n.7 del 19.01.2022 periodico (Parte Seconda)
Terzo atto integrativo all'accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Emilia-Romagna per l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
– la propria deliberazione n. 1928 del 29/11/2017 recante “Accordo e convenzione con il MISE e il MEF per l'istituzione di una sezione speciale del fondo centrale di garanzia denominata fondo Special-Er finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese della regione. Accertamento entrate”, di seguito “Accordo” e “Convenzione”;
– la Convenzione sottoscritta il 23/01/2018 RPI/2018/40 e l’Accordo sottoscritto il 23/01/2018 RPI/2018/41;
– la propria deliberazione n. 2131 del 10/12/2018 recante “Approvazione dell'atto integrativo all'accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Emilia-Romagna per l'istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, con cui si stabilisce che il sostegno regionale alle imprese attraverso la garanzia sia veicolato anche dai confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662;
– l’atto integrativo all’Accordo sottoscritto il 11/2/2019 RPI/2019/69;
– la propria deliberazione n. 1943 del 11/11/2019 recante “Approvazione secondo accordo integrativo con il MISE e il MEF per l'istituzione di una sezione speciale del fondo centrale di garanzia denominata fondo Special-Er finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese della regione.”, con cui si stabilisce che
- sia estesa la riassicurazione al 72% anche ai finanziamenti di durata compresa tra 12 e 36 mesi, senza piano di ammortamento;
- vengano assegnate e concesse ulteriori risorse al “Fondo di garanzia finalizzato ad agevolare l’accesso al credito delle imprese anche attraverso operatori nazionali”, pari ad Euro 1.422.873,40;
– il secondo atto integrativo all’Accordo sottoscritto il 02/12/2019 RPI/2019/674;
– la determinazione dirigenziale n. 4449 del 17 marzo 2020 recante “Terza assegnazione di risorse alla sezione speciale Emilia-Romagna del fondo pmi denominato fondo Special-ER cup E84h17000840002” con cui è stato disposto l’ulteriore incremento della dotazione finanziaria della Sezione speciale regione Emilia-Romagna, per un importo di euro 3.569.896,46, rivenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che ha portato la dotazione complessiva del fondo a complessivi euro 10.142.769,86;
Premesso che:
– il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “decreto cura Italia”), prevede, all’articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi SIE possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l’emergenza da Covid-19;
– il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell’8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito, “decreto liquidità”), ha stabilito, all’articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo, in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;
– la Commissione europea, con decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020, ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del Fondo con le modalità stabilite dall’articolo 13 del predetto decreto liquidità, notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966 (2020/N)) in data 10 aprile 2020;
– il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “decreto rilancio”), ha dettato specifiche disposizioni per il contributo dei Fondi SIE al contrasto della situazione di crisi socio-economica sviluppatasi in conseguenza all’emergenza sanitaria, da attuare attraverso un’operazione di riprogrammazione del Programma operativo;
– con decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.57625 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane, che modifica e integra il sopra citato regime di aiuti SA.56966 (2020/N) per effetto delle intervenute disposizioni legislative;
– con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, la Commissione europea ha approvato il regime d’aiuto SA.59655 (2020/N) di modifica del regime d’aiuto SA.56966 (2020/N), estendendo la durata dello schema di aiuto sino al 30 giugno 2021;
– con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, 13 maggio 2021, sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le vigenti disposizioni operative e le modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui all’articolo 56 del decreto cura Italia;
– il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.123 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (nel seguito, “decreto sostegni-bis”), ha stabilito, all’articolo 13, modificazioni all’articolo 13 del richiamato decreto liquidità, applicabili fino al 31 dicembre 2021;
– con la decisione C(2021) 4930 final del 29 giugno 2021, la Commissione europea ha approvato il regime d’aiuto SA.63597 (2021/N) di modifica del regime d’aiuto SA.56966 (2020/N), estendendo la durata dello schema di aiuto sino al 31 dicembre 2021;
– con comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha prorogato la vigenza del predetto “Quadro temporaneo”, per quanto attiene alle sezioni 3.1 e 3.2, al 30 giugno 2022;
Considerato che al fine di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle imprese emiliane nell’attuale situazione di emergenza economica, la Regione Emilia-Romagna richiede che la Sezione speciale regione Emilia-Romagna operi finanziando, in deroga all’articolo 4 dell’Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2018, come successivamente integrato e modificato, le ordinarie misure della riassicurazione concessa dal Fondo sulle singole operazioni finanziarie in applicazione del citato articolo 13 del “decreto liquidità”, come da ultimo modificato dal “decreto sostegni-bis”;
