n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Ripartizione, assegnazione e concessione alle Province dei finanziamenti per l'attuazione del Programma annuale 2011 relativamente alla qualificazione e al consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni in attuazione della delibera dell'A.L. n. 62/2011 e della deliberazione della G.R. n. 2168/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e successive modifiche;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 202 del 3 dicembre 2008, “Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011. L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1844)” con la quale in particolare vengono definite:

  • le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l’attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali, demandando a successivo atto della Giunta regionale le nuove modalità di funzionamento del nucleo di valutazione;
  • le linee di indirizzo per l’attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
  • le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 62 del 22 novembre 2011 recante “Indirizzi per la programmazione sociale e dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno 2011, ai sensi della L.R. n. 2/2003 e della L.R. 1/2000 ed in attuazione del piano sociale e sanitario regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 24 ottobre 2011. n. 1509)” ed in particolare il paragrafo 5 “Programma per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni”;

Visto in particolare l’allegato 2) “Modifica, limitatamente all’anno 2011, degli indirizzi di programmazione per i servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni, di cui alla deliberazione A.L. 202/2008” parte integrante della sopracitata deliberazione n. 62/2011; 

Preso atto che per la realizzazione del “Programma per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni”, di cui al punto 5) della sopracitata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 62/2011, le risorse complessivamente programmate da destinare all’attuazione degli indirizzi di cui sopra sono specificamente individuati sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2011;

Richiamata, inoltre la propria deliberazione n. 2168 del 27/12/2011 recante “Programma annuale 2011: Ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 62 del 22 novembre 2011” ed in particolare il punto 2.5 “Programma per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni” del programma allegato, parte integrante e sostanziale della stessa, che stabilisce le risorse complessivamente destinate allocate sui capitoli di spesa 58430 per € 1.538.000,00, 58432 per € 1.612.000,00 e 75647 per € 200.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2011 per la realizzazione degli interventi regionali riferiti alla qualificazione ed al consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per l’infanzia, per un ammontare di € 3.350.000,00;

Considerato che nella medesima deliberazione al punto 2.5 del programma viene stabilito che con proprio atto, in attuazione della L.R. 1/2000 e successive modificazioni, si provvederà alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto previsto dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 62/2011 e specificamente nell’Allegato 2 parte integrante della medesima. Contestualmente si provvederà alla concessione dei finanziamenti e all’assunzione dei relativi impegni contabili, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, a carico dei capitoli di spesa sopraindicati, del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario di competenza;

Visto inoltre l’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6, accordo n.103 sancito in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010; 

Valutato, in attuazione dell’Accordo sopramenzionato e in coerenza con il presente programma regionale di sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per bambini da zero a tre anni, di individuare nel livello provinciale il coordinamento delle azioni nazionali e regionali integrandole, allo scopo di realizzare una programmazione organica escludendo la possibilità di utilizzare il doppio finanziamento; 

Verificata altresì la necessità di integrare e raccordare le denominazioni delle tipologie dei servizi previste dalla vigente normativa regionale con le classificazioni indicate dal “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali”, a tutt’oggi vigente, riportate a fianco di ciascuna tipologia indicate nell’allegato programma al fine di facilitare l’uso di un linguaggio comune e la realizzazione di monitoraggio degli interventi a livello nazionale (sezioni primavera) rendendo così possibile il confronto su voci omogenee; 

Preso atto che, così come riportato nell’allegato 2), parte integrante e sostanziale, della succitata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 62/2011, le limitate risorse finanziarie hanno sollecitato:

  • l’Amministrazione regionale ad adottare linee di indirizzo e di programmazione regionale orientate ad attivare un processo di rapida ricerca dei tratti considerati essenziali e irrinunciabili della qualità e di sostegno del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
  • le Amministrazioni provinciali ad una particolare attenzione alle differenti situazioni territoriali, operando in collaborazione con gli Enti locali, proposte di intervento per il consolidamento e la qualificazione dei servizi del proprio territorio; 

