n.32 del 03.02.2014 (Parte Seconda)

Definizione delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale nella provincia di Modena, ai sensi del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 ed in particolare il comma 5 dell’art. 3 relativo alla gestione dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’evento alluvionale verificatosi nella provincia di Modena nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 che affida al Presidente della Regione il compito di individuare le procedure più idonee a consentire la gestione dei rifiuti anche in deroga alla disciplina vigente pur assicurando i livelli di tutela ambientale; 

Rilevato che l’evento ha determinato una situazione di estrema gravità sul territorio regionale, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica con possibili ripercussioni anche a livello regionale;

Considerato, sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi, che sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall’alluvione, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

Considerato inoltre che occorre agevolare la rimozione e gestione dei rifiuti generati dall’evento riducendo al minimo gli impatti dovuti ai flussi sfruttando il principio di prossimità;

Ravvisato che sussistono quindi le condizioni per l’adozione di una’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D. L. n. 4//2014 in relazione all’eccezionalità e gravità della situazione e ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Esaminata la disponibilità di siti idonei all’effettuazione, nel rispetto del principio di prossimità fra i luoghi di produzione dei rifiuti e quelli di recupero o smaltimento degli stessi, delle eventuali operazioni di stoccaggio provvisorio e selezione/
cernita degli stessi;

Ritenuto inoltre necessario individuare soluzioni urgenti e procedure temporanee per accelerare il processo di rimozione dei rifiuti prodotti dall’evento alluvionale;

Ritenuto che il predetto provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dall’evento alluvionale o per le parti di territorio degli stessi interessate dall’evento;

Ritenuto altresì che gli interventi possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al punto che precede, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento alluvionale, comprovato da apposita perizia giurata.

Acquisito il parere di ARPA quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

Dato atto del parere allegato;

ORDINA

1) I rifiuti derivanti dall'evento alluvionale, provenienti dagli edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d’acqua in piena, sono classificati, ai sensi del D.L. n. 4 del 2014, come rifiuti urbani e ad essi è attribuito il codice CER 20.03.99 ad eccezione dei rifiuti liquidi sopra richiamati cui è attribuito il codice 20.03.04 e 20.03.06. Il codice 20.03.99 è attribuito ai rifiuti per l’intera fase di gestione a meno che gli stessi non siano oggetto di operazioni di cernita e selezione; se gli stessi sono oggetto di operazioni di cernita e selezione potrà essere loro assegnata la classificazione prevista in relazione alla tipologia di frazione ai fini delle successive attività di gestione. I sovvalli derivanti dalle operazioni di selezione mantengono la classificazione di Rifiuti Urbani. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti prodotti a seguito dell'alluvione è il Comune di origine dei rifiuti stessi.

2) I rifiuti di cui al punto 1 sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad eccezione dei rifiuti liquidi che possono essere gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato.

3) I gestori del servizio pubblico provvedono alla raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che, qualora lo giustifichino la composizione ovvero l’allocazione, potranno essere ulteriormente differenziati considerandone la natura ed il carattere di pericolosità.

Il detentore del rifiuto RAEE e indifferenziato potrà conferirlo sulla strada ove lo consentano le dimensioni e non arrechi pregiudizio alla libera circolazione separando i RAEE dagli altri rifiuti. Il gestore del servizio provvederà alla loro raccolta mantenendoli distinti per le successive fasi di gestione. Qualora l’ingombro di detti rifiuti sia tale da non consentirne il collocamento sulla sede stradale sarà raccolto a chiamata del detentore.

I rifiuti liquidi e i fanghi sono raccolti dal gestore del servizio su indicazione del Centro operativo comunale (COC) competente o dell’Amministrazione comunale.

I detentori di rifiuti siti in aree rurali ai fini della raccolta dovranno chiamare il gestore del servizio per concordare le modalità di ritiro.

Il detentore del rifiuto potrà in alternativa conferirlo ai centri di raccolta comunale qualora la tipologia di rifiuto sia coerente con le frazioni conferibili.

