n. 11 del 17.01.2012 (Parte Seconda)

Accordo triennale 2012-2014 per la gestione della mobilità sanitaria tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 8 sexies, comma 8, del DLgs 502/92 che prevede che il Ministro della Sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l’Agenzia per i Servizi Sanitari regionali, con apposito decreto definisca i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;

Vista l’intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 che prevede che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuino adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria (articolo 19 “Mobilità interregionale”);

Ritenuto opportuno procedere ad un accordo tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana per il governo della mobilità sanitaria attivando politiche collaborative tra regioni confinanti, affrontando anche le problematiche specifiche delle aree di confine;

Preso atto che:

- l’Accordo è stato predisposto in conformità ai principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell’equilibrio di bilancio,

- ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell’assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi,

- la struttura dell’accordo, risponde in maniera mirata alla necessità che hanno le Regioni di garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettando gli standard di qualità dell’assistenza, la prossimità e la fruibilità, perseguendo gli obiettivi di gestione della mobilità e di qualificazione dell’offerta;

Atteso che nell’Accordo viene determinato l’ambito della collaborazione, vengono individuati i principi generali ed i compiti di ciascun ente sottoscrittore, fissati i criteri per i controlli dei volumi di attività e dei relativi corrispettivi, rimandando ad un Piano annuale di attività la definizione analitica del programma di collaborazione che rende operativo l’Accordo stesso; 

Fatto salvo il principio essenziale ed ispiratore del Servizio Sanitario Nazionale, ribadito dalla L.R. n. 29/2004 e successive modifiche, della portabilità dei diritti e della libertà di scelta da parte del cittadino del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti, delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali; 

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana così come risulta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e rinviare ad atto successivo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la definizione del Piano annuale di attività; 

dato atto del parere allegato; 

su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare lo schema di Accordo per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana così come risulta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di autorizzare l’Assessore alle Politiche per la Salute alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 1);

3) di incaricare il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali di definire i Piani annuali di attività previsti dall’Accordo di cui al precedente punto 1);

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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