Valutato che, sulla base delle risorse disponibili, occorre definire i budget provinciali per l’attuazione del programma regionale, così come previsto dalle sopracitata deliberazione n. 62 del 22 novembre 2011, allegato 2) “Modifica, limitatamente all’anno 2011, degli indirizzi di programmazione per i servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni, di cui alla deliberazione 202/2008”, e con riferimento ai criteri di ripartizione in essa stabiliti e di seguito riportati: 

relativamente all’Obiettivo 1) indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) per il coordinamento pedagogico sovracomunale e di servizi privati aggregati, convenzioni o in appalto la ripartizione viene definita in base al numero dei servizi coordinati (nidi, integrativi, sperimentali) nei Comuni con popolazione inferiore/pari 30.000 abitanti;

b) per i coordinamenti pedagogici provinciali la ripartizione viene definita in base al numero dei coordinatori presenti in ogni territorio provinciale oltre ad una quota suddivisa in parti uguali tra le 9 province;

c) formazione degli operatori dei nidi d’infanzia(da Nomenclatore “Asili nido”), dei servizi integrativi e sperimentali (da Nomenclatore “Servizi Integrativi per la prima infanzia”). La quota di spesa viene ripartita in base al numero di operatori che hanno effettivamente partecipato alla formazione;

relativamente all’Obiettivo 2) indicato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto: in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e genitori, al numero di bambini frequentanti; 

Sottolineato, inoltre, che le linee di indirizzo e di programmazione regionale adottate con la più volte citata deliberazione n. 62/2011 dell’Assemblea legislativa, impegnano le Amministrazioni provinciali ad una particolare attenzione alle differenti situazioni territoriali operando in collaborazione con gli Enti locali, per individuare e realizzare proposte di intervento per il consolidamento e la qualificazione dei servizi del proprio territorio; 

Precisato altresì che, previa concertazione territoriale con gli Enti locali, le Province hanno la facoltà di graduare i finanziamenti in base alle esigenze locali, sostenendo comunque in ogni programmazione provinciale entrambe gli obiettivi 1) e 2) e, limitatamente all’obiettivo 1), destinare una percentuale non inferiore al 10% del budget provinciale complessivamente assegnato; 

Viste inoltre:

  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, “Legge per la montagna” e s.m.;
  • la L.R. 30 giugno 2008 n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” e ss.mm.;
  • la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali” e ss.mm.;
  • la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 12 il quale prevede che la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi medesimi ai soggetti interessati;

Ritenuto, sulla base delle specifiche sopracitate, di procedere con il presente atto all’assunzione degli impegni di spesa ricorrendo le condizioni previste dall’art. 47, comma 2, della L.R. 40/2001;

Viste:

  • la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
  • la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante ”Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Considerato, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza:

  • che con il presente atto si dispone l’assegnazione di risorse per la realizzazione da parte delle Province di attività di competenza ai sensi della L.R. 2/2003;
  • che pertanto per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l’obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 in quanto il Codice Unico di Progetto – non richiesto per i trasferimenti di risorse tra Regioni e Province – dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascuna Provincia in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;

Richiamate:

  • la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013”;
  • la L.R. 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013” ed in particolare la Tabella H;
  • la L.R. 26 luglio 2011, n. 10, “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, N. 40 in coincidenza con l’approvazione della Legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione”;
  • la L.R. 26 luglio 2011, n. 11, “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione” ed in particolare la Tabella H;

Richiamate inoltre:

  • la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod. ed in particolare l’art. 37, 4° comma;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

  • n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010 e n. 1222/2011;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, associazionismo e terzo settore – Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il programma regionale per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni”, in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 62/2011, e della propria deliberazione n. 2168/2011;

