n. 63 del 28.04.2010 - periodico (Parte Seconda)

Rigetto dell'istanza di iscrizione dell'Associazione Emilia-Romagna rievocazioni Storiche (A.E.R.R.S.) con sede in Ferrara nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002

IL RESPONSABILE 

Vista l’istanza in data 28/12/2009, acquisita agli atti con prot. n. PG/2009/0297394 del 30/12/2009, con cui il Presidente dell’Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (A.E.R.R.S.) con sede in Ferrara ha chiesto che la stessa sia iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002;

Visto che all’Associazione in oggetto aderiscono esclusivamente persone giuridiche;

Dato atto che con lettera prot. n. PG/2010/41256 del 17/02/2010 questa Regione ha chiesto all’Associazione interessata di comunicare l’elenco completo delle istituzioni, enti, associazioni aderenti all’Associazione stessa, al fine di verificare i requisiti necessari per l’iscrizione, così come previsto per le associazioni a rilevanza regionale di cui all’art. 4, comma 3 della già richiamata L.R. n. 34/2002;

Preso atto che l’Associazione ha dato risposta alla richiesta regionale con lettera del 22/02/2010, acquisita agli atti con prot. n. PG/2010/0048098 del 23/02/2010, da cui risulta che alla stessa Associazione aderiscono 11 enti persone giuridiche private, di cui 5 associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali di cui alla L.R. n. 34/2002, e 4 persone giuridiche pubbliche;

Visto il su richiamato art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2002 secondo cui nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:

a) le associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali;

Vista la lettera prot. n. PG/2010/53185 del 01/03/2010 con cui la Regione comunicava all’Associazione la non accoglibilità dell’istanza su richiamata, in quanto essendo strutturata come organismo di collegamento e coordinamento di altri enti, istituzioni e associazioni, non risponde ai requisiti di cui all’art. 4, comma 3, lett. b) della citata legge regionale;

Preso atto che la suddetta lettera è stata ricevuta dall’Associazione in data 03/03/2010 e che a tutt’oggi non è stato dato nessun riscontro alla stessa;

Ritenuto pertanto opportuno rigettare l’istanza di cui trattasi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 910/2003, così come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 978/2008;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina: 

Per le motivazioni di cui in premessa, è rigettata l’istanza in data 28/12/2009, acquisita agli atti con prot. n. PG/2009/0297394 del 30/12/2009, con cui il Presidente dell’Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (A.E.R.R.S.) con sede in Ferrara chiedeva l’iscrizione della stessa nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002.

Avverso il presente provvedimento di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all’art. 10 della Legge 07/12/2000, n. 383, così come disposto anche dall’art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

La presente determinazione è comunicata all’Associazione in oggetto, al Comune e alla Provincia interessati, ed è pubblicata nel BURERT.

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