n.371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda)
Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione e concessione di finanziamento, a valere sul FSN anno 2014, alle Aziende USL regionali, ai sensi della L. 135/90
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, recante: “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e, in particolare, l’art. 8;
- la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
- il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1991, recante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS” adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991 n. 375, così come modificato con delibera consiliare n. 940 dell’8.7.1998;
- la propria deliberazione 8 febbraio 1999 n. 124 recante “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2400 dell'8.3.1995 e la propria deliberazione n. 2002 del 30.7.1996, relative all'attività di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;
- la propria deliberazione n. 1561 del 20 ottobre 2015 avente ad oggetto “Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione e concessione finanziamento a valere sul FSN anno 2013 alle Aziende USL ai sensi della L. 135/90”;
Dato atto che la Conferenza Stato-Regioni, con Intesa 33/CSR del 19 febbraio 2015, ha approvato la proposta di riparto delle risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2014 destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS, in ottemperanza della L. 135 del 15 giugno 1990, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di € 3.643.579,00;
Ritenuto di dover disporre con il presente atto per l’assistenza extra-ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate destinate all’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell’anno 2016;
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende USL: rette giornaliere, spese organizzative e gestionali, mobilità infraregionale, intensità assistenziale sanitaria e sociale;
- alle modalità di erogazione dei fondi;
Riscontrato che:
- per l’anno 2015 le Aziende USL di questa Regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell’assistenza residenziale e che tali strutture, poste sul territorio regionale e riportate nel successivo prospetto, sono idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000:
Azienda USL |
Associazione convenzionata |
N. posti letto |
N. posti di assistenza diurna |
Piacenza |
“La Pellegrina” |
10 |
|
Parma |
“Betania” |
12 |
|
Reggio Emilia |
“C.E.I.S.” di Reggio Emilia |
10 |
|
Modena |
“Casa S. Lazzaro” |
15 |
2 |
Bologna |
“Casa Padre Marella” di Sala Bolognese |
14 |
|
Romagna |
“Comunità di S. Patrignano” |
30 |
20 |
- l’Azienda USL di Bologna ha in gestione un Centro Diurno per persone HIV positive di n. 24 posti;
- pertanto, l’offerta complessiva sul territorio regionale a fine 2015 è di 91 posti residenziali e di 46 posti semiresidenziali;
Considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B) al citato decreto del Ministero della Sanità 13.09.1991 e risultano agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare;
Dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di persone provenienti da qualunque Azienda USL della Regione e, in subordine, dalle altre Regioni;
Dato atto inoltre che:
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che già siano inserite in strutture residenziali autorizzate per trattamenti da dipendenze patologiche ai sensi della propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 o in strutture residenziali con meno di 7 posti di cui alla propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000, gestite da Enti ausiliari, è possibile erogare le prestazioni sociosanitarie previste dall'allegato A) al citato D.M. Sanità del 13.09.1991, prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal sopraccitato D.M. 13.09.1991. In tal caso, la retta per l'attività di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli altri ospiti delle strutture di cui sopra;
- le Aziende USL interessate possono stipulare apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari che gestiscono strutture residenziali (comunità terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;
Richiamata la propria deliberazione n. 2137/2011 per la parte riferita all’ammontare delle rette applicate per l’anno 2012 per ogni giornata di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare, prestata ai malati di AIDS e patologie correlate;
Tenuto conto del contesto economico determinatosi a seguito delle manovre finanziarie degli ultimi anni, si ritiene necessario confermare gli importi delle rette medie giornaliere per ciascuna giornata di assistenza, secondo quanto previsto dalla richiamata propria deliberazione n. 2137/2011, come di seguito indicati:
EURO 100,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;
EURO 59,39 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;
EURO 67,13 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
Considerato che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato – prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta viene diminuita del 50%;
Dato atto che:
- per sostenere le spese organizzative e gestionali e al fine di consentire una migliore e più efficace pianificazione dell'assistenza da parte delle Aziende USL della Regione, con proprie precedenti deliberazioni si è stabilito di erogare un contributo giornaliero alle Aziende USL che assicurano l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS;
- con propria deliberazione n. 2069/1999 tale contributo è stato diversificato come di seguito specificato:
- per quanto riguarda l'attività di assistenza domiciliare EURO 10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun paziente;
- per quanto riguarda l'attività di assistenza presso casa alloggio e centro diurno EURO 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di ogni singola struttura, EURO 11,88 per i successivi posti fino a venti e EURO 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;
- in considerazione della pluralità dei soggetti che concorrono a realizzare l'attività gestionale e organizzativa di cui trattasi, le Aziende USL possono modulare l'eventuale quota di tale contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto stabilito nelle relative convenzioni;
Precisato che:
- per la mobilità tra Aziende USL della Regione, relativamente all’assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere all’addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;
- “per evitare l’insorgere di contestazioni è auspicabile che per tutti i servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni venga inviata una comunicazione alla USL di residenza del soggetto” ricoverato, cosi come stabilito dall’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ad oggi vigente;
- per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni, le strutture convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28.1.1997 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale. Anno 2002" e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l’anno di riferimento;
Atteso che:
- alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
- il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL verrà rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, all’Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002, n. 20 del 12.12.2003 e n. 3 del 22.02.2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
Ritenuto opportuno, come già stabilito con propria deliberazione n. 208/08, assegnare i finanziamenti per lo svolgimento delle attività di assistenza residenziale e semiresidenziale, oggetto della presente deliberazione, alle Aziende USL di residenza degli assistiti, così come previsto per l’assistenza domiciliare, mentre il finanziamento per le spese organizzative - relativamente all’assistenza erogata presso case alloggio e centri diurni - continua ad essere destinato alle Aziende USL ove tali strutture sono ubicate;
Rilevato che per quanto riguarda la rendicontazione delle spese, le Aziende USL regionali hanno provveduto a trasmettere al Servizio regionale competente le relazioni e rendicontazioni dei costi sostenuti nell’anno 2015 - verificate per regolarità e congruità dal medesimo Servizio - calcolati sulla base dei criteri indicati nella propria deliberazione n. 1561/2015, così come risultanti dalla Tabella n. 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di assegnare e concedere alle Aziende USL regionali, con riferimento all’assistenza per l’anno 2016, le risorse disponibili, pari a complessivi Euro 3.643.579,00, proporzionalmente alla spesa sostenuta rendicontata nell’anno 2015, come si evince dall’allegata Tabella n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamati:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario;
- propria deliberazione n. 2009/2014 recante "Finanziamento sanitario vincolato anno 2014: applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.lgs. 118/2011 - Variazione di bilancio", in esecuzione della quale, al fine di dare applicazione alle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., si è provveduto, tra l’altro, a registrare al n.5383 di impegno le risorse disponibili per complessivi Euro 3.643.579,00, a carico dei competente capitolo di bilancio 64283 "QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS (ART. 1, L. 5 GIUGNO 1990, N. 135) - MEZZI STATALI di cui di cui all’U.P.B. 1.5.1.2.18010 per l'esercizio finanziario 2014, quale quota del Fondo Sanitario Nazionale 2014 vincolata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, ed a rinviare a successivi atti l'esatta individuazione dei soggetti beneficiari del Servizio Sanitario Regionale e la quantificazione degli importi effettivi delle rispettive assegnazioni;
Richiamate altresì:
- la L.R. 15 novembre 2001, n.40, per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016) e s.m.;
- la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015 “Approvazione del Documento di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.i.;
Ritenuto che ricorrano tutti gli elementi di cui alla normativa contabile vigente e che pertanto col presente provvedimento possano essere assegnati e concessi alle Aziende individuate i finanziamenti rispettivamente spettanti;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6 del citato D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visti:
-la L.R. 26 novembre 2001 n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";
