n.240 del 08.07.2020 periodico (Parte Seconda)

Regolamento generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) della Regione Emilia-Romagna

IL DIRETTORE

Premesso che, ai sensi della Legge 5 giugno 2003 n. 131, articolo 8, comma 6, è stata sottoscritta:

- il 20 dicembre 2012, l’Intesa Stato-Regioni recante “Disciplina per la revisione della normativa sull’accreditamento” in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (art. 7, comma 1);

- il 19 febbraio 2015 l’Intesa Stato-Regioni in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie che impegna, all’allegato B) “Criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012”, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a:

  • adeguare il funzionamento degli “Organismi regionali tecnicamente accreditanti” al fine di uniformare il sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale;
  • provvedere all’istituzione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA);

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013 recante “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento” che, tra l’altro, attribuiva all’Agenzia sanitaria e sociale regionale le attività di istruttoria tecnica connesse al rilascio o diniego dell’accreditamento delle strutture, pubbliche e private, del sistema sanitario regionale;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 di “Recepimento intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra governo, le regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate” che, tra l’altro:

- dava atto che questa Regione aveva già ottemperato alle previsioni di cui all'Intesa (Allegato B) essendo già operante un organismo tecnico con le caratteristiche previste, presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, Funzione Accreditamento;

- dava mandato alla Funzione Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, quale Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) della Regione Emilia-Romagna, di formulare proposte di revisione delle procedure di competenza, per armonizzarle con quanto richiesto dall'Intesa medesima (Allegato B), fornendo supporto tecnico alla Direzione generale competente per la revisione del modello di accreditamento;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 630/2016 “Riorganizzazione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale: approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione ed attuazione del piano-programma 2016-2018 e degli indirizzi specifici di organizzazione” che, tra l’altro:

- ribadisce che in questa Regione si è già ottemperato alle previsioni di cui all'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015, poiché fin dal 1998, in base alla Legge Regionale n. 34/1998, è operante un organismo tecnico con le caratteristiche ivi previste (c.d. Organismo tecnicamente accreditante) nell’attuale Funzione Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

- approva il documento “Indirizzi specifici di organizzazione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale”(Allegato B) che prevede che l’organizzazione dell’Agenzia strutturata in aree/funzioni/progetti di intervento, la cui direzione/coordinamento può essere affidata a dirigenti regionali o a personale proveniente dalle Aziende sanitarie e/o Enti del Servizio sanitario regionale e/o degli Enti locali della regione, in possesso della necessaria qualificazione, nel rispetto della normativa regionale vigente;

Vista:

- la Legge Regionale n. 22/2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della Legge Regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e, in particolare, l’articolo 13, che stabilisce che le funzioni dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) sono affidate al Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale il quale deve definire le modalità organizzative e le risorse umane e strumentali necessarie per il suo funzionamento;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2212 del 22/11/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". Prime disposizioni attuative” che ha approvato, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14 della LR 22/19, i criteri di accesso ed esclusione dall’Elenco dei valutatori e le modalità di impiego degli stessi;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 968 del1’8/6/2019 “Adozione del Piano Programma 2019-2021 dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale” che ha identificato la Funzione Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale nell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA);

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare il Regolamento generale per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) della Regione Emilia-Romagna nel testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- dare atto che le risorse necessarie al funzionamento dell’OTA sono individuate nel personale sanitario e amministrativo già in servizio presso lo stesso e nella dotazione strumentale dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

- affidare, inoltre, al Coordinatore dell’OTA:

  • la cura dello svolgimento dell’istruttoria tecnica endoprocedimentale necessaria per l’espressione del giudizio tecnico di competenza (c.d. relazione motivata) per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, avvalendosi anche dei valutatori per l’accreditamento inclusi nell’apposito Elenco e, in caso di necessità, di tecnici esperti di riconosciuta competenza;
  • il coordinamento delle attività dei gruppi di verifica, vigilando sull’assenza di conflitti di interesse, al fine di perseguire condizioni di imparzialità, trasparenza ed obiettività;
  • gli adempimenti tecnico operativi connessi alla selezione, formazione e addestramento dei Valutatori, curando altresì l’aggiornamento del relativo Elenco Valutatori;

Richiamata, inoltre, la determinazione n. 7786 del 8 maggio 2020 “Costituzione gruppo di lavoro "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", ai sensi della L.R. 22/2019, che assegna, tra l’altro, ai componenti del gruppo di lavoro le funzioni previste dalla L.R. n. 22/2019 (art. 3, comma 3, lettere a) e b) e per le attività di sviluppo del sistema di accreditamento e prevede che il Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento possa avvalersi del supporto tecnico dell’OTA per lo svolgimento delle medesime funzioni;

Richiamate:

- la deliberazione n. 242 dell’11/3/2015 “Nomina del Direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

- la deliberazione n. 1833 del 17/11/2017 “Proroga al 30/06/2020 dell'incarico di direttore della Agenzia sanitaria e sociale regionale conferito con delibera di Giunta n. 242/2015”;

- la deliberazione n. 83 del 21/1/2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Attestato che il sottoscritto Direttore, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina 

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare, in esecuzione dell’Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 19 febbraio 2015 (Repertorio n. 32/CSR), il Regolamento generale dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) della Regione Emilia-Romagna, istituito presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di dare atto che le risorse necessarie al funzionamento dell’OTA sono individuate nel personale sanitario e amministrativo già in servizio presso lo stesso e nelle risorse strumentali assegnate questa Agenzia sanitaria e sociale regionale;

3. di affidare, inoltre, al Coordinatore dell’OTA:

  • la cura dello svolgimento dell’istruttoria tecnica endoprocedimentale necessaria per l’espressione del giudizio tecnico di competenza (c.d. relazione motivata) per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, avvalendosi anche dei valutatori per l’accreditamento inclusi nell’apposito Elenco e, in caso di necessità, di tecnici esperti di riconosciuta competenza;
  • il coordinamento delle attività dei gruppi di verifica, vigilando sull’assenza di conflitti di interesse, al fine di perseguire condizioni di imparzialità, trasparenza ed obiettività;
  • gli adempimenti tecnico operativi connessi alla selezione, formazione e addestramento dei Valutatori, curando altresì l’aggiornamento del relativo Elenco Valutatori;

4. di prendere atto che ai componenti del gruppo di lavoro afferente all’OTA, costituito con la determinazione n. 7786/2020, competono altresì le attività per le funzioni previste dalla L.R. n. 22/2019 (art. 3, comma 3, lettere a) e b) e per le attività di sviluppo del sistema di accreditamento;

5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

6. dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Il Direttore

Maria Luisa Moro

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