n.236 del 03.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - Criteri di gestione dell'anno 2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Legge n. 431 del 9/12/1998, ed in particolare l'art. 11, che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
  • la Legge Regionale n. 24 del 8/8/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione;
  • il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 7/6/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;

Preso atto che è disponibile uno stanziamento di € 11.000.000,00 sul bilancio regionale sul capitolo 32038 “CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (art. 38, pagina 3 di 17 L.R. 8 agosto 2001, n.24)” – Mezzi regionali del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre 2021 e ss.mm.;

Considerato che è in corso di completamento l’iter di approvazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il cui schema ha raggiunto la intesa nella Conferenza Unificata del 6 Luglio 2022, di riparto ed assegnazione a favore delle Regioni delle risorse relative al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione presenti sul bilancio statale dell’anno 2022, complessivamente pari ad € 330 milioni, e che sono già presenti sul bilancio regionale le suddette risorse regionali destinate alle medesime finalità;

Considerato che detto Decreto prevede, a favore della Regione Emilia-Romagna, un riparto pari ad € 34.270.965,97;

Ritenuto, in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione del Decreto sopra citato, di dare avvio alla procedura amministrativa del Fondo regionale utilizzando le risorse già disponibili sul bilancio regionale per l’anno 2022, così da consentire agli Enti locali di organizzare adeguatamente i bandi territoriali e ai cittadini la presentazione delle domande di contributo;

Considerato pertanto di utilizzare una quota dello stanziamento regionale presente sul capitolo 32038 “CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (art. 38, pagina 3 di 17 L.R. 8 agosto 2001, n.24)” – Mezzi regionali per un importo complessivo pari a € 5.800.000,00, in quanto la restante parte dello stanziamento è destinata ad alimentare altri programmi regionali di sostegno alla locazione;

Dato atto, inoltre, che saranno destinate al finanziamento del presente bando le eventuali ulteriori risorse che saranno attribuite a questa Regione a seguito della approvazione del Decreto di riparto delle risorse relative al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione citato in premessa;

Considerato che l’art. 11 della legge n. 431/1998:

1. al comma 1, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al comma 3 ha stabilito che le somme assegnate al Fondo possono essere utilizzate per:

a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

b) “e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore”;

2. al comma 7, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale;

Considerato altresì che l'art. 38 e l'art. 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii. disciplinano la materia relativa al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione demandando ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione, mediante quanto stabilito nel presente atto deliberativo e nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, contenente i criteri di gestione del Fondo regionale per l’anno 2022;

Considerato che il Comune di Bologna da diversi anni ha implementato una propria piattaforma on line integrata con le banche dati presenti all’interno del Comune e che tale forma organizzativa agevola la istruttoria che il Comune deve fare sulle domande pervenute che costituiscono sempre una percentuale significativa sul totale delle domande raccolte a livello regionale;

Preso atto della nota del Comune di Bologna Prot. 07/07/2022.0608259.E con la quale il Comune, in relazione all’elevato fabbisogno normalmente registrato e alla disponibilità di una propria infrastruttura già predisposta ed utilizzata nei bandi precedenti che consente la informatizzazione dell’intero processo di acquisizione e gestione delle domande, essendo già strettamente integrata con i sistemi informativi comunali e predisposta per l’attività istruttoria di backoffice, chiede di utilizzare tale propria piattaforma, in luogo di quella piattaforma regionale di cui all’Allegato A) al presente atto deliberativo;

Ritenuto pertanto di consentire al Comune di Bologna, per le motivazioni sovraesposte, l’utilizzo della propria piattaforma al fine della raccolta delle domande e della loro istruttoria e di stabilire che con propria nota il Dirigente regionale dell’Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare comunicherà al Comune di Bologna le informazioni che dovranno essere trasmesse alla chiusura del Bando e le relative modalità di invio, per poter celermente provvedere al riparto generale delle risorse nonché alla acquisizione dei dati necessari alla definizione del fabbisogno complessivo regionale;

Considerato che la piattaforma regionale per la raccolta delle domande di cui all’Allegato A) viene implementata per la prima volta e che potrebbero pertanto verificarsi problemi tecnici che possono incidere sulla corretta presentazione delle domande di contributo;

Ritenuto, pertanto, in considerazione anche del carattere sociale dei contributi, di ammettere comunque le domande che, a causa di eventuali problemi tecnici della piattaforma, risultassero essere pervenute anche parzialmente incomplete entro il termine di scadenza del periodo di presentazione delle domande, considerandole quindi valide al fine del riparto delle risorse, e da verificarsi nella successiva istruttoria di competenza di ciascun singolo Comune o Distretto.

Dato atto che lo schema di Decreto Ministeriale citato stabilisce che i contributi del presente atto deliberativo “non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto i comuni successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate..”;

Preso atto che i seguenti Comuni hanno comunicato di avere conferito la funzione in materia di Politiche abitative all’Unione di Comuni chiedendo contestualmente che pertanto la concessione dei fondi avvenga a favore non del Comune ma della Unione di Comuni:

  • Comune di Cesena con nota ns. protocollo n. 0478360 del 28/06/2017: Unione di Comuni Valle del Savio;
  • Comune di Lugo con mail del 25/10/2016: Unione di Comuni della Bassa Romagna;
  • Comune di Pavullo nel Frignano con mail del 22/8/2017: Unione di Comuni del Frignano;
  • Comune di Faenza con nota ns. Protocollo n. PG/2019/0750988 del 9/10/2019: Unione di Comuni Romagna Faentina;
  • Comune di Sassuolo con nota ns. protocollo PG/2019/0863606 del 22/11/2019: Unione di Comuni del Distretto ceramico;
  • Comune di Savignano sul Rubicone con nota ns. protocollo PG/2019/0828607 del 7/11/2019: Unione di Comuni Rubicone e Mare;
  • Comune di Vignola con nota ns. protocollo PG/2019/0861724 del 22/11/2019: Unione di Comuni Terre di Castelli;
  • Comune di Scandiano con nota ns. protocollo 12/01/2021.
0018600.E: Unione Tresinaro Secchia;
  • Comune di San Pietro in Casale con nota ns. protocollo 08/10/2020.0647848.E: Unione Reno Galliera;
  • Comune di Castelfranco Emilia, con nota ns. Protocollo 10/01/2022.0009046.E:Unione di Comuni del Sorbara;

Ritenuto, al fine di consentire un più efficiente utilizzo delle risorse, di accogliere la richiesta dei sopracitati Comuni e di stabilire che i contributi dell’anno 2022 saranno concessi all’Unione di Comuni anziché al Comune, secondo le modalità descritte nell’Allegato A) parte integrante al presente provvedimento;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:

  • la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s. m.;
  • la d.g.r. 7 marzo 2022, n. 324 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
  • la d.g.r. 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 1/4/2022;
  • la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 “Riorganizzazione della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente. istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
  • la d.g.r. 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;
  • il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.”;
  • la d.g.r. 31 gennaio 2022, n. 111 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021”;
  • la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;
  • il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss. mm. ii.;
  • la l.r. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, per quanto applicabile;
  • la l.r. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (legge di stabilità regionale 2022)”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 28 dicembre 2021, n. 369;
  • la l.r. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 28 dicembre 2021, n. 370;
  • la d.g.r. 27 dicembre 2021, n. 2276 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di dare attuazione, per l'anno 2022, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione mediante quanto disposto nel presente atto deliberativo e nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
  2. di dare atto che le risorse destinate al finanziamento dei contributi previsti dal bando di cui all’Allegato A) suddetto attualmente ammontano a Euro 5.800.000,00 stanziate sul capitolo n. 32038 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, anno di previsione 2022;
  3. di dare atto, inoltre, che con successivi atti saranno destinate al finanziamento del presente bando le ulteriori risorse che saranno attribuite a questa Regione a seguito del completamento dell’iter di approvazione del Decreto Ministeriale di riparto delle risorse relative al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione citato in premessa, di cui alla intesa acquisita nella Conferenza Unificata del 6 luglio 2022, che prevede a favore della Regione Emilia-Romagna risorse per complessivi € 34.270.965,97;
  4. di stabilire, per quanto descritto in premessa, che i contributi del Fondo regionale per l’anno 2022 saranno concessi alle Unioni di Comuni elencati nelle premesse del presente atto deliberativo anziché ai Comuni secondo le modalità descritte nell’Allegato A) parte integrante al presente provvedimento;
  5. di consentire, per quanto descritto in premessa, al Comune di Bologna l’utilizzo della propria piattaforma informatica al fine della raccolta delle domande e della loro istruttoria dando mandato al Dirigente regionale dell’Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare di comunicare con propria nota al Comune di Bologna le informazioni che dovranno essere trasmesse alla chiusura del Bando e le relative modalità di invio;
  6. di ammettere, anche in considerazione del carattere sociale dei contributi, le domande che, a causa di eventuali problemi tecnici della piattaforma, risultassero essere pervenute parzialmente incomplete entro il termine di scadenza del periodo di presentazione delle domande, considerandole quindi valide al fine del riparto delle risorse, e da verificarsi nella successiva istruttoria di competenza di ciascun singolo Comune o Distretto;
  7. di demandare ad un atto del Dirigente competente per materia la correzione di eventuali errori materiali del presente atto deliberativo;
  8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, pubblicando il presente provvedimento ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna Telematico.

