n.203 del 22.07.2013 Parte Seconda

L.R. n. 7/98 e s.m. - Indicazioni in merito alla tipologia delle certificazioni di pagamento di cui alla propria deliberazione n. 1084/2012, Allegato a), Capitolo 4), punto 3) - Chiarimento interpretativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 7/98 e successive modificazioni;

- il DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamate altresì, nel loro testo integrale, le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di legge:

- n. 592 in data 4/5/2009, concernente: "L.R. 7/98 e succ. mod. - Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica";

- n. 1100 in data 26/7/2010, concernente: "L.R. 7/98 e succ. mod. - Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale 592/09";

- n. 1084 in data 30 luglio 2012, concernente: “L.R. 7/98 e succ. mod. – Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica – Modifica delibera di Giunta 592/09 e s.m.”;

- n. 1998 in data 17/12/2012, concernente: "L.R. 7/98 e succ. mod. – DGR 1084/12 - Approvazione graduatoria dei progetti di promocommercializzazione turistica per l'anno 2013”;

- n. 601 in data 13/5/2013, concernente: “L.R. 7/98 e succ. mod. – DGR 592/09 e s.m. – Approvazione Piano di cofinanziamento 2013 dei progetti di promocommercializzazione turistica presentati dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto – Concessione cofinanziamenti in attuazione della DGR 1998/12”;

Dato atto che:

- con la sopracitata deliberazione 601/13, è stato tra l’altro approvato l’Allegato F “Procedure per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei progetti di promocommercializzazione turistica per l’anno 2013 realizzati, anche in forma di co-marketing, dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto”;

- il sopracitato Allegato F), al punto 8 avente ad oggetto “Il quadro delle spese non ammissibili ed ammissibili” dispone che: “Il paragrafo 3) del Capitolo 4) dell’Allegato A) della delibera di Giunta regionale 592/09 così come sostituito dalla delibera 1084/12 è il riferimento normativo in merito a: tipologia di spese ammissibili e non ammissibili; tipologia delle certificazioni di pagamento utilizzabili; termini temporali entro i quali devono essere emesse le fatture relative alle spese inerenti il progetto”;

- il richiamato Paragrafo 3) del Capitolo 4) dell’Allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 592/09 così come sostituito dalla delibera 1084/12, in riferimento alla tipologia di certificazioni di pagamento utilizzabili per rendicontare le spese dispone tra l’altro che, fatte salve le disposizioni previste dalle modalità per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti, approvate annualmente dalla Giunta regionale, siano ammissibili le spese pagate a fronte di emissione di regolari fatture con pagamento effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale;

- il sopracitato Allegato F) non ha apportato alcuna nuova disposizione e alcuna integrazione e/o interpretazione alla citata norma dell’Allegato A) della DGR 1084/12;

Considerato che l'individuazione del bonifico bancario/postale quale esclusivo metodo di pagamento utilizzabile è da ricondurre alla sua natura di strumento bancario probatorio del pagamento;

Valutato che l'efficacia probatoria dell'avvenuto pagamento riconducibile al bonifico bancario/postale sia assimilabile a quella posseduta da altri strumenti bancari quali le Ri.Ba. (ricevute bancarie);

Rilevato inoltre che per il pagamento di determinati servizi/prodotti viene richiesto dai fornitori l’utilizzo esclusivo della carta di credito, e che pertanto senza l'ammissibilità di tale forma di pagamento non potrebbero essere realizzate parti essenziali dei sopra citati progetti di promocommercializzazione turistica;

Ritenuto pertanto, ai fini della completa ed efficace realizzazione dei progetti di promo commercializzazione turistica e per il conseguimento degli obiettivi perseguiti con il loro cofinanziamento, che sia opportuno che la sopracitata disposizione che prevede il pagamento delle fatture di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di promocommercializzazione esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale sia applicata tenendo conto di quanto sopra esposto;

Ritenuto quindi di approvare, ai fini di un puntuale chiarimento interpretativo delle disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 1084/2012, Allegato A), Capitolo 4), Punto 3, le "Indicazioni in merito alla tipologia delle certificazioni di pagamento” secondo quanto stabilito dal presente atto;

Richiamata la L.R. 26/11/2001, n. 43 e s.m., nonché le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 10 del 10/1/2011 e n. 1222 del 4/8/2011;

- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Regionale Turismo. Commercio

a voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai fini di un puntuale chiarimento interpretativo delle disposizioni di cui alla propria deliberazione 1084/12, Allegato A), Capitolo 4), Punto 3), le "Indicazioni in merito alla tipologia delle certificazioni di pagamento” che in Allegato A) al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 33/13;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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