n. 284 del 19.12.2012 periodico (Parte Seconda)
Applicazione dell'art. 6 comma 3-bis della L.R. 22/5/1996, n.16
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 22/5/1996, n.16, recante “Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7”, e visti della stessa, in particolare:
1. l’art. 1, da cui emerge che i Consorzi Fitosanitari Provinciali:
a) sono espressione di un processo di riorganizzazione dei Consorzi Obbligatori di difesa contro le malattie delle piante, (già costituiti dallo Stato in base alla L. 18 giugno 1931, n. 987);
b) attualmente sono enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione;
c) sono conseguentemente soggetti alle disposizioni dettate dalla legge regionale in materia di direttive, controlli e vigilanza sulla tipologia di enti menzionata al precedente punto b);
2. il comma 3- bis dell’art. 6,aggiunto dall’art. 5 della L.R. 15/7/2011, n. 9, che stabilisce quanto segue:
a) allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio;
b) qualora vi sia l'accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore;
c) la Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento menzionato ai punti precedenti;
3. il comma 3- ter dell’art. 6,aggiunto dall’art. 5 della L.R. 15/7/2011, n. 9, che prevede l’obbligo per i Consorzi Fitosanitari Provinciali, ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai medesimi, di concordare l’attivazione di servizi comuni;
Valutato necessario dettare, con il presente atto, i criteri generali, le condizioni e le modalità procedurali al fine di dare applicazione alle disposizioni normative sopra richiamate, con esclusione di quanto previsto alla lettera b) del punto 2, la cui attuazione è subordinata al perfezionamento di un preliminare accordo in tal senso tra le Commissioni amministratrici dei Consorzi;
Dato atto che i Consorzi sono quattro e precisamente:
- Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena;
- Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma;
- Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza;
- Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia;
Dato atto che, come risulta dai dati statistici relativi alle produzioni agricole, i Consorzi con competenze tra loro omogenee, in relazione alle principali produzioni vegetali presenti sui rispettivi territori, sono:
- Piacenza e Parma (a prevalente vocazione orticola industriale);
- Reggio Emilia e Modena (a prevalente vocazione frutticola e viticola);
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore a “Sviluppo delle risorse umane e Organizzazione, Cooperazione allo sviluppo, Progetto Giovani, Pari Opportunità” e dell’Assessore a “Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatoria”;
a voti unanimi e palesi
delibera:
a) di richiamare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di approvare i criteri e le modalità procedurali, secondo quanto disposto nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per:
- l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, da parte di un Consorzio Fitosanitario Provinciale, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee;
- l’adozione da parte dei Consorzi Fitosanitari Provinciali di misure di razionalizzazione dei servizi e delle attività, ai sensi dell’art. 6 comma 3-ter della l.r. n. 16/1996 e ss.mm.ii.;
c) di disporre la notifica del presente provvedimento ai Presidenti delle Commissioni amministratrici di ciascun Consorzio, nonché la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Allegato A
1) Presupposti e condizioni
Ai fini della applicazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3 bis, primo periodo, della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, l’avvalimento, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore di un Consorzio Fitosanitario Provinciale da parte di altro Consorzio avviene, per legge, allorché vi sia omogeneità di competenza tra Consorzi in relazione alle produzioni agricole dei rispettivi territori.
Risultano omogenee le competenze dei seguenti Consorzi:
- Piacenza e Parma;
- Reggio-Emilia e Modena.
E’ obbligatorio per legge procedere all’avvalimento del direttore di un Consorzio al momento della cessazione del rapporto di lavoro del direttore dell’altro Consorzio omogeneo per competenza.
2) Modalità
L’avvalimento è disposto previa deliberazione di presa d’atto del verificarsi del presupposto di legge da parte delle Commissioni amministratrici dei due Consorzi interessati.
Il direttore in avvalimento deve assicurare le funzioni di direzione tecnico-amministrativa per entrambi i Consorzi.
I Consorzi si fanno carico, pro-quota al 50% ciascuno, della spesa complessivamente derivante dal rapporto di lavoro del direttore interessato.
