n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Nuovo sistema di regolazione dei prelievi in situazioni di scarsità idrica

Visti:

- Il D.lgs. n.152/2006, ed in particolare l’art. 95, comma 1 che prevede che “La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”, assicurando (comma 2) “l'equilibrio del bilancio idrico [...], nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda [...]”, a tal fine (comma 5) “le Autorità concedenti provvedono [...] disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative”, ed inoltre l’art. 167, che stabilisce che “nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità della risorsa, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo ivi compresa l’attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.”;

- Il P.T.A. della regione Emilia-Romagna, che all’art. 51, comma 2 specifica che “il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al deflusso minimo vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica [...] devono essere quindi regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici”;

Premesso:

- che ai sensi dell’art.12bis comma 1 lett.b) del TU 1775/33 le concessioni di derivazione possono essere rilasciate se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

- che con DGR 2267/15, all’Allegato D la Regione Emilia-Romagna ha individuato i valori di Deflusso minimo vitale di riferimento per tutti i corpi idrici tipizzati nei Piani di Gestione Distrettuali;

- che ai sensi del comma 4 dell’art.57 delle Norme del PTA, i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV, ovvero i valori di DMV di riferimento di cui all’Allegato D sopra richiamato, sono applicati, sui corpi idrici individuati, entro il 31/12/2016;

- che ai sensi del comma 4, art.95 del DLgs 152/06 tale DMV è imposto a tutte le derivazioni di acqua comunque in atto, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- che con specifici atti la Regione Emilia-Romagna ha individuato valori di deflusso minimo vitale diversi da quelli di cui al sopracitato Allegato D a seguito di monitoraggi sitospecifici e/o sulla base delle indicazioni di cui all’art.58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque;

- che con legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le funzioni regionali in materia di demanio idrico sono state conferite ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;

Rilevato:

- che il Regolamento Regionale n.41/01 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica” all’art.30 dispone che, l’Autorità competente (ARPAE) con proprio atto possa limitare o sospendere l’esercizio del prelievo per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;

- che la sospensione dei prelievi è stata storicamente gestita mediante ordinanze redatte dalle strutture territoriali dall’autorità amministrativa che gestisce le concessioni di risorsa idrica;

- che tale sistema prevedeva un'ordinanza di sospensione dei prelievi sui corpi idrici di competenza, emessa quando i livelli idrometrici si avvicinano al limite del DMV, seguita a fine stagione da una ordinanza di revoca della precedente sospensione dei prelievi, una volta che i livelli idrometrici fossero tornati stabilmente su livelli compatibili con il DMV;

- che si trattava di un sistema “statico” di blocco dei prelievi, che in generale interessava buona parte del periodo estivo e che per le sue caratteristiche non poteva essere modulato in relazione all’andamento della disponibilità di risorsa nei corpi idrici;

Considerato:

- che risulta opportuno pervenire ad un controllo dinamico delle portate transitanti nei corpi idrici, controllo teso in particolare a verificare la presenza negli stessi del deflusso minimo vitale (DMV) affinché sia effettuata una corretta gestione dei prelievi permettendo agli utenti di prelevare quando sia possibile farlo nel rispetto del DMV fissato;

- che a tal fine è stato elaborato un diverso sistema, incentrato su un portale web, nel quale, con un codice semaforico, vengono individuati i bacini dove il prelievo è sospeso e quelli dove il prelievo può essere esercitato e a cui un atto amministrativo adottato con valenza regionale all’inizio della stagione secca rimanda per la sospensione dei prelievi sulla base di una informazione puntuale ed aggiornata delle portate transitanti nei corpi idrici;

Dato atto:

- che il monitoraggio dinamico sopra riportato dei corpi idrici superficiali viene effettuato tramite una rete di monitoraggio costituita da teleidrometri fissi della rete di monitoraggio idrologico e da idrometri a bagnatura appositamente installati ad inizio stagione nei siti di rilievo per gli scopi del sistema;

- che la scelta ed il posizionamento degli idrometri deve garantire la definizione della sospensione o prosecuzione dei prelievi su tutto il territorio regionale, anche nei bacini non direttamente monitorati, per cui la rete di riferimento è stata progettata per poter estendere a livello regionale il risultato delle misure puntuali per mezzo di relazioni spaziali ed idromorfologiche;

- che tale scelta ha tenuto conto dei fattori di apporto (naturale deflusso superficiale dei corpi idrici e depuratori di reflui che sono localizzati per lo più a valle dei maggiori agglomerati urbani) e di sottrazione di acqua dal reticolo superficiale che possono avere cause naturali (ad esempio le aree di conoide hanno una permeabilità molto alta che porta le acque presenti in alveo a defluire in subalveo), o antropiche (le derivazioni d’acqua che nel periodo estivo hanno un forte incremento, con particolare riferimento all’uso irriguo, che si aggiunge agli altri usi destagionalizzati e che per quanto concerne i Consorzi di Bonifica costituiscono prelievi localizzati di volumi importanti);

