n.335 del 09.11.2022 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo accreditamento istituzionale alla struttura denominata CIDAS Servizio Trasporti Sanitari di Parma ubicata in Parma (Ospedale Maggiore) gestita da C.I.D.A.S. Società Cooperativa a r. l. con sede legale in Ferrara per attività di trasporto non in emergenza/urgenza
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la L.R. n. 22 del 6 novembre 2019, “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima delle data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate, inoltre, le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 44/2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi”;
- n. 53/2013, n. 865/2014 e n. 973/2019 relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- n. 466/2021 che ha aggiornato e approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
- n.1315/2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. R. 22/2019, il Coordinatore per l’autorizzazione e l’accreditamento;
Vista la propria determinazione n. 4981 del 4/4/2017, con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale delle UOM gestite da C.I.D.A.S. Società Cooperativa a r.l., sede legale in Ferrara (FE), - Via Bertoni n.19, Copparo (FE) presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma come di seguito indicate:
- le UOM di trasporto non urgente indicate nell’allegato 2 della Delibera n. 723 del 14/11/2011 dell’Azienda USL di Parma;
Preso atto della nota pervenuta di C.I.D.A.S. Società Cooperativa a r.l. (PG 2019_644404 del 12/8/2019) con cui veniva comunicata la variazione della sede legale ed amministrativa da Via Bertoni 19, Copparo (FE) a Via Bologna n. 389 (FE;
Vista la richiesta pervenuta a questa amministrazione, (protocollo 21/01/2022.0052234.E), conservata agli atti del Settore Assistenza Ospedaliera, con la quale il legale rappresentante di C.I.D.A.S. Società Cooperativa a r.l., con sede in Ferrara (FE), Via Bologna n. 389,chiede il rinnovo dell’accreditamento per tutte le attività già accreditate per la struttura denominata CIDAS SERVIZIO TRASPORTI SANITARI DI PARMA, ubicata presso l’Ospedale Maggione in Parma, Via Gramsci n. 14;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con il provvedimento del Comune competente espressamente indicato nella richiesta di cui sopra;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per il rinnovo dell’accreditamento e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Visto il D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) (prot. n. INPS_29763041 del 9/2/2022);
Dato atto che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo, anche se effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamati:
- l’art. 23 della L.R. n. 22/2019, ed in particolare:
- il comma 2, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il comma 3 che stabilisce che i provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della L. R. n. 34/1998 conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di 5 anni;
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017, PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la DGR n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la DGR n. 426 del 21 marzo 2022, con la quale è stato conferito l’incarico del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nominato con Determina n. 6229 del 31/5/2022, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il dirigente competente all’adozione del presente atto, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Coordinatore regionale autorizzazione e accreditamento, nominato con Delibera di Giunta regionale n. 1315 del 12/10/2020;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni in premessa illustrate, il rinnovo dell’accreditamento alla struttura denominata CIDAS SERVIZIO TRASPORTI SANITARI DI PARMA, ubicata presso l’Ospedale Maggione in Parma, Via Gramsci n. 14, gestita da C.I.D.A.S. Società Cooperativa a r.l., con sede legale in Ferrara (FE), Via Bologna n. 389, per tutte le attività già accreditate, con proprio atto n. 4981 del 4/4/2017 e per:
- le UOM (Unità Operative Mobili) di trasporto non urgente per un complessivo di ore da definirsi in base al fabbisogno dell’Azienda Usl di riferimento;
2. di prevedere l’obbligo del legale rappresentante della struttura di cui trattasi di comunicare tempestivamente alla Direzione generale cura della persona, salute e welfare ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio relativamente alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
3. di disporre di disporre l’ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.