2) di dare attuazione al programma di cui all’oggetto della presente deliberazione, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e di adottare i criteri di cui alla Tabella 1) ed il conseguente riparto dei fondi a favore delle Province, indicati nella Tabella n. 2) che costituiscono parte integrante del presente atto;

3) di ripartire, assegnare e concedere alle Province le risorse complessive indicate per ciascun intervento nella tabella 2) allegata, con gli importi opportunamente arrotondati, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo per complessivi € 3.350.000,00;

4) di imputare la spesa complessiva di € 3.350.000,00 sui capitoli indicati di seguito del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, nei quali le risorse necessarie per l’attuazione del presente programma annuale trovano allocazione e presentano la necessaria disponibilità:

  • quanto a € 1.538.000,00 registrata al n. 5000 di impegno sul cap. 58430 “Fondo regionale per i servizi educativi per l’infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni Provinciali per la gestione, la qualificazione, e la sperimentazione di servizi innovativi - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n.1 e successive modifiche)”, afferente alla U.P.B. 1.6.1.2.22100;
  • quanto a € 1.612.000,00 registrata al n. 5001 di impegno sul cap. 58432 “Assegnazioni alle Amministrazioni Provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per l’infanzia (L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 1, commi 1252, 1259 e 1260 della Legge 7 dicembre 2006, n. 296; art. 19, comma 3 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge dall’art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248; art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche) - Mezzi Statali”, afferente alla U.P.B. 1.6.1.2.22101;
  • quanto a € 200.000,00 registrata al n. 5002 di impegno sul cap. 75647 “Assegnazione alle Amministrazioni Provinciali per le iniziative di formazione professionale permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l’infanzia (art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)”, afferente alla U.P.B. 1.6.4.2.25320;

5) di stabilire che le Province dovranno trasmettere, così come previsto dall’art. 11, comma 1 bis, della Legge regionale 1/2000 e ss.mm., la relazione annuale sull’utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, entro il 31 maggio 2012, in base alle indicazioni fornite dal competente Servizio regionale;

6) di stabilire inoltre che, allo scopo di realizzare una programmazione organica escludendo la possibilità di utilizzare il doppio finanziamento, le Amministrazioni provinciali dovranno coordinare le azioni regionali (Programma regionale per la qualificazione e il consolidamento) e quelle nazionali (Accordo 29/10/2009 C.U.);

7) di stabilire che il dirigente regionale competente, ad avvenuta esecutività del presente atto provvederà alla liquidazione di quanto spettante nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore delle Province, disposta - ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/08 e succ. modifiche, con atto formale, in un’ unica soluzione;

8) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il Codice Unico di Progetto - non richiesto per i trasferimenti di risorse tra Regioni e Province - dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascuna Provincia in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;

9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico. 

Allegato 1) Attuazione del programma degli interventi per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni

Le linee di indirizzo indicate dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 62/2011 promuovono azioni e progettualità che mirano a sostenere la realizzazione dei seguenti obiettivi:

Obiettivo 1) sostenere la qualificazione del sistema dei servizi per affrontare le trasformazioni in atto in un’ottica di qualità e sostenibilità, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e promozione di iniziative di formazione;

Area di intervento

La funzione del coordinamento pedagogico è ormai riconosciuta da tempo nella programmazione regionale come risorsa e insieme strumento fondamentale attraverso la quale promuovere e realizzare la qualificazione del sistema integrato dei servizi per l’infanzia in Emilia-Romagna. Si orienta dunque ad una progettualità articolata ed integrata in grado di esprimere competenze tra ambiti. Tale progettualità favorisce la continuità tra servizi, siano essi gestiti da soggetti pubblici e privati nonché il loro raccordo. In questa prospettiva appare sempre più importante il lavoro che i coordinatori pedagogici sono chiamati a svolgere anche nell’ambito provinciale (coordinamenti pedagogico provinciali), in quanto la sede in cui condividere linee comuni di indirizzo e di programmazione territoriale anche in riferimento alla formazione permanente degli operatori dei servizi per l’infanzia. 

