n.230 del 07.11.2012 periodico (Parte Seconda)

Integrazioni ad alcune disposizioni contenute nelle delibere della G.R. n. 282 dell'8/02/2010 e n. 1119 del 30/07/2012 relative alla gestione del programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni ed integrazioni;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 262 del 27 ottobre 2009 avente ad oggetto "Programma di edilizia residenziale pubblica ex L.R. 24/2001 denominato “Una casa alle giovani coppie";

- la propria deliberazione 2 novembre 2009 n. 1679, avente ad oggetto “L.R.24/2001 - Approvazione bando per l’attuazione del programma denominato “Una casa alle giovani coppie”, approvato con deliberazione dell’assemblea legislativa n. 262 del 27 ottobre 2009”;

- la propria deliberazione 8 febbraio 2010 n. 282, avente ad oggetto “Definizione dei criteri per l'impiego delle risorse non utilizzate con il bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1679/2009 per l'attuazione del programma "una casa alle giovani coppie";

- la propria deliberazione n. 1242 del 6 settembre 2010 recante:”Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 282 dell’8 febbraio 2010”;

- la propria deliberazione n. 132 del 7 febbraio 2011 recante: "Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 282 dell’8 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni";

- la propria deliberazione n. 1033 del 18 luglio 2011 recante: “Determinazioni relative alla deliberazione della Giunta regionale n. 282 dell’8 febbraio 2010 e successive integrazioni”;

- la propria deliberazione n. 144 del 13 febbraio 2012 recante: “Determinazioni relative alla deliberazione della Giunta regionale n. 282 dell’8 febbraio 2010 e successive integrazioni”;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 86 del 28 luglio 2012 avente ad oggetto "Rimodulazione della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 262/2009 relativa al Programma denominato “Una casa alle giovani coppie" (proposta della Giunta regionale in data 2 luglio 2012, n. 915);

- la propria deliberazione n. 1119 del 30 luglio 2012 recante: “LR 24/2001. Approvazione bando per l’attuazione del programma denominato una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 86 del 25 luglio 2012”;

 Considerato:

- che con il programma “una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari” sono assegnati contributi al fine di favorire l’accesso alla proprietà della prima casa, anche con patto di futura di vendita, a determinate categorie sociali di cittadini le cui condizioni economiche non permettono loro di soddisfare la domanda di abitazioni alle condizioni di mercato;

- che i bandi emanati in attuazione del citato programma stabilivano che i nuclei familiari interessati potevano presentare domanda di contributo per l’acquisto di alloggi ricompresi nella lista di quelli offerti dagli operatori economici che hanno partecipato al bando stesso;

 - che con le citate deliberazioni della Giunta regionale n. 282/2010 e 1119/2012 è stato stabilito che con atto del dirigente si provvede alla concessione e impegno del finanziamento in una unica soluzione a favore dell’operatore successivamente alla stipula dell’atto notarile di trasferimento della proprietà;

Rilevato:

1. che, a causa della particolare situazione economica generale che ha colpito in misura rilevante il settore edilizio, alcuni operatori economici che avevano partecipato ai bandi emanati in attuazione del programma citato sono incorsi in procedure di fallimento,liquidazione e gestione commissariale, concordato preventivo e amministrazione controllata;

2. che in alcuni casi sono intervenute fra le parti interessate situazioni di conflitto;

Considerato pertanto che si rende opportuno rivedere il punto della procedura prevista nei bandi sopracitati relativo alla liquidazione del contributo;

Ritenuto pertanto opportuno integrare alcune disposizioni contenute nelle suddette deliberazioni n. 282/2010 e 1119/2012 al fine di stabilire che, nei casi di cui ai precedenti punti 1. e 2., si proceda con atto del dirigente alla concessione, impegno e liquidazione del contributo direttamente a favore del nucleo familiare ammesso al finanziamento per l’acquisto dell’alloggio oggetto del contributo successivamente alla stipula dell’atto notarile di trasferimento della proprietà;

Dato atto che sotto il profilo finanziario le risorse necessarie per poter procedere alla erogazione dei contributi assegnati, a seguito dei bandi sopracitati, direttamente ai nuclei familiari interessati ammontano ad Euro 100.000,00 Euro, e sono allocate nel bilancio per l’esercizio finanziario 2012 sul seguente capitolo di spesa n. 32011 “Contributi in conto capitale a favore di cittadini per l’acquisto, il recupero e la costruzione dell’abitazione principale e per la locazione (artt. 13 e 14, comma 3, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Altre risorse vincolate“ afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12730;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1954 del 10 dicembre 2007 e n. 2060 del 20 dicembre 2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli;

 A voti unanimi e palesi

delibera: 

1) di integrare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, alcune disposizioni contenute nelle suddette deliberazioni n. 282/2010 e n. 1119/2012 prevedendo la possibilità di procedere, con atto del dirigente alla concessione, impegno e liquidazione del contributo direttamente a favore del nucleo familiare ammesso al finanziamento per l’acquisto dell’alloggio oggetto del contributo successivamente alla stipula dell’atto notarile di trasferimento della proprietà e su richiesta dello stesso nei casi in cui sia documentata l’esistenza di una delle seguenti condizioni: a) l’operatore incorra in procedure di fallimento, liquidazione e gestione commissariale, concordato preventivo e amministrazione controllata; b) determinarsi di situazioni di conflitto fra il nucleo familiare e l’operatore;

2) di dare atto che le risorse necessarie per poter procedere alla erogazione dei contributi assegnati, a seguito dei bandi sopracitati, direttamente ai nuclei familiari interessati ammontano ad Euro 100.000,00 Euro, e sono allocate nel bilancio per l’esercizio finanziario 2012 sul seguente capitolo di spesa n. 32011 "Contributi in conto capitale a favore di cittadini per l’acquisto, il recupero e la costruzione dell’abitazione principale e per la locazione (artt. 13 e 14, comma 3, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Altre risorse vincolate" afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12730;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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