Allegato A)

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE (LR n. 24/2001, artt. 38 e 39) – ANNO 2022

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

2. Enti gestori

La gestione del bando, delle risorse e l’istruttoria delle domande è affidata ai seguenti enti (“Enti gestori”) capofila di Distretto socio-sanitario:

  • Comuni: individuati dalla propria deliberazione n. 2119/2021;
  • Unioni di Comuni: individuate dalla parte dispositiva del presente atto deliberativo.

La gestione dei bandi, delle risorse e l’istruttoria delle domande deve avvenire in un ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti socio-sanitari.

Gli Enti gestori, in accordo con i Comuni del Distretto socio-sanitario, specificano nel dettaglio le modalità di gestione.

3. Risorse dell'anno 2022

Le risorse utilizzabili per finanziare le domande ammontano ad € 5.800.000,00 disponibili nel bilancio regionale dell’anno 2022.

Con successivi atti, saranno inoltre destinate al finanziamento del presente bando le ulteriori risorse che saranno attribuite a questa Regione a seguito del perfezionamento dell’iter di approvazione del Decreto Ministeriale di riparto delle risorse relative al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui di cui alla intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata del 6 Luglio 2022, con previsione, a favore della Regione Emilia-Romagna, di un riparto pari ad € 34.270.965,97

Con determinazione del Dirigente regionale dell’Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare sarà effettuato il riparto, la concessione e l’assunzione degli impegni a carico dei pertinenti capitoli del bilancio regionale nel rispetto della esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. n. 118/02011 e ss.mm. a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari.

Il riparto di cui sopra avverrà sulla base del numero di domande pervenute ai Comuni dei distretti socio - sanitari, attraverso la piattaforma informatica di cui al successivo punto “Piattaforma regionale”, entro il termine di chiusura del bando, al netto delle domande:

  • multiple, cioè delle domande presentate più volte con il medesimo Codice Fiscale;
  • con ISEE superiore al limite previsto per l’accesso al contributo;
  • con data di presentazione della DSU posteriore alla data di presentazione della domanda;
  • relative ad una abitazione situata fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;

Il riparto delle risorse disponibili a favore dei Comuni ed Unioni di Comuni capofila di distretto avverrà in misura proporzionale al numero delle domande presentate ai Comuni dei Distretti socio-sanitari, rispetto al numero di domande complessivamente raccolte;

Alla liquidazione delle risorse finanziarie concesse con il presente provvedimento a titolo di trasferimento provvederà il Dirigente regionale competente ai sensi della normativa contabile vigente ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Si provvederà a disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo D.lgs.

Nel caso di successive integrazioni di fondi da parte del bilancio statale oppure regionale, si provvederà ad effettuare il riparto e la concessione con determinazione del Dirigente regionale dell’Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare utilizzando i medesimi parametri e criteri di cui sopra.

4. Utilizzo delle risorse

Modalità di utilizzo delle risorse:

a. Graduatorie di cui al presente allegato: devono essere finanziate con una quota non inferiore al 60% delle risorse assegnate nell’anno 2022;

b. Graduatorie di cui alle DGR n. 1815/2019, 602/2020 e 2031/2020: lo scorrimento delle graduatorie può essere finanziato:

  • Prioritariamente con le eventuali economie già a disposizione dei Comuni, derivanti dalle somme concesse negli anni passati;
  • con la eventuale quota residua delle risorse dell’anno 2022 di cui al precedente punto a);

Nel caso in cui non vi siano domande inevase nelle graduatorie di cui alle DGR n. 1815/2019, 602/2020 e 2031/2020, ovvero le risorse disponibili, anche con riferimento alle economie pregresse, eccedano il fabbisogno delle domande inevase, le risorse eccedenti devono essere utilizzate per i contributi delle domande dell’anno 2022, sempre dando priorità all’utilizzo delle risorse più datate.

5. Cofinanziamento comunale

I Comuni possono partecipare con risorse proprie al cofinanziamento del Fondo regionale ovvero possono utilizzarle per attuare politiche sociali integrative e complementari a quelle del presente Bando.

6. Rendicontazione

La rendicontazione della gestione delle risorse (somme concesse con il presente atto deliberativo ed eventuali economie del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione) dovrà avvenire secondo le modalità da definirsi con successiva Circolare del dirigente regionale dell’Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare.

