n.86 del 08.06.2011 periodico (Parte Seconda)
Presa d'atto del nuovo assetto di posti della struttura "Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale" accreditata con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 9247/08
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;
Richiamati:
- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;
- la propria determinazione n. 9247 del 4 agosto 2008 con la quale viene concesso l’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Nuovo villaggio del fanciullo Sede centrale”, ubicata in Via 56 Martiri n. 79, Ravenna, gestita dall’ente “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo onlus-ong”, con sede legale in Ravenna, Via 56 Martiri n. 79, per una ricettività complessiva di 35 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa e 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa;
Acquisita la nota del 1/9/2010 pervenuta a questa Amministrazione in data 9/9/2010 con protocollo n. 2010.0220810, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale rappresentante di “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo onlus-ong”, chiede l’accreditamento del nuovo assetto di posti della struttura “Nuovo villaggio del fanciullo sede centrale”, con la trasformazione di 25 posti residenziali già accreditati in tipologia pedagogico-riabilitativa in 25 posti residenziali in tipologia terapeutico-riabilitativa;
Acquisita la nota del 13/3/2011 pervenuta a questa Amministrazione in data 15/3/2001 con protocollo n. 2011/68407 agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale rappresentante di “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo onlus-ong”, dichiara il mantenimento dei requisiti di accreditamento già verificati nel nuovo assetto di posti;
Preso atto che tale trasformazione di posti non modifica il numero complessivo di posti accreditati e le tipologie di trattamento erogate per le quali la struttura è stata accreditata;
Considerato che la trasformazione di 25 posti residenziali da tipologia pedagogico-riabilitativa a tipologia terapeutico-riabilitativa della struttura “Nuovo villaggio del fanciullo sede centrale” rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso, come attestato dalla nota trasmessa a questa Amministrazione dalla Direzione del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Ravenna, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;
Vista la relazione in ordine alla presa d’atto del nuovo assetto di posti della struttura “Nuovo villaggio del fanciullo sede centrale”, realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, inviata con protocollo n. NP/2011/0003550 del 22 marzo 2011, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;
Dato atto che ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della L.R. 34/98;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, dott.ssa Mila Ferri;
determina:
1) di prendere atto che il nuovo assetto di posti della struttura per soggetti dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Nuovo villaggio del fanciullo sede centrale”, accreditata con propria determinazione n. 9247 del 4 agosto 2008, ubicata a Ravenna, Via 56 Martiri n. 79, gestita dall’ente Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo onlus-ong è il seguente:
- 10 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa;
- 40 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa
;
2) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R. 4/08 la durata dell’accreditamento della struttura “Nuovo Villaggio del Fanciullo sede centrale”, concesso con la citata determinazione 9247/08, è di quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
3) di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione 9247/08;
4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.