n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato Medical Center MCP di Imola (BO) - Presa d'atto variazione titolarità e denominazione. Accreditamento istituzionale per trasferimento sede con ampliamento attività
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
Vista la propria determinazione n. 13324 del 18.08.2017 con cui è stato accreditato, da ultimo, il Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala, Via Pasquala n. 4/H, Imola (BO), quale Poliambulatorio per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico, meglio specificate nell’atto citato):
- Angiologia;
- Cardiologia (compreso Elettrocardiogramma, Ecocolordop-plergrafia cardiaca ed Elettrocardiogramma dinamico);
- Neurologia (compreso Elettromiografia semplice);
- Oculistica;
- Ortopedia e traumatologia;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini (ecografia ed ecocolordoppler, radiologia convenzionale (RX) e RM con e senza contrasto);
Vista la domanda di variazione dell'accreditamento presentata dal Legale Rappresentante della Società MCP S.r.l., gestore del Poliambulatorio privato ora denominato Medical Center MCP di Imola (BO), pervenuta in data 3.10.2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, per:
- variazione del soggetto titolare della struttura accreditata che passa da Medical Center Pasquala S.r.l. a MCP S.r.l.;
- modificazione della denominazione della stessa struttura che varia da Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala a Poliambulatorio privato Medical Center MCP;
- trasferimento della sede erogativa delle prestazioni da via Pasquala n. 4/H, Imola (BO) a Via Turibio Baruzzi n. 7, sempre in Imola (BO);
Vista inoltre la richiesta integrativa di variazione di accreditamento, pervenuta in data 21/12/2017, per ampliamento dell’attività di tomografia assiale computerizzata;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato Medical Center MCP per variazione dell'accreditamento (trasferimento e ampliamento delle attività), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, a seguito di visita di verifica effettuata in data 30/1/2018, trasmessa con nota prot. NP/2018/8179 del 10/4/2018 e successiva integrazione prot. NP/2018/11756 del 17/5/2018, entrambe conservate agli atti del Servizio Assistenza territoriale;
Preso atto che con la relazione motivata sopracitata:
- è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):
- requisiti generali di accreditamento (DGR 327/2004);
- requisiti specifici relativi a:
- Angiologia (DGR 419/2012);
- Cardiologia (DGR 1802/2011);
- Dipartimento Cure Primarie (DGR 221/2015);
- Neurologia (DGR 1895/2011);
- Oculistica (DGR 221/2015 e DGR 29/2016);
- Ortopedia e traumatologia (DGR 23/2005);
- Radiologia (DGR 1707/2012);
per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda della struttura;
- è stata espressa una valutazione favorevole all’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria di cui si tratta, nella nuova sede di Via Turibio Baruzzi n.7, Imola (BO), per le attività già accreditate nella precedente sede e per l’attività di tomografia assiale computerizzata richiesta in ampliamento;
- è stata disposta la seguente prescrizione: non eseguire prestazioni di RM di neuroradiologia, in quanto la struttura non possiede la tecnologia adeguata (superiore 0,5 Tesla, possibilmente 1,5). Si sottolinea che le apparecchiature di RM settoriale inferiori 0,5 Tesla non possono effettuare esami con utilizzo di mezzi di contrasto;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 93/2018;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di prendere atto della variazione di titolarità e di denominazione del Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala, precedentemente ubicato in via Pasquala n. 4/H, Imola (BO), accreditato, da ultimo, con proprio atto n. 13324 del 18/8/2017, ora in capo alla società MCP S.r.l. e denominato Poliambulatorio privato Medical Center MCP;
2. di concedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Medical Center MCP l'accreditamento istituzionale nella nuova sede di Via Turibio Baruzzi n.7, Imola (BO), quale Poliambulatorio per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:
- Angiologia;
- Cardiologia (con esclusione di elettrocardiografia da sforzo);
- Neurologia (limitatamente a visite ed elettromiografia);
- Oculistica (con esclusione delle prestazioni di cui alla DGR n. 29/2016);
- Ortopedia e traumatologia;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini (ecografia, radiologia tradizionale, risonanza magnetica, tomografia computerizzata);
con la seguente prescrizione: non eseguire prestazioni di RM di neuroradiologia, in quanto la struttura non possiede la tecnologia adeguata (superiore 0,5 Tesla, possibilmente 1,5). Si sottolinea che le apparecchiature di RM settoriale inferiori 0,5 Tesla non possono effettuare esami con utilizzo di mezzi di contrasto;
3. l’accreditamento di cui al punto 2. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
4. in conseguenza a quanto disposto dai punti precedenti, tutti gli atti di accreditamento concessi per la sede di Via Pasquala n. 4/H, Imola (BO), sono revocati a far data dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata (prestazioni anche diverse da quelle elencate nella domanda presentata), a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
9.di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.