Ritenuto opportuno rafforzare l’operatività della Sezione speciale regione Emilia-Romagna, valorizzando tutte le opzioni di intervento del Fondo in riassicurazione previste dall’articolo 13 del richiamato decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis, con l’obiettivo ultimo di fornire sostegno anche alle esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica in essere provocata dall’esigenza epidemiologica da Covid-19, fino al 30 giugno 2022 ovvero fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea;
Richiamate:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
– il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
– le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamate le proprie deliberazioni:
– n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm.ii., ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
– n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
– n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;
– n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
– n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
– n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
– n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”
Richiamata infine la determinazione n. 10285 del 31/05/2021 “Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile di servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad interim”, con cui è stato prorogato l’incarico di responsabile del servizio “Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione ed accreditamenti”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. Di approvare l’Allegato A “Terzo atto integrativo all’accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Emilia-Romagna per l’istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, che modifica l’accordo nel seguente punto:
art. 2, (Modifiche all’Accordo)
1. All’Accordo 23 gennaio 2018 citato nelle premesse, così come già modificato dai due Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 11 febbraio 2019 e 2 dicembre 2019, anch’essi richiamati nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alla Sezione speciale sono altresì attribuite le risorse assegnate dalla legge regionale 30 luglio 2019, n. 14, per un importo pari a euro 1.422.873,40, rinvenienti da fondi regionali e le risorse assegnate con la determinazione dirigenziale n. 4449 del 17 marzo 2020, per un importo pari a euro 3.569.896,46, rivenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che innalzano la dotazione finanziaria della medesima Sezione a complessivi euro 10.142.769,86.”;
b) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:
“Art. 15-bis. (Disciplina transitoria connessa all’emergenza Covid-19)
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 4 dell’Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2018, così come modificato dai due Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 11 febbraio 2019 e 2 dicembre 2019, le Parti convengono che la Sezione speciale regione Emilia-Romagna, fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, intervenga, nell’ambito del regime di aiuti SA.56966-2020/N e successive modificazioni e integrazioni e nei limiti della dotazione finanziaria della medesima sezione speciale, a copertura del 20 percento della garanzia complessivamente rilasciata dal Fondo, entro i limiti previsti dalla pertinente normativa nazionale ed europea di riferimento, rimanendo a carico del Fondo la copertura della rimanente quota dell’80 percento, in relazione alle:
a) operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis, e sue successive modifiche e integrazioni;
b) operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis, e sue successive modifiche e integrazioni;
c) operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis, e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Le operazioni finanziarie sostenute dalla Sezione speciale regione Emilia-Romagna, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460, possono essere concesse ai soggetti beneficiari, a fronte di investimenti ovvero per esigenze di capitale circolante, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando che l’operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all’unità locale, ubicata sul territorio della Regione.
3. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2018, come successivamente integrato e modificato, nonché le pertinenti previsioni di cui all’articolo 13 del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis e sue successive modifiche e integrazioni.
4. Il presente articolo ha efficacia fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell’Unione europea per le misure temporanee di intervento del Fondo contenute nel decreto liquidità e successive modifiche e integrazioni, subordinatamente alla adozione della proroga della disciplina, sia unionale che nazionale, che regola l’operatività emergenziale del Fondo. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l’applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione”;
2. di approvare l’Allegato B, “Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Emilia-Romagna per l’istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, testo coordinato dell’accordo;
3. di demandare al direttore generale competente per materia:
a) la sottoscrizione del terzo atto integrativo all’accordo, di cui al punto 1 e dell’accordo di cui al punto 2,
b) l’eventuale modifica/integrazione marginale che si rendesse necessaria alla piena operatività della misura in oggetto, approvata con il presente provvedimento, in osservanza dei principi indicati nella presente delibera;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://imprese.regione-emilia-romagna.it/;
5. di disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.