n.37 del 11.02.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "AUTOSTRADA (A13): Bologna - Padova. Tratto: Ferrara Nord - Occhiobello (RO). Interventi di sistemazione del fondale e di modifica della difesa spondale in corrispondenza del ponte sul fiume Po (13.03.0273.0.0) al km 47+528 localizzato nei comuni di Ferrara e Occhiobello (RO)" presentato da Autostrade per l'Italia Spa
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, così come deciso congiuntamente alla Regione Veneto, il progetto denominato “AUTOSTRADA (A13): Bologna – Padova. Tratto: Ferrara Nord - Occhiobello (Ro). Interventi di sistemazione del fondale e di modifica della difesa spondale in corrispondenza del ponte sul fiume Po (13.03.0273.0.0) al km 47+528 localizzato nei Comuni di Ferrara e Occhiobello (Ro)”, proposto da Autostrade per l’Italia Spa, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. si chiede che le opere a verde da realizzarsi in loco, ma non quantificate in termini di area boscata ai sensi del D. Lgs. 34/2018, vengano quantificate ai fini della ricostruzione di un “bilancio” relativo alle aree tutelate. Nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata idonea relazione con tali valutazioni quantitative. Si precisa che le superfici non recuperate a bosco dal progetto di rinaturalizzazione andranno recuperate in aree limitrofe, parti integranti del paesaggio fluviale. Nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica queste aree andranno specificate e andrà specificato l’intervento che si propone di effettuare;
2. si chiede di prevedere un monitoraggio puntuale che tenga conto delle seguenti condizioni:
a) sia effettuato a non più di 200 metri a monte e a valle del ponte in questione, sul fiume Po. Le schede monografiche non ancora consegnate, dovranno riportare l’ubicazione definitiva con georeferenziazione;
b) ad integrazione della proposta di monitoraggio di ASPI, dovranno essere eseguite in Corso d’opera (CO) campagne quindicinali in continuo da ripetere almeno ogni trimestre di lavoro con sonda multiparametrica per tutta la durata dei lavori (set A2);
c) si dovrà inoltre prevedere il monitoraggio della fase Post Operam (PO) con due misure per ogni punto, nei 6 mesi successivi dal termine dei lavori con il medesimo profilo analitico previsto per il monitoraggio trimestrale della fase Ante Operam (AO) (set A2, A3, A4 e A5). Nei rapporti di prova dovrà essere riportato il metodo analitico utilizzato, l’incertezza e l’unità di misura dovranno essere coerenti con la normativa vigente di controllo, si dovrà considerare una soglia di attenzione di incremento a valle dell’opera rispetto a quanto rilevato a monte pari al 50%;
d) i risultati dei monitoraggi dovranno essere riportati all’interno di apposite schede di sintesi, predisposte per ciascun punto di misura, oltre che nei rapporti tecnici periodici previsti nel Piano delle verifiche e controlli ambientali del cantiere;
e) gli esiti delle singole campagne di monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae Servizio Sistemi Ambientali Area Centro in formato digitale editabile (excel, foglio google…) entro 60 giorni dalla conclusione della campagna di monitoraggio. Inoltre, a conclusione delle fasi AO, CO e PO dovrà essere redatto un report conclusivo delle attività;
b) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a):
· punto 1 spetta per quanto di competenza alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
· punto 2 spetta per quanto di competenza a ARPAE Servizio Sistemi Ambientali Area Centro;
c) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA alla regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e agli Enti individuati al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
d) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
e) di dare atto che il progetto essendo localizzato su due comuni, tra i quali uno nella Regione Veneto (Occhiobello (RO)) ha carattere di interregionalità e vale quindi quanto disposto dall’art. 22, comma 1 della LR 4/18; La Regione Emilia-Romagna invierà pertanto il proprio provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA alla Regione Veneto che assumerà il proprio atto allegando l’atto della Regione Emilia-Romagna;
f) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e nelle successive integrazioni;
g) dovrà essere trasmessa e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dal collaudo, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
h) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto, considerata la tipologia dell’opera pubblica, in 10 anni a partire della data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto;
i) di trasmettere copia della presente determinazione: al proponente Autostrade per l’Italia S.p.a., al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, alla ARPAE di Ferrara, all’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all’ Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, all’ Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all’ Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO e alla Regione Veneto;
j) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
k) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
l) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.