- che per quanto concerne l’accorpamento dei bacini il territorio regionale è stato suddiviso tenendo in considerazione i bacini che saranno adottati nell’aggiornamento del Piano di Gestione 2021 e che poiché non si hanno a disposizione idrometri per ogni bacino, la relazione idrometro-bacino è di tipo uno-a-molti;

- che i bacini sono stati quindi associati all’idrometro di riferimento per accorpamento, effettuato sulla base del criterio della confluenza per bacini afferenti la stessa asta fluviale, per caratteristiche morfologiche e altitudine simili, per modalità ed intensità degli eventi meteorici, per prossimità;

- che in presenza di bacini regolati e di rilascio di portate già concesse e con riferimento al reticolo afferente la rete di bonifica, non essendo previsto un DMV, non si riscontra una colorazione delle rispettive aree in quanto non sono interessate dalla sospensione dei prelievi;

Ritenuto quindi che la sospensione dei prelievi possa avvenire con una modalità dinamica e più aderente all’andamento meteorico e alla disponibilità di risorsa nei corpi idrici come di seguito descritto:

- accedendo al sito web dedicato l’utente può individuare il sito ove è ubicata la propria opera di presa ingrandendo la mappa regionale fino al dettaglio necessario. L’individuazione dell’area di interesse può essere effettuata anche selezionando il Comune nel quale ricade l’opera da un menù a tendina;

- i bacini accorpati secondo i criteri sopra enunciati presentano una campitura nei colori verde (presenza del DMV), rosso (assenza del DMV) o giallo (valori di portata prossimi al DMV, con cui si indica uno scostamento dal livello idrometrico che lo individua in funzione del grado di confidenza valutato;

- qualora sia presente nel bacino in cui è ricompresa l’opera di presa una colorazione verde l’utente può, nei limiti di quanto assentito in concessione, prelevare la risorsa idrica sempre, comunque, nel rispetto del DMV;

- qualora sia presente nel bacino in cui è ricompresa l’opera di presa una colorazione rossa non può essere effettuato alcun prelievo e devono essere rimosse dal corpo idrico le opere mobili di prelievo di acqua;

- qualora sia presente nel bacino in cui è ricompresa l’opera di presa una colorazione gialla, che indica portate prossime ai valori di DMV, l’utente può esercitare il prelievo, ma è avvertito del fatto che la portata del corso d’acqua si sta riducendo, per cui risulta auspicabile per quanto possibile che moduli il prelievo in riduzione (quantitativa od oraria) e deve comunque assicurarsi di lasciar defluire il DMV;

Dato atto, quanto all’aggiornamento del dato che:

- le misure della portata fluente vengono di norma validate e pubblicate due volte alla settimana nelle giornate di lunedì e giovedì;

- dalle ore 19:01 il dato aggiornato viene reso pubblico cartograficamente nell’apposito sito web sotto forma di sospensione e ammissione dei prelievi;

- la variazione della situazione e il conseguente eventuale divieto di prelevare, diviene cogente alle ore 00:01 del giorno successivo la giornata di aggiornamento, per cui dalle ore 19.01 di ogni giornata in cui è effettuato l’aggiornamento è possibile per l’utente sapere se il tratto di fiume ove è posizionata la propria opera di presa è interessato o meno dalla sospensione dei prelievi per le giornate seguenti e fino all’aggiornamento successivo;

- è sempre possibile per gli uffici territoriali dell’amministrazione, in conseguenza di osservazione diretta o segnalazioni specifiche, intervenire manualmente sui dati, a correzione delle risultanze in automatico, che, come sopra evidenziato, sono estese per un determinato idrometro, a più sottobacini;

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell’Art. 58 delle Norme del PTA è possibile presentare richiesta di deroga al rispetto del DMV qualora ne ricorrano le condizioni;

- la sospensiva dei prelievi così disposta non trova applicazione per prelievi disciplinati da valori di DMV specifici individuati con atti regionali, diversi dai valori di riferimento di cui all’Allegato D della DGR 2067/2015 in quanto l’obbligo di sospensione scatta al raggiungimento di detti valori nonché per i prelievi per i quali siano presenti punti di monitoraggio sitospecifici approvati dall’amministrazione regionale in cui i concessionari rilevino, nella sezione specifica in cui è effettuata la derivazione, portate superiori al DMV;

Rilevato peraltro che il presente sistema di controllo dinamico delle portate a supporto e conseguente regolazione dei prelievi nel periodo estivo viene introdotto sperimentalmente nelle modalità sopra specificate per l’anno in corso e potrà, a seguito della verifica dell’efficacia ed efficienza, essere modificato con riferimento all’implementazione della rete dei misuratori, della frequenza degli aggiornamenti o delle altre modalità che saranno ritenute idonee a contemperare la tutela della risorsa con le esigenze delle utenze;