Il Consorzio titolare del rapporto di lavoro con il direttore è tenuto ad adempiere a tutti i conseguenti obblighi retributivi, fiscali e previdenziali.
Il Consorzio che si avvale del direttore di altro Consorzio è tenuto al rimborso, all’altro Ente, della spesa a proprio carico, in due rate semestrali, una a titolo d’acconto e l’altra a conguaglio.
3) Trattamento giuridico ed economico del direttore
Il direttore conserva il rapporto di lavoro con il Consorzio di provenienza, secondo il contratto individuale di lavoro stipulato con il medesimo, che continua ad applicarsi per quanto riguarda sia il trattamento giuridico che quello economico, con le seguenti precisazioni.
a) Incarico dirigenziale
L’atto di incarico dirigenziale deve essere opportunamente redatto al fine di dare conto dell’avvalimento da parte di altro Consorzio.
b) Retribuzione di posizione e di risultato
A seguito della modifica dell’incarico, al direttore spetta la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato appositamente previste per tale fattispecie dall’atto di indirizzo della Regione Emilia-Romagna prot. n. 0158573 del 29/6/2011.
c) Procedura di valutazione
La procedura annuale di valutazione, a fini di erogazione della retribuzione di risultato o di accertamento di eventuali responsabilità dirigenziali, si svolge nel modo seguente:
- le Commissioni amministratrici effettuano ciascuna una propria valutazione, secondo le regole ordinarie, esprimendo una proposta nell’ambito della forbice ammessa;
- la valutazione complessiva e finale per il direttore è la risultante della media delle valutazioni espresse dalle due Commissioni.
d) Accertamento delle responsabilità
Nel caso di accertamento di responsabilità dirigenziale, la procedura è gestita dal Consorzio titolare del rapporto di lavoro, secondo la normativa applicabile nel proprio ordinamento.
Il Consorzio che si avvale del direttore deve segnalare tempestivamente ogni possibile infrazione disciplinare al Consorzio titolare del rapporto di lavoro del direttore, che attiva la procedura disciplinare secondo la normativa applicabile nel proprio ordinamento.
e) Presenze/Assenze
Le assenze dal servizio del direttore sono autorizzate dal Presidente del Consorzio titolare del rapporto di lavoro, previo obbligo di comunicazione e accordo del direttore anche con il Presidente del Consorzio che si avvale della sua attività.
La sede di lavoro è quella dell’ente titolare del rapporto di lavoro; le trasferte per raggiungere la sede dell’altro Consorzio non necessitano di autorizzazione, fermi restando i rimborsi previsti dalla normativa. Le trasferte nei territori di competenza dei singoli Consorzi sono autorizzate dal Presidente del Consorzio Fitosanitario Provinciale di partenza.
Le trasferte per la partecipazione a corsi di formazione, convegni e qualsiasi altra attività di interesse generale, come pure le autorizzazioni per l’assunzione di incarichi professionali occasionali a favore di terzi, nei limiti in cui la legge e i regolamenti lo consentano, devono essere autorizzate dal Presidente del Consorzio titolare del rapporto di lavoro, previo parere del Presidente del Consorzio che si avvale della sua attività, in quanto ne sostiene pro-quota le spese.
4) Razionalizzazione della spesa di personale
I Consorzi Fitosanitari Provinciali, a partire da quelli omogenei tra loro ai sensi del punto 1, sono tenuti ad adottare misure di razionalizzazione organizzativa, a fini di contenimento della spesa di funzionamento.
In tale ottica, entro un anno dalla notifica del presente provvedimento, le Commissioni amministratrici presenteranno alla direzione generale regionale competente in materia di organizzazione una proposta di attivazione di servizi comuni tra Consorzi omogenei, con conseguente riformulazione delle rispettive dotazioni organiche, anche alla luce delle conseguenze organizzative derivanti da avvalimenti disposti in attuazione dell’art. 6 comma 3 bis della L.R. 16/96 e ss.mm. e del presente atto di indirizzo.
La spesa derivante dalla riformulazione delle dotazioni organiche deve rispettare, per Consorzi omogenei, come tetto massimo quella derivante dalla contabilizzazione delle dotazioni organiche vigenti alla data di adozione del presente provvedimento.