In tutti i casi in cui ne è a conoscenza il detentore è tenuto a comunicare al gestore la possibile pericolosità del rifiuto.

4) Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti ovvero gestione dei rifiuti oggetto del presente provvedimento ovvero si renda necessario per assicurare maggiore celerità nelle operazioni suddette, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l’espletamento dell’attività da parte di soggetti terzi. I rifiuti di cui al punto 1 possono essere raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni o dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF, Esercito, Corpo Forestale dello Stato e altri soggetti pubblici..

5) Il trasporto dei materiali di cui al punto 1, ad eccezione di quelli liquidi e dei fanghi, da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Esercito, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati nell’Allegato 1 e pubblicazione all’albo pretorio di almeno uno dei Comuni interessati dall’evento alluvionale, dell’elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188 - ter (SISTRI) del D.Lgs. n. 152 del 2006. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

6) I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all’ingresso dell’impianto di prima destinazione ovvero misurati in volume nel caso di rifiuti liquidi e fanghi e viene redatto uno specifico registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.

I gestori degli impianti ricevono i rifiuti privi di caratterizzazione analitica nei rispettivi siti. I mezzi di trasporto, senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso gli impianti elencati in allegato 1 e le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze. I gestori degli impianti possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al precedente punto 1, nonché operazioni di selezione e cernita o selezione meccanica e cernita, attività (D13) e (R12) oltre a trattamento chimico-fisico (D9) e biologico ( D8 ) nel caso di rifiuti liquidi e o fanghi, avvalendosi di personale opportunamente formato ed eventualmente mediante l’utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (art. 177, comma 4). Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all’art. 208 del citato D.Lgs. n. 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del D.Lgs. 152/2006. In deroga a quanto previsto nel D.Lgs. n. 36 del 2003 i rifiuti di cui al punto 1) quando lo stato degli stessi o le condizioni non ne consentano il trattamento preliminare possono essere conferiti tal quali in discarica.

7) Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita possono essere attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99.

8) I gestori degli impianti assicurano la presenza di personale di servizio in misura adeguata per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.

9) I rifiuti di cui al punto 1 devono essere conferiti presso gli impianti indicati nell’allegato 1 ad eccezione di quelli già differenziati all’origine che seguono le ordinarie modalità di gestione come rifiuti urbani differenziati e possono essere conferiti anche ai centri di raccolta del territorio; detti rifiuti sono conferiti ai siti ivi individuati, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate, anche in deroga all’autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza.

Gli impianti di cui all’allegato 1) in deroga all’elenco dei codici già autorizzati possono ricevere anche il codice CER 20.03.99.

In caso di ulteriori necessità con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui è possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1 su proposta dei gestori. A tal fine i siti di stoccaggio dovranno garantire le condizioni minime di tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo e preferibilmente essere individuati sulla base di:

a. presenza di aree pavimentate (ad esempio parcheggi e piazzali) e dotate di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento;

b. ubicati in aree a bassa densità abitativa, come ad esempio le zone artigianali/industriali, ecc…

Il soggetto gestore può altresì conferire i rifiuti liquidi e i fanghi ai siti di stoccaggio provvisorio, indicati nel richiamato allegato 1) per le operazioni di selezione e cernita, i quali, in deroga all’elenco delle tipologie già autorizzate, possono ricevere anche i codici CER 20.03.04 e 20.03.06.

Nell’ambito dei siti individuati, almeno uno dovrà garantire il proprio funzionamento anche nei giorni festivi. In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuati, all’interno dei siti di cui al comma 1, aree idonee al loro stoccaggio.