Per le motivazioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate

determina

1) di stabilire che l’effettuazione e l’eventuale sospensione dei prelievi di cui all’art. 30 del RR 41/2001 è regolata dal presente atto;

2) di stabilire che la regolazione dei prelievi avviene con la decorrenza specificata nel presente atto tramite un portale web, nel quale vengono individuati con un codice semaforico i bacini dove il prelievo è sospeso e quelli dove il prelievo può essere esercitato sulla base di una informazione puntuale ed aggiornata sulle portate transitanti nei corpi idrici e al quale tutti gli utenti possono accedere con qualsiasi dispositivo che permetta una connessione alla rete;

3) di specificare che:

- qualora il bacino in cui insiste l’opera di presa presenti una colorazione verde l’utente può, nei limiti di quanto assentito in concessione, effettuare il prelievo;

- qualora il bacino in cui insiste l’opera di presa presenti una colorazione rossa non può essere effettuato alcun prelievo;

- qualora il bacino in cui insiste l’opera di presa presenti una colorazione gialla, l’utente può esercitare il prelievo ma, avvertito del fatto che la portata del corso d’acqua è molto vicina a quella prevista come DMV, risulta auspicabile, per quanto possibile, che moduli il prelievo in riduzione (quantitativa od oraria) e deve comunque assicurarsi di lasciar defluire il DMV;

- non presentano colorazione le aree in cui, non sussistendo l’obbligo del rispetto del DMV, non si applica il sistema di regolazione introdotto col presente atto;

4) di disporre che, in caso di colorazione rossa e dunque di divieto al prelievo, e ai fini delle verifiche sul rispetto del medesimo, gli utenti soggetti a tale divieto debbono mantenere chiuse/disattivate le opere di presa fisse, e quelli che prelevano a mezzo di pompe mobili siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al servizio le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;

5) di stabilire, quanto all’aggiornamento del dato:

- che le misure della portata fluente vengono di norma validate e pubblicate n.2 volte alla settimana nelle giornate di lunedì e giovedì;

- dalle ore 19:01 il dato aggiornato viene reso pubblico cartograficamente nell’apposito sito web sotto forma di sospensione e ammissione dei prelievi;

- la variazione dello stato, e il conseguente eventuale divieto di prelevare, diviene cogente alle ore 00:01 del giorno successivo la giornata di aggiornamento, per cui dalle ore 19.01 di ogni giornata in cui è effettuato l’aggiornamento è possibile per l’utente sapere se il tratto di fiume ove è posizionata la propria opera di presa è interessato o meno dalla sospensione dei prelievi per le giornate seguenti e fino all’aggiornamento successivo;

- è sempre possibile per gli uffici territoriali dell’amministrazione, in conseguenza di osservazione diretta o segnalazioni specifiche, intervenire manualmente sui dati, a correzione delle risultanze in automatico, che, come sopra evidenziato, sono estese per un determinato idrometro, a più sottobacini;

6) di dare atto che ai sensi dell’Art. 58 delle Norme del PTA è possibile presentare richiesta di deroga al rispetto del DMV qualora ne ricorrano le condizioni;

7) di dare atto che la sospensiva dei prelievi non trova applicazione nei termini sopra descritti per i prelievi disciplinati da valori di DMV specifici individuati con atti regionali, diversi dai valori di riferimento di cui all’Allegato D della DGR 2067/2015, in quanto l’obbligo di sospensione scatta al raggiungimento di detti valori nonché per i prelievi per i quali siano presenti punti di monitoraggio sitospecifici approvati dall’amministrazione regionale in cui i concessionari rilevino, nella sezione specifica in cui è effettuata la derivazione, portate superiori al DMV;

8) di dare atto che il sistema di controllo dinamico delle portate a supporto e conseguente regolazione dei prelievi nel periodo estivo viene introdotto sperimentalmente nelle modalità sopra specificate per l’anno in corso;

9) di dare conto che ogni prelievo effettuato nei periodi segnalati con colorazione rossa, e in cui dunque è fatto divieto di prelievo, sia da considerarsi abusivo secondo quanto previsto dal RR 41/2001 e soggetto alle sanzioni previste dall’art. 17 del RD n. 1775/1933;

10) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento diverse dal prelievo in costanza di colorazione rossa nel bacino in cui è ricompresa l’opera di presa, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, di cui all’art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

11) di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;

12) di stabilire che il presente atto abbia efficacia dal giorno 7 luglio 2021 e fino al 30 ottobre 2021;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di ARPAE e nel BURERT, e di promuoverne la massima diffusione.

Il Direttore Tecnico

Franco Alfonso Maria Zinoni

Link portale: https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-
e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo

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