- la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 recante "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3 DLgs 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016 n. 66";
Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n.1521 del 28 ottobre 2013 concernente “Direttiva per l’applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
- n. 193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 LR 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore Generale "Sanità e Politiche Sociali";
- n. 628 del 29 maggio 2015 concernente "Riorganizzazione della Direzione Generale sanità e Politiche Sociali" e s.m.;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante.";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
Richiamate altresì le determinazioni:
- n. 7098 del 29 aprile 2016 recante "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 7267 del 29 aprile 2016 recante "Conferimento incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali professional nell'ambito della Direzione Generale Gestione, Sviluppo e Istituzioni";
Richiamate infine:
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” con particolare riferimento all’art.11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Considerato che sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Assistenza Territoriale, le iniziative oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente richiamate:
1. di prendere atto dell'Intesa n.33/CSR del 19 febbraio 2015 sancita in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che dispone la ripartizione del finanziamento alle Regioni per gli interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS, a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale 2014, ed assegna alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 3.643.579,00 per il trattamento domiciliare dei malati di AIDS;
2. di procedere al riparto ed alla assegnazione, per l'anno 2016, del finanziamento di cui al punto 1) che precede, nella misura risultante nella tabella di seguito riportata, per l’attività di assistenza extraospedaliera ai malati di AIDS residenti in Emilia-Romagna, come meglio esplicitato nelle Tabelle n.1 e n.2 allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto relative, rispettivamente, ai consuntivi finanziari per l’anno 2015 e ai finanziamenti che vengono assegnati e concessi per l'anno 2016:
Aziende USL |
Assegnazioni per l’anno 2016 in euro |
PIACENZA |
224.305,56 |
PARMA |
373.985,81 |
REGGIO EMILIA |
396.919,49 |
MODENA |
661.886,16 |
BOLOGNA |
943.291,82 |
IMOLA |
48.198,75 |
FERRARA |
192.704,20 |
ROMAGNA |
802.287,21 |
TOTALE |
3.643.579,00 |
3. di richiamare la propria deliberazione n.2009/2014, per le parti che dispongono in ordine alla quota di Fondo Sanitario Nazionale 2014 vincolata all'assistenza ai malati di AIDS di cui al cap. 64283 menzionato al successivo punto 4), nonché le conseguenti registrazioni contabili a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014 effettuate dai Servizi regionali competenti in applicazione delle disposizioni di cui all'art.20, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che la somma complessiva di Euro 3.643.579,00 di cui al punto 1) del presente dispositivo, è conservata a residuo del bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018, anno 2016, approvato con propria deliberazione n.2259/2015 e s.m.i., proveniente dal capitolo 64283 "QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS (ART. 1, L. 5 GIUGNO 1990, N. 135) - MEZZI STATALI di cui di cui all’U.P.B. 1.5.1.2.18010, del bilancio regionale per l’esercizio 2014, sul quale la stessa è stata registrata all’impegno 5383 con propria delibera n. 2009 del 22 dicembre 2014;
5. di dare atto che alle Aziende USL citate al punto 2) del presente dispositivo competono gli eventuali adempimenti per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche;
6. di dare atto che:
- alla liquidazione dei finanziamenti a favore delle Aziende USL specificate al precedente punto 2), provvederà con proprio atto formale il Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente, nonché della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm., ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione;
- agli altri adempimenti conseguenti l'Intesa 33/CSR del 19 febbraio 2015 provvederà il Servizio regionale Bilancio e Finanze;
7. di stabilire che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, poiché la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza sociosanitaria, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato – prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta venga diminuita del 50%;
8. di dare atto che, secondo quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2137/2011, viene riconosciuta la retta per il trattamento domiciliare anche ai malati di AIDS assistiti nelle strutture di cui alle proprie deliberazioni n. 26 del 17 gennaio 2005 e n. 564 dell’1 marzo 2000, punto 3) delle disposizioni generali;
9. di dare inoltre atto che, così come stabilito con precedenti proprie deliberazioni, viene attribuito alle Aziende USL, per l'attività di cui trattasi, un finanziamento per le spese organizzative e gestionali differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della struttura dove la stessa è erogata, come di seguito specificato:
- per quanto riguarda l'attività di assistenza domiciliare EURO 10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun paziente;
- per quanto riguarda l'attività di assistenza presso casa alloggio e centro diurno EURO 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di ogni singola struttura, EURO 11,88 per i successivi posti fino a venti e EURO 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;
10. di prendere atto delle convenzioni stipulate per l’anno 2015 dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato elencate in premessa;
11. di affidare alle Aziende USL ove ha sede la struttura residenziale e/o semiresidenziale il calcolo delle somme da liquidare alle strutture convenzionate, tenendo conto della effettiva occupazione dei posti letto, ovvero della non disponibilità degli stessi durante il periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture convenzionate;
12. di stabilire che, per l’attività a favore dei residenti della Regione Emilia-Romagna, le strutture residenziali e semiresidenziali provvedano, secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, alla fatturazione diretta nei confronti delle Aziende USL presso le quali hanno sede e con le quali sono convenzionate;
13. di stabilire che tali Aziende USL, secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione della somma corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate a favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di apposita relazione e documentazione;
14. di dare atto che, ferme restando le funzioni di vigilanza delle Aziende USL, i Comuni, ai sensi della L.R. n. 2 del 12.03.2003 e successive modifiche e della propria deliberazione n. 564 dell’01.03.2000, esercitano attività di vigilanza e controllo sulle strutture con cui sono state stipulate le relative convenzioni, anche avvalendosi delle Commissioni di esperti di cui al punto 6.2 della citata propria deliberazione n. 564/00;
15. di dare altresì atto che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della già citata propria deliberazione regionale n. 564/2000 e fatta salva un’eventuale diversa regolamentazione ai sensi della L.R. n. 2/03 e successive modifiche, può disporre controlli e verifiche sull’attività svolta dalle strutture in argomento - dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, avvalendosi delle citate Commissioni di esperti;
16. di dare inoltre atto che, sulla base di quanto stabilito con propria deliberazione n. 208/08, i finanziamenti per le attività di assistenza residenziale e semiresidenziale assegnati con il presente provvedimento sono erogati, così come già previsto per l’assistenza domiciliare, alle Aziende USL di residenza degli assistiti, mentre il finanziamento per le spese organizzative - relativamente all’assistenza erogata presso case alloggio e centri diurni - continua ad essere destinato alle Aziende USL ove tali strutture sono ubicate;
17. di stabilire che per l’attività di assistenza residenziale e semiresidenziale vige l’obbligo economico, per la mobilità infra-regionale tra la struttura convenzionata e l’Azienda USL di residenza, di provvedere al relativo addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all’anno di riferimento;
18. di dare atto che il recupero delle rette per l’assistenza a soggetti residenti in altre Regioni viene effettuato dalle strutture convenzionate tramite fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997, dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale e infra-regionale. Anno 2002” e sulla base delle rette stabilite per l’anno di riferimento;
19. di dare inoltre atto che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL viene rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza, alla Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002, n. 20 del 12/12/2003 e n. 3 del 22/2/2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
20. di stabilire che le Aziende USL, entro il mese di febbraio 2017, provvedano ad inviare al Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare la specifica rendicontazione e relazione per documentare analiticamente l’assistenza prestata a domicilio, presso case alloggio e centri diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno 2016;
21. di stabilire inoltre che, tenuto conto del contesto economico determinatosi a seguito delle manovre finanziarie degli ultimi anni, si ritiene necessario confermare le rette medie giornaliere vigenti per l’assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, di cui alla propria deliberazione n. 2137/2011, come di seguito indicate:
EURO 100,71 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;
EURO 59,39 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;
EURO 67,13 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;
22. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7° comma, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
23. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
24. di pubblicare il presente atto deliberativo e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).