n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 relativamente alla realizzazione di nuovo edificio specialistico-sportivo del palazzetto dello sport previsto in comune di Novellara,Via Strada Provinciale Nord n. 189 (fg. 43 mapp. n. 930, 39, 87, 1045, 1043 e 47), lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’intervento di realizzazione di nuovo edificio specialistico-sportivo del Palazzetto dello sport, previsto in Comune di Novellara, via Strada Provinciale Nord n. 189 (fg. 43 mapp. n. 930, 39, 87, 1045, 1043 e 47), nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR, con l’esclusione delle opere che non saranno oggetto del permesso di costruire, così come indicate dalla Conferenza dei servizi e nella individuazione sulla tavola di progetto n. 03.1;

2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione, è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni; 

a) la recinzione dal lato ferroviario dovrà essere realizzata fuori dall’area demaniale regionale e nel rispetto dell’art. 52 del DPR 753/80:

b) la sistemazione esterna dell’area di comparto dovrà essere realizzata in maniera tale da evitare che lo sgrondo delle acque interferisca con l’area ferroviaria e che non venga impedito il libero deflusso delle acque che si scaricano dalla ferrovia verso le aree circostanti, secondo quanto disposto dall’art. 44 del suddetto DPR:

c) la piantumazione di alberi ed arbusti, prevista nella fascia di rispetto ferroviaria, dovrà distare dalla più vicina rotaia secondo quanto stabilito dal suddetto art. 52;

d) l’illuminazione pubblica dell’area, dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria e nel rispetto dell’art. 39 del suddetto decreto;

4. di stabilire inoltre quanto segue; 

  • l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico; 
  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata; 

«E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art. 49 e 60 del DPR 753/80»;

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima; 
  • il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi; 
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e l’obbligo della rimozione delle opere arbitrarie a cura e spese della proprietà o aventi causa della costruzione in opera; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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