Indicazioni per l’elaborazione dei programmi provinciali

Al fine di garantire un utilizzo significativo delle risorse disponibili si sollecitano le Amministrazioni provinciali ad una programmazione particolarmente attenta alle differenti situazioni territoriali operando in stretta collaborazione con gli Enti locali, per individuare e realizzare proposte di intervento per la qualificazione dei servizi del proprio territorio.

Possono essere accolti, previa analisi dei fabbisogni territoriali ed in particolare delle situazioni di maggiore emergenza, singoli progetti oppure progetti che si articolano e connettono più segmenti nell’ambito delle azioni previste dal presente obiettivo ovvero di sostenere la qualificazione del sistema dei servizi attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e la promozione di iniziative di formazione.

La quota di spesa che le Province concorderanno di mettere a disposizione per questo obiettivo non potrà comunque essere inferiore al 10% del budget provinciale complessivo.  

Destinatari dei finanziamenti

I destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province (che, limitatamente all’intervento per il coordinamento pedagogico sovracomunale/zonale, dovranno riconoscere solo i territori con popolazione inferiore o pari ai 30.000) sono i seguenti:

a) Comuni, singoli o associati;

b) altri soggetti pubblici;

c) Soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 19, convenzionati con i Comuni;

d) Soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica. 

In attesa dell’approvazione della direttiva sulle procedure per l’accreditamento le Province potranno concedere contributi ai soggetti specificati dalle lettere c), d), che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.

I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche per l’accreditamento (art. 19). 

Le Province potranno inoltre integrare i finanziamenti regionali con risorse proprie. 

Obiettivo 2) sostenere la gestione dei servizi per la prima infanzia con particolare attenzione a quelli collocati nei Comuni di piccole dimensioni, alle diverse forme di gestione associata e alla promozione di progettualità/azioni innovative.    

Area di intervento

In Emilia-Romagna, la costante attenzione ai diritti dei bambini ed alle esigenze delle loro famiglie, ha consentito di realizzare nel tempo modelli di servizi diversi: più strutturati come i nidi d’infanzia (nidi part-time, nidi a tempo lungo, micro-nidi, sezioni di nido aggregati ad altri servizi per l’infanzia, nidi cosiddetti aziendali, i servizi integrativi (centri per bambini e genitori, spazi bambino) ed i servizi sperimentali (educatrice familiare, educatrice domiciliare o piccolo gruppo educativo, altre tipologie di servizi sperimentali). L’attuale patrimonio di riferimento consta di 1.220 circa, pubblici e privati, con un’offerta alla popolazione residente pari al 31,5% corrispondente a n. 32.487 bambini iscritti. 

Indicazioni per l’elaborazione dei programmi provinciali

Con la finalità di garantire un utilizzo significativo delle risorse disponibili si sollecitano le Amministrazioni provinciali ad una programmazione particolarmente attenta alle differenti situazioni territoriali come per i servizi collocati nei Comuni di piccoli dimensioni e l’appartenenza a Comuni montani. Si sollecita altresì una particolare attenzione anche all’innovazione come la promozione di diverse forme di gestione associata dei servizi per l’infanzia, la promozione di forme innovative orientate ad una maggiore flessibilità (orari e giornate di apertura, spazi, calendario) al fine di ottimizzare l’offerta educativa, in coerenza anche con i nuovi bisogni espressi dalle famiglie. 

I destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province relativamente all’obiettivo 2), sono i seguenti:

a) Comuni, singoli o associati;

b) altri soggetti pubblici;

c) Soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 19, convenzionati con i Comuni;

d) Soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica. 

In attesa dell’approvazione della direttiva sulle procedure per l’accreditamento le Province potranno concedere contributi ai soggetti specificati dalle lettere c), d), che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.

I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche per l’accreditamento (art. 19). 

Le Province potranno inoltre integrare i finanziamenti regionali con risorse proprie. 

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