SUPPLEMENTO SPECIALE N.18 DEL 20.10.2020

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità ed istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie

1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid 19 il servizio di Psicologia di base, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 3 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

2. Il servizio di Psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini emiliano-romagnoli.

3. Il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascuna Azienda Unità sanitaria locale (Azienda USL) a livello di distretto sanitario così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29. Detto servizio è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito Psicologi di base. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento disciplina la formazione dell’elenco regionale e la gestione degli incarichi convenzionali.

4. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:

a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;

b) intercettare i bisogni di benessere psicologici che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;

c) organizzare e gestire l’assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;

d realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;

e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali.

Articolo 2

Compiti dello Psicologo di base

1. Lo Psicologo di base è inserito nel distretto sanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. Lo Psicologo di base garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base ed opera in rapporto con i distretti sanitari. La sua azione è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace e integrato con gli altri servizi sanitari. Assicura, inoltre una rapida presa in carico del paziente.

3. Allo Psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute. Lo Psicologo di base intercetta il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione che spesso rimangono inespressi e i bisogni di benessere psicologico ed opera prioritariamente sulle seguenti aree:

a) problemi legati all’adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica);

b) sintomatologia ansioso-depressiva;

c) problemi legati a fasi del ciclo di vita;

d) disagi emotivi transitori ed eventi stressanti;

e) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia;

f) scarsa aderenza alla cura;

g) richiesta impropria di prestazioni sanitarie;

h) problematiche psicosomatiche;

i) supporto al team dei professionisti sanitari.

4. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

5. In caso di richiesta di assistenza psicologica inoltrata dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.

Articolo 3

Elenchi degli Psicologi di base

1. È istituito l’elenco regionale degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in psicologia;

b) iscrizione all’Albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale;

d) specifiche competenze e titoli, di cui all’articolo 4, comma 5;

e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna a seguito della frequenza e superamento dell’esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

3. In fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lettera e), accedono all’elenco degli Psicologi di base della Regione Emilia-Romagna, gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che documentano l’esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle Aziende USL, nelle Aziende Ospedaliere, negli Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Emilia-Romagna. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprova l’attività contrattualmente svolta.

Articolo 4

Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di base

1. I servizi di Psicologia di base interagiscono con i Comuni, in forma singola od associata, gli Ambiti Territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari della Regione Emilia-Romagna.

2. In ciascun distretto sanitario le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da almeno tre Psicologi di base in sinergia con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.

3. In ciascuna Azienda USL il direttore dell’UO complessa di Psicologia clinica, se esistente, o il dirigente psicologo che opera nel distretto sanitario di base ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione Emilia-Romagna per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione, e sulla eventuale loro applicabilità, e per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.

4. Se previsto, attraverso un accordo tra Aziende USL ed enti locali, lo Psicologo di base può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo e tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base.

6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale sono a carico del SSR e sono eventualmente integrati con le risorse dei Piani di zona. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Articolo 5

Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell’assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale.

2. Per le finalità previste al comma 1, gli Psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo aziendale previsto all’articolo 4, comma 3, che provvede all’invio ai competenti servizi del SSR.

3. I servizi competenti del SSR esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 per verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Articolo 6

Osservatorio regionale

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale composto da: un dirigente psicologo per ciascuna Azienda USL, un dirigente psicologo ospedaliero, due psicologi nominati dell'Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna, due docenti universitari, un funzionario della Regione Emilia-Romagna con competenze e titoli in ambito psicologico, un dipendente della Regione Emilia-Romagna con funzioni di segreteria, un rappresentante di una società scientifica di psicologia, un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta.

2. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo Psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Articolo 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con le somme iscritte nella Missione 20, Programma 03, Titolo 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

2. Per gli esercizi successivi al 2020 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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