n.146 del 07.08.2012 (Parte Seconda)

Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa del suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e ss.mm.ii;

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio nell’Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012”, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12;,

Visto l’art. 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”;

Visto il D.P.C.M. 21 maggio 2012 di dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D. L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modifiche dall’art. 1 della L. n. 286/2002;

Visti i D.P.C.M. del 22 e del 30 maggio 2012, con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio nell’Emilia, Mantova e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Vista la l.r. 6 luglio 2012, n 7 “Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative);

Vista la l.r. n. 1 del 2005 “Norme in materia di protezione civile”, ed in particolare l’art. 8;

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali, ed in particolare la n. 4 del 3 luglio 2012, e la n. 8 del 10 luglio 2012, con cui sono state date disposizioni in ordine all’attuazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale che consentono di eliminare le cause delle inagibilità riscontrate ed eventuali punti deboli per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;

Premesso che gli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012 hanno causato danni ingenti ad alcune opere di bonifica e di difesa idraulica di rilevanza strategica ai fini della sicurezza dei territori colpiti;

Considerato che, al fine di provvedere ad una prima indispensabile messa in sicurezza si rende necessario intervenire tempestivamente, nelle aree colpite dal sisma attraverso interventi provvisionali urgenti sui fabbricati inagibili o gravemente danneggiati ove sono alloggiati gli impianti per il sollevamento delle acque e per la regolazione dei deflussi nonché interventi urgenti di ripristino delle arginature e dei manufatti idraulici di regolazione;

Rilevato

- chel’Agenzia regionale di protezione civile, le competenti strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, i Consorzi di Bonifica interessati e l’Agenzia interregionale per il fiume Po in riferimento alla minore efficienza del reticolo idraulico naturale ed artificiale conseguente ai danni subiti dalle opere idrauliche e di bonifica a causa degli eventi sismici in parola, provvederanno in applicazione della L.R. n. 1/2005, alla elaborazione in via d’urgenza di un apposito scenario di rischio e di un modello di intervento riportante le modalità di attivazione del sistema di allertamento di protezione civile regionale tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1166/2004, come modificata, per quanto concerne le azioni delle competenti strutture regionali, dalla D.G.R. n. 962/2009;

- che le Prefetture, gli enti locali e gli altri soggetti interessati provvederanno, per i propri ambiti territoriali, alla elaborazione in via d’urgenza di un piano di emergenza sulla base dello scenario di rischio e modello di intervento sopra indicati, riportante le procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;

Ritenuto indispensabile, nelle more dell’espletamento delle succitate attività, garantire un adeguato livello di messa in sicurezza del territorio regionale e il ripristino della funzionalità del sistema degli impianti e delle opere per la difesa del suolo, attraverso interventi provvisionali urgenti diretti:

- al rafforzamento locale degli edifici inagibili o gravemente danneggiati dagli eventi sismici nei quali sono collocati impianti e manufatti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione, aventi carattere strategico;

- alla prima messa in sicurezza tramite il prioritario ripristino delle primarie opere di difesa del suolo danneggiate dagli eventi sismici, indicate nell’Allegato 1)al presente provvedimento;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza, di rendere operativa la procedura oggetto della presente ordinanza tanto per contrastare eventuali eventi temporaleschi estivi, che gli eventi meteorici propri delle stagioni autunnale ed invernale, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

DISPONE

1. Al fine di garantire un adeguato livello di messa in sicurezza e di salvaguardia della pubblica incolumità del territorio regionale e il ripristino della funzionalità del sistema delle opere per la difesa del suolo, i Consorzi di bonifica provvedono alla rapida riattivazione degli impianti e dei manufatti pubblici di bonifica per la difesa idraulica contenuti negli edifici danneggiati dagli eventi sismici elencati nell’Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, attraverso gli interventi urgenti di rafforzamento locale ai sensi del punto 8.4.3. delle norme tecniche delle costruzioni (DM 14 gennaio 2008), che risultino indispensabili per eliminare le cause delle inagibilità, ovvero attraverso opere provvisionali volte a raggiungere lo stesso obiettivo:

Per le medesime finalità, i Consorzi di bonifica, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e i Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti provvedono, mediante opere provvisionali urgenti, alla prima messa in sicurezza delle opere di difesa del suolo e di bonifica danneggiate dagli eventi sismici.

2. Le spese degli interventi di cui al punto l stimate in complessivi € 8.159.900,00 sono finanziate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 74 del 2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12, nell’ambito delle somme assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario. L’erogazione dei fondi, nei limiti della disponibilità delle risorse, e le indicazioni procedurali di attuazione degli interventi sono stabiliti nel presente provvedimento nonché nell’Allegato 2), parte integrante del presente provvedimento.

3. Gli interventi di cui al punto 1 sono attuati secondo le procedure semplificate di cui all’art. 3, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12. A tal fine, i soggetti di cui al punto 1. comunicano al Comune l’avvio dei lavori, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice. Alla comunicazione è allegato o autocertificato quanto necessario ad assicurare il rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisimica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, nonché dei vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali. I soggetti interessati di cui al punto 1, entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvedono a completare la documentazione allegata alla comunicazione di avvio dei lavori, comprensiva di ogni autorizzazione ed atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente e non ancora acquisiti.

4. Al termine dei lavori urgenti e di ripristino di cui al punto 1. il tecnico incaricato rilascia in via provvisoria, un certificato di agibilità sismica, nel quale certifica che siano state rimosse le carenze strutturali e non prodotte dai danneggiamenti come evidenziati e documentati nel corso dei sopralluoghi effettuati da squadre costituite da funzionari e consulenti della Regione Emilia-Romagna e da funzionari dei Consorzi di Bonifica. Il certificato di agibilità provvisorio può specificare eventuali limitazioni o cautele d’uso per taluni locali o parti della struttura.

5. Le restanti opere, necessarie per conseguire, per l’intera struttura edilizia un miglioramento sismico delle condizioni di sicurezza preesistenti, e per assicurare la messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico saranno attuate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 74 del 2012, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 122/12.

6. Di rinviare ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all’allegato 1).

7. Di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 7 agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Allegato 2) - Disposizioni e procedure per l’attuazione degli interventi provvisionali urgenti di cui all’Allegato 1)

Disposizioni generali

Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1 del provvedimento, si applicano le disposizioni contenute nella Delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 adottata ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 74 del 2012, le procedure di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente provvedimento nonché le disposizioni seguenti.

Per l’esecuzione degli interventi i cui soggetti attuatori sono i Servizi Tecnici di Bacino si applicano le disposizioni di cui alla determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 6200 del 4 luglio 2000, come modificata con determinazione n. 368 del 21 gennaio 2010, ad eccezione della parte relativa all’approvazione delle perizie dei lavori da eseguire che si intende espletata con l’inserimento delle medesime nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente provvedimento.

Per l’esecuzione degli interventi i cui soggetti attuatori sono i Consorzi di Bonifica ai sensi della L. R. n. 42/1984 si applicano le disposizioni di cui alla determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 819 del 13 febbraio 2002, ad eccezione della parte relativa all’approvazione delle perizie dei lavori da eseguire che si intende espletata con l’inserimento delle medesime nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente provvedimento.

Per l’esecuzione degli interventi il cui soggetto attuatore è l’A.I.Po si applicano le disposizioni di cui alla propria normativa interna, ad eccezione della parte relativa all’approvazione delle perizie dei lavori da eseguire che si intende espletata con l’inserimento delle medesime nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente provvedimento.

I soggetti di cui al punto 1 del provvedimento, al fine di valutare l’efficacia e la congruità tecnica degli interventi atti ad eliminare le cause di inagibilità dei fabbricati e dei manufatti, possono avvalersi del Comitato tecnico-scientifico previsto dall’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008.

Le spese tecniche, sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% (tutto compreso: progettazione, Direzione Lavori., contabilità e sicurezza) oltre IVA e oneri connessi.

Gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore, tra cui l’autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012.

Varianti in corso di esecuzione

Le varianti suppletive sono ammesse nei limiti del 5% dell’importo di aggiudicazione.

Economie

Le economie derivanti dall’aggiudicazione dei lavori, fermo restando quanto previsto per le varianti in corso di esecuzione di cui sopra, restano nella disponibilità del Commissario.

Prezzari regionali

In sede di progettazione i soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, faranno riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire:

- all’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, Art. 8 legge regionale n. 11/2010;

- Art. 133 decreto legislativo 163/2006”  approvato con delibera di Giunta regionale n. 1048 del 2012;

- all’ “Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza” della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 717 del 4 giugno 2012 ovvero agli elenchi dei prezzi di A.I.Po in vigenza.

Entrambi i prezzari regionali appena citati sono consultabili nel seguente sito internet della Regione Emilia-Romagna:

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari

Per le voci non presenti nei prezzari regionali si provvederà all’analisi prezzi, ai sensi della normativa vigente.

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