10) Il Comune provvederà, previa ricognizione, a far rimuovere le autovetture danneggiate a causa degli eventi alluvionali che ostacolano lo svolgimento delle attività connesse al ripristino dello stato dei luoghi, incaricando prioritariamente le ditte per il conferimento e la demolizione dei veicoli che sono autorizzate per la provincia di Modena fatta salva la possibilità di individuazione di centri autorizzati da altre province. Le ditte contatteranno gli intestatari dei veicoli che, nel caso in cui gli stessi siano irrecuperabili, dichiareranno il proprio consenso alla demolizione; le stesse ditte incaricate provvederanno agli adempimenti previsti dalle vigenti normative ai fini della radiazione per rottamazione dei veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico; qualora l’intestatario non presti il consenso alla demolizione lo stesso è tenuto a riprendere il possesso del mezzo entro 60 giorni. Per le restanti autovetture danneggiate dall’evento l’intestatario potrà segnalare al Comune il tipo, modello e targa dell’auto di cui intende disfarsi. I Comuni provvederanno a incaricare direttamente le ditte che, una volta firmato il consenso da parte dell’interessato, procederanno con le operazioni sopra descritte. Le prestazioni che saranno fornite dalle ditte incaricate comprendono:

- il recupero e trasporto veicoli;

- l’iter di cancellazione del veicolo per radiazione presso il P.R.A., previo pagamento dei relativi emolumenti.

Le rendicontazioni relative alle predette operazioni saranno fornite ai Comuni interessati.

11) La frazione legnosa costituita da materiale vegetale derivante dalla raccolta dei rifiuti di cui al punto 1) può essere gestita come biomassa e conferita a impianti di compostaggio, per produzione di energia o calore ovvero a impianti di smaltimento con recupero di energia, in deroga agli articoli, 183 (definizioni), 184 (classificazione rifiuti), 184-bis (sottoprodotti) ) del D.Lgs. n. 152/2006.

12) La Provincia interessata dall'evento alluvionale, l’ARPA Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza;

13) L’ARPA Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell’ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

14) Le AUSL assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori;

15) I costi relativi all’attuazione della presente ordinanza ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all’avvio al recupero dei rifiuti, sono a carico della Protezione Civile, ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 8 del 2014 con il quale è stato decretato lo stato di crisi regionale, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005, nel territorio della provincia di Modena nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e autorizzate ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1 del 2005 e nelle more dell’auspicata deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri;

16) di provvedere, in relazione al presente atto, agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nella relativa sezione del sito regionale “Amministrazione Trasparente”;

17) La presente ordinanza ha efficacia per un periodo non superiore a sei mesi ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente dell’autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni.

ALLEGATO 1

SITI DI SMALTIMENTO

- Termovalorizzatore WTE di Modena di titolarità di HERAMBIENTE spa;

- Comune di Finale Emilia (MO)–Via Canaletto Quattrina- discarica di titolarità di FERONIA Srl;

- Comune di Modena-Area impiantistica di Via Caruso di titolarità di HERAMBIENTE S.p.A.;

- Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;

- Impianto di trattamento chimico fisico di trattamento liquidi e fanghi ( ITFI ) - localizzato a Bologna via Shakespeare - titolarità HERAMBIENTE spa

- Impianto di trattamento chimico-fisico fanghi industriali - DISIDRAT - localizzato a Ravenna SS Romea Nord comparto km 2,6 - titolarità HERAMBIENTE spa

SITI DI STOCCAGGIO

In via prioritaria:

- n. 2 vasche di capacità complessiva pari a 6.900 mc presso HERAMBIENTE S.p.A., area impiantistica di Via Caruso, 150 a Modena.

In caso di saturazione dell’impianto precedente:

- n. 3 lagoni capacità 4.300 mc presso Caseificio Morello sito a Soliera Via Morello. Rifiuti conferibili prodotti da privati;

- n. 3 lagoni capacità 8.000 mc presso Azienda Agricola Florida sita in Via Grande 1818 a San Felice sul Panaro; 

- n. 2 lagoni capacità 8.000 mc presso Caseificio San Luca sito a Medolla Via Camurana 7.

I rifiuti liquidi o fangosi sono conferibili ai sopra elencati impianti anche da AIMAG S.p.A., soggetto gestore del servizio idrico integrato del territorio interessato dall’evento, o per conto di AIMAG S.p.A. 

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