Beneficiari, graduatorie, contributi

7. Requisiti per l'accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda.

A.1) Cittadinanza italiana

oppure:

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea

oppure:

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

B.1) Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’INPS nell’anno 2022 non superiore ad € 17.154,00.

oppure:

B.2) Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’INPS nell’anno 2022 non superiore ad € 35.000,00 e calo del reddito Irpef superiore al 25%. Il calo del reddito Irpef deve essere autocertificato e comprovato mediante l’attestazione Isee corrente emessa dall’INPS nell’anno 2022 oppure, in assenza di un ISEE corrente, tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021.

C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato.

oppure:

C.2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

8. Canone di locazione

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello utilizzato per la dichiarazione sostituiva unica (DSU).

9. Casi di esclusione e incumulabilità

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

Nel corso dell’anno 2022:

  • avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo regionale per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
  • avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/7/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
  • avere ricevuto la concessione di un contributo del Programma regionale per la “Rinegoziazione dei contratti di locazione” di cui alla DGR n. 1275/2021 e successive modifiche;

Per quanto riguarda specificamente la Graduatoria 1, è causa di esclusione essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica alla data di presentazione della domanda. Pertanto, i cittadini assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica possono presentare domanda soltanto per la Graduatoria 2.

I contributi del presente Bando non sono altresì cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto i comuni successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

10. Formazione della graduatoria

Le domande ammesse provenienti da tutti i Comuni del Distretto saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte:

  • Graduatoria 1: nuclei famigliari con ISEE tra 0,00 e 17.154,00
  • Graduatoria 2: nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 e con calo di reddito Irpef superiore al 25%

All’interno delle due graduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

11. Contributo

Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

  • Graduatoria 1 – 40% delle risorse disponibili per il Distretto;
  • Graduatoria 2 - 60% delle risorse disponibili per il Distretto.

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno della graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzabile per l’altra graduatoria distrettuale

Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500,00.

I Comuni del Distretto non possono prevedere ulteriori o diversi criteri di definizione dell’importo del contributo.

Il contributo è concesso al soggetto che ha presentato la domanda di contributo.

È possibile liquidare il contributo al proprietario in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il soggetto beneficiario abbia richiesto la liquidazione al proprietario della abitazione.
  • ai sensi della legge n. 431/1998, art. 11, comma 3, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

12. Bando

Tramite piattaforma regionale on line potrà essere presentata domanda a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2022.

I Comuni provvedono a dare informazione dei criteri di accesso ai contributi e delle modalità di gestione tramite la pubblicazione di bandi o avvisi pubblici.

13. Piattaforma regionale

La raccolta delle domande di contributo avverrà tramite una piattaforma regionale on line, tramite la quale saranno raccolte per via informatica le domande di contributo.

La piattaforma contiene le seguenti principali funzionalità:

  • Compilazione e presentazione della domanda da parte del cittadino, tramite SPID/CNS/CIE;
  • Compilazione della domanda con l’assistenza fornita sia da soggetti privati (CAF, CAAF, Sindacati di settore, etc.) appositamente accreditati ed abilitati dalla Regione;
  • Compilazione della domanda con assistenza fornita da operatori dei Comuni;
  • Scarico automatico dei dati necessari alla formulazione delle graduatorie (dati DSU/Attestazione ISEE, dati canone di locazione etc.) dal webservice INPS;
  • Generazione di avvisi (alert) utili alla attività istruttoria del Comune, in sede di scarico dei dati;
  • Scarico, in formato Excel, per ciascun Ente Gestore dei dati di propria competenza per le successive fasi istruttorie.

Con successiva circolare si definiranno nel dettaglio le specifiche tecniche della piattaforma.

I contributi richiesti per contratti di locazione riferiti ad alloggi siti nel Comune di Bologna dovranno compilare la domanda attraverso la piattaforma online già in utilizzo per il Comune di Bologna: del link di accesso sarà data adeguata informazione successivamente.

14. Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente oppure avente dimora o domicilio nell’alloggio oggetto del contratto di locazione.

L’erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari/postali italiani.

Pertanto, il soggetto che presenta la domanda, ovvero il proprietario dell’alloggio qualora il richiedente chieda la liquidazione direttamente a quest’ultimo, deve essere intestatario di un conto corrente bancario o postale ubicato in Italia.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari ISEE, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

15. Controlli

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo famigliare;
  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi sociali.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n.52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Concessione del contributo del Fondo regionale per il sostegno all’abitazione in locazione di cui alla LR n. 24/2001, artt. 38 e 39.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono comunicati, per lo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo:

  • al Comune a cui è stata presentata la domanda di contributo;
  • al Comune capofila del distretto socio-sanitario a cui appartiene il Comune dove è stata presentata la domanda di contributo;
  • ad Er.Go (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia-Romagna).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

  • di accesso ai dati personali;
  • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
  • di opporsi al trattamento;
  • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità a svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

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