n.41 del 16.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Azienda termale - Terme di Cervia SpA - Prestazioni termali in regime di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge del 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3, comma 5 recita «Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle Aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»;

Richiamati:

  • il decreto del Ministero della Sanità del 12 agosto 1992, e le successive modifiche apportate, di individuazione delle patologie per le quali è ammesso il ricorso alle cure termali;
  • le proprie deliberazioni:
    •  n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “Linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art. 8 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto;
    •  n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;
    •  n. 636 dell’8 maggio 2006, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al punto 4) della deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 14 febbraio 2005”;

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale 626/97, individua nell’Assessorato alla Sanità la competenza in materia di dichiarazione di accreditamento;

Richiamati inoltre:

  • il decreto dell’Assessore regionale alla Sanità n. 2 dell’8 gennaio 1999, con il quale si è provveduto, tra l’altro, all’accreditamento dell’Azienda termale - Terme di Cervia SpA, sita nel comune di Cervia (RA), Via Forlanini n. 16, per l’erogazione delle seguenti prestazioni di assistenza termale, nell’ambito della programmazione regionale:
    • Fanghi + bagni o docce di annettamento (codice 89.90.1) livello tariffario 1;
    • Fanghi + bagni terapeutici (codice 89.90.2) livello tariffario 1;
    • Bagni per malattie artroreumatiche (codice 89.90.3) livello tariffario 1;
    • Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL) (codice 89.90.5) livello tariffario 1;
    • Cure inalatorie (codice 89.91.2) livello tariffario 1;
    • Irrigazioni vaginali (codice 89.92.1) livello tariffario unico;
    • Irrigazioni vaginali + bagni (codice 89.92.2) livello tariffario 1;

Decorrenza 1/1/1999.

  • il decreto dell’Assessore regionale alla Sanità n. 4 del 26 gennaio 2005 con il quale si è provveduto, tra l’altro, all’accreditamento dell’Azienda termale - Terme di Cervia SpA, sita nel comune di Cervia (RA), Via Forlanini n. 16, per l’erogazione delle seguenti prestazioni termali:
    • Fanghi + bagni o docce di annettamento (codice 89.90.1) livello tariffario 1 Super;
    • Fanghi + bagni terapeutici (codice 89.90.2) livello tariffario 1 Super;
    • Bagni per malattie artroreumatiche (codice 89.90.3) livello tariffario 1 Super;
    • Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL) (codice 89.90.5) livello tariffario 1 Super;
    • Cure inalatorie (codice 89.91.2) livello tariffario 1 Super;
    • Irrigazioni vaginali + bagni (codice 89.92.2) livello tariffario 1 Super;

Decorrenza 1/1/2005.

  • il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo della già citata deliberazione del Consiglio regionale 626/97, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone quanto segue:
  1. l’individuazione del gruppo tecnico per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;
  2. la dichiarazione di accreditamento delle Aziende termali e l’attribuzione del livello tariffario per ciascuna prestazione termale erogata, sulla base dei risultati delle verifiche effettuate;
  • le determinazioni del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 12427 del 16 ottobre 2008 e n. 315 del 18 gennaio 2011, con le quali si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;

Preso atto dell’istanza presentata, in data 7 dicembre 2010, dal legale rappresentante delle “Terme di Cervia e di Brisighella SpA”, con sede nel comune di Cervia (RA), Via Forlanini n. 16, tendente ad ottenere l’estensione, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario regionale, delle seguenti prestazioni termali:

  • Ciclo di cura della sordità rinogena (codice 89.93.2) livello tariffario unico;
  • Ciclo di cure per riabilitazione motoria (solo INAIL) (codice 89.94.2) livello tariffario unico;
  • Ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL) (codice 89.94.3) livello tariffario unico;
  • Ciclo di cura dei postumi delle flebopatie di tipo cronico con esami (codice 89.94.1) livello tariffario unico;
  • Ciclo di cura dei postumi delle flebopatie di tipo cronico senza esami (codice 89.94.5) livello tariffario unico;

Atteso che:

  • con nota del 2 febbraio 2011 (prot. n. PG.2011.0033021 del 7 febbraio 2011), agli atti del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, il legale rappresentante della suddetta Azienda termale ha richiesto la sospensione temporanea per le irrigazioni vaginali (codice 89.92.1) e delle irrigazioni vaginali + bagni (codice 89.92.2) in regime di accreditamento (decreti dell’Assessore regionale alla Sanità n. 2 dell’8 gennaio 1999 e n. 4 del 26 gennaio 2005);
  • la soprarichiamata deliberazione 638/97, ratificata dal Consiglio regionale con atto 626/97, - Allegato n. 1, art. 14, sezione “A2” – dispone che l’attribuzione del livello tariffario, avvenuta a seguito di istanza dell’Azienda termale interessata presentata alla Regione, ha effetto dall’1 gennaio se la domanda è presentata entro il 31 gennaio dello stesso anno, ha invece effetto dall’1 gennaio dell’anno seguente se le domanda è presentata successivamente;

Richiamati, infine, i risultati positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento, (di cui al punto 4, lettera b) deliberazione di Consiglio regionale 626/97), effettuate dal Gruppo di valutazione presso l’Azienda termale - Terme di Cervia SpA, con sede nel comune di Cervia (RA), Via Forlanini n. 16, e il parere favorevole espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta (Allegato A4, sub 2, ex DGR 638/97), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di valutazione, in data 2 febbraio 2011, debitamente conservato agli atti del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari;

Ritenuto pertanto che si debba provvedere alla adozione dell’atto di cui trattasi e che, nelle more di una revisione del processo concernente l’accreditamento delle strutture termali, da adottarsi con apposita disciplina che individui e sistematizzi le procedure e le competenze, si debba procedere alla adozione dell’atto mediante deliberazione della Giunta regionale, in considerazione della competenza generale di Amministrazione statutariamente attribuita a questo Organo;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

 A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di estendere, con decorrenza giuridica ed economica dall’1 gennaio 2011, all’Azienda termale - Terme di Cervia SpA, con sede nel comune di Cervia (RA), Via Forlanini n. 16, l’accreditamento con il Servizio Sanitario regionale, alle seguenti prestazioni termali: 

  • Ciclo di cura della sordità rinogena (codice 89.93.2) livello tariffario unico;
  • Ciclo di cure per riabilitazione motoria (solo INAIL) (codice 89.94.2) livello tariffario unico;
  • Ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL) (codice 89.94.3) livello tariffario unico;
  • Ciclo di cura dei postumi delle flebopatie di tipo cronico con esami (codice 89.94.1) livello tariffario unico;
  • Ciclo di cura dei postumi delle flebopatie di tipo cronico senza esami (codice 89.94.5) livello tariffario unico;

2. di prendere atto, per quanto in premessa esposto, che l’accreditamento (decreti dell’Assessore regionale alla Sanità n. 2 dell’8 gennaio 1999 e n. 4 del 26 gennaio 2005) delle irrigazioni vaginali (codice 89.92.1) e delle irrigazioni vaginali + bagni (codice 89.92.2), è temporaneamente sospeso;

e che pertanto le prestazioni termali erogate in regime di accreditamento dall’Azienda termale - Terme di Cervia SpA, sono le seguenti:

- Codice prestazioni termali: 89.90.1 - Prestazioni termali: fanghi + bagni o docce di annettamento; livello attribuito: livello 1S;

- Codice prestazioni termali: 89.90.2 - Prestazioni termali: fanghi + bagni terapeutici; livello attribuito: livello 1S;

- Codice prestazioni termali: 89.90.3 - Prestazioni termali: bagni per malattie artroreumatiche; livello attribuito: livello 1S;

- Codice prestazioni termali: 89.90.5 - Prestazioni termali: bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL); livello attribuito: livello 1S;

- Codice prestazioni termali: 89.91.2 - Prestazioni termali: cure inalatorie; livello attribuito: livello 1S;

- Codice prestazioni termali: 89.93.2 - Prestazioni termali: ciclo di cura della sordità rinogena; livello attribuito: livello unico;

- Codice prestazioni termali: 89.94.2 - Prestazioni termali: ciclo di cure per riabilitazione motoria (solo INAIL); livello attribuito: livello unico;

- Codice prestazioni termali: 89.94.3 - Prestazioni termali: ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL); livello attribuito: livello unico;

- Codice prestazioni termali: 89.94.1 - Prestazioni termali: ciclo di cura dei postumi delle flebopatie di tipo cronico con esami; livello attribuito: livello unico;

- Codice prestazioni termali: 89.94.5 - Prestazioni termali: ciclo di cura dei postumi delle flebopatie di tipo cronico senza esami; livello attribuito: livello unico.

3. che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l’accreditamento comporta la revoca, per l’Azienda termale interessata, dell’accreditamento stesso;

4. che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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