dipendenza dell'infermità da cause di servizio

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al dirigente il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 43/01, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto o il limite di conservazione del posto ai sensi dell’art. 21 del CCNL dell’area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10/4/1996 e succ. mod. e int. L'Amministrazione, inoltre, assicurerà al dirigente, in aggiunta al normale trat­tamento di liqui­dazione, un equo indennizzo come previsto dalla norma­tiva vigente per i collabora­tori regio­nali.

10) Trattamento di malattia non derivante da cause di servizio

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 20 del CCNL dell’area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10-04-1996 e succ. mod. e int. Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

11) Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza

Il dirigente è iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza agli Istituti previsti dalle vigenti norme in materia.

12) Recesso - estinzione del rapporto di lavoro

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il Direttore Generale ____________

Il/La Sig./Sig.ra ____________

Il dipendente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di _____ giorni (n.b.: 30 giorni, nell’ipotesi di contratto di durata uguale o superiore all’anno; nell’ipotesi di contratto di durata inferiore all’anno calcolare invece 2 giorni per ogni periodo di lavoro contrattualmente stabilito di 1 mese o frazione superiore a 15 giorni).

Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell’ organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa. Costituisce giusta causa di recesso il conseguimento di una valutazione negativa in sede di annuale processo di valutazione dell’attività amministrativa e della gestione.

13) Clausola finale

Al dirigente si applicano, per quanto compatibile in ragione della peculiarità di un rapporto di lavoro a termine, gli istituti contrattuali previsti per i dirigenti a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto quindi dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del DLgs 165/01, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dirigenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale; alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del DLgs 165/01, nel tempo vigenti.

14) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642- Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131- Tabella art. 10). Letto, approvato e sottoscritto in Bologna,il ________

Appendice 3 dell’Allegato A)

Definizione dei criteri di calcolo dell’emolumento unico di cui all’art. 9 comma 7 della L.R. n. 43/2001 ss.mm.

Per tutte le unità di personale non dirigente in servizio presso le strutture speciali l'emolumento unico comprende l'eventuale differenza tra la posizione economica del dipendente e la posizione iniziale del profilo in cui viene inserito.

A ciò si aggiunge, nel caso in cui la posizione ricoperta sia di tipo non dirigenziale:

a. una quota a titolo di incentivi della produttività nella misura massima riconosciuta ed erogata, nell'anno precedente, ai dipendenti regionali delle strutture ordinarie, con riferimento alla categoria del profilo corrispondente alla posizione ricoperta; detta quota viene maggiorata o diminuita del tasso di differenziazione fra la stessa e quella massima erogata nell'anno precedente;

b. importo corrispondente a quello relativo al compenso per specifiche responsabilità assegnate a personale di categoria D (solo per personale che ricopre posizioni nella categoria D);

c. un compenso, da stabilire da parte del responsabile della struttura, in misura corrispondente alla retribuzione di 50, 100 o 180 ore di straordinario, valorizzato al 1° giorno dell'anno di riferimento; il calcolo per le unità di ruolo con assegno a differenza tra la posizione economica di inquadramento e la posizione iniziale del profilo corrispondente alla funzione assegnata, viene effettuato con riferimento alla retribuzione per lavoro straordinario spettante alla posizione iniziale del profilo di inserimento.

L’emolumento unico per il personale di area non dirigenziale può infine comprendere un eventuale compenso, fino ad un massimo di Euro 2.065,00, a riconoscimento di particolari situazioni di disagio dovute a particolari orari o carichi di lavoro, stabilito dal responsabile della struttura di appartenenza.

Nel caso in cui una unità di personale sia incaricata della responsabilità di posizione organizzativa l'emolumento è composto da un importo corrispondente alla retribuzione di posizione e risultato.

L’emolumento unico relativo alle posizioni dirigenziali istituite presso le Segreterie delle Strutture specialisti intende calcolato con riferimento alla fascia retributiva.

Per ciascuna unità assunta a tempo determinato ai sensi dell’art. 63 dello Statuto, si individua inoltre, all’interno dell’emolumento unico, un compenso fisso - a riconoscimento della precarietà dell'assunzione -, calcolato nella misura del 10% della somma degli importi di cui alle lettere a) e c) del punto 1) che precede;

per la voce di cui alla lettera c) si tiene a riferimento il corrispettivo di 180 ore di straordinario;

per il personale assunto per ricoprire una posizione dirigenziale, cui si applicano le disposizioni previste per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie (comma 11 art. 9), il compenso di cui sopra, calcolato in misura pari a quello spettante per il personale inserito nella categoria D, posizione iniziale D3, è erogato come integrazione in considerazione della temporaneità del rapporto, in analogia a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18.

Per tutto il personale operante presso le strutture speciali l’emolumento unico è calcolato su base annua ed erogato su 13 mensilità, fatta eccezione per la retribuzione di risultato relativa al personale che ricopre posizione dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa, che verrà erogata successivamente, in conformità con quanto previsto dalle ordinarie procedure di valutazione e retribuzione di risultato.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina