n.221 del 13.08.2025 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato "Ristrutturazione centro aziendale suinicolo esistente situato in comune di Bagno di Romagna (FC)", proposto dalla Società Agricola Savio S.S a cui è poi subentrata la ditta Santa Teresa S.r.l. Società Agricola
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Ristrutturazione centro aziendale suinicolo esistente situato in comune di Bagno di Romagna (FC)” proposto da Società Agricola Savio S.S., a cui poi è subentrata la ditta Santa Teresa S.r.l. Società Agricola, sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:
1. in sede di istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il proponente dovrà allegare specifica documentazione tecnica relativa ai camminamenti esterni ai capannoni, descrivendo nel dettaglio le soluzioni tecniche e gestionali adottate per la gestione delle deiezioni animali rilasciate durante il transito. Tali soluzioni (ad esempio pendenze, canalette, grigliati, sistemi di lavaggio periodico con raccolta delle acque, ecc.) dovranno essere finalizzate a garantire la tutela del suolo e delle risorse idriche, nonché a preservare adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata da Arpae;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Forlì Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alla condizione ambientale prescritta;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali
contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Forlì Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Agricola Savio S.S. e alla ditta Santa Teresa S.r.l. Società Agricola (subentrata alla Società Agricola Savio S.S.), al Comune di Bagno di Romagna, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL Romagna, all'ARPAE di Forlì Cesena;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.