n.57 del 03.03.2021 periodico (Parte Seconda)
Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di incremento della capacità fusoria di piombo da 3,6 a 14,4 t/giorno nel comune di Castel Bolognese (RA), Via Maestri del Lavoro n. 90, proposto dalla Società Comecer S.p.A.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
per le ragioni espresse in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 21/1/2021 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intendono sinteticamente richiamate:
a) di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “di incremento della capacità fusoria di piombo da 3,6 a 14,4 t/giorno” proposto dalla società Comecer Spa localizzato in comune di Castel Bolognese (RA), Via Maestri del Lavoro n.90, costituito dalla determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L.R. n. 4/2018;
b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:
- la ditta presenti ad ARPAE, entro il 31/12/2021, la valutazione relativa alla gestione del filtro assoluto che si intende installare sul futuro punto di emissione E1 (E1+E9) con indicazione delle verifiche per la manutenzione e la sostituzione dello stesso. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
- fino a quando non verrà modificato il camino E1 secondo lo stato di progetto l’attività produttiva dalla Società Comecer non potrà essere incrementata; per il punto di emissione E1 modificato, dovrà essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni la data prevista per la messa in esercizio. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
- entro il 31/12/2021 dovrà essere presentato ad ARPAE un cronoprogramma relativo alla sostituzione di tutti i bruciatori con bruciatori a bassa emissione di NOx (o altra soluzione meno impattante rispetto all’assetto attuale), la cui completa sostituzione (o attuazione di altra soluzione meno impattante rispetto all’assetto attuale) dovrà essere conclusa entro il 31/12/2023. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
- di effettuare un monitoraggio olfattometrico a seguito della modifica di progetto e della messa a regime dell’impianto, predisponendo ed inoltrando ad ARPAE una relazione tecnica di livello 2 sulla base di quanto indicato nella Determina n. 426 del 18/5/2018 della Direzione Tecnica di ARPAE eseguendo:
- a. n. 2 campionamenti al camino relativo ai forni fusori (E1), al fine di rilevare e quantificare l’eventuale presenza di odori;
- b. studio di impatto odorigeno condotto mediante modello matematico di simulazione delle ricadute al suolo, redatto seguendo i criteri indicati dall'All. 1 della D.G.R. Lombardia n. 3018/2012.
La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
- dovranno essere effettuati campionamenti secondo le modalità operative previste per le acque reflue industriali (scarichi parziali) nei punti di campionamento: pozzetto S.1.1, rubinetto “addolcitori taglio”, rubinetto “addolcitore UTA”, rubinetto “spurgo compressori”, rubinetto “torre evaporativa”, come previsto nella determina di AIA allegata al presente PAUR. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
- le uniche sorgenti sonore attive in periodo notturno dovranno essere la torre evaporativa (S13 e S14) e il locale compressori (S9), il ricambio aria locale compressori (S21); tutte le altre dovranno essere attive unicamente in TR diurno (06-22). La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
- durante le lavorazioni e l’attivazione delle sorgenti sonore interne al capannone, i portoni dovranno essere mantenuti chiusi. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
- nel caso in cui gli edifici R4 e R4 bis vengano ristrutturati e recuperati ai fini abitativi dovranno essere attuati gli interventi di bonifica acustica previsti nel progetto al capitolo “Rumore” dello Studio di Impatto Ambientale – Integrazioni del 02/10/2020, apportando i seguenti abbattimenti acustici alle sorgenti sonore responsabili dei superamenti:
- per R4: S16 - Camino emissione E21 “Sbavatrice” – Attenuazione richiesta 10 dB;
- b. per R4 bis: S1 - Ventilatore emissione E3 “Saldatura” - Attenuazione richiesta 5 dB; S5 - Ventilatore emissione E19 “Saldatura 2” - Attenuazione richiesta 10 dB; S6 - Camino emissione E19 “Saldatura 2” - Attenuazione richiesta 10 dB; S16 - Camino emissione E21 “Sbavatrice” - Attenuazione richiesta 10 dB.
La verifica di ottemperanza spetta all’Unione della Romagna Faentina e ad ARPAE di Ravenna;
- alla realizzazione delle opere di bonifica previste al punto 8 dovrà essere verificato il rispetto del limite di immissione differenziale ai ricettori R4 e R4 bis in TR diurno e notturno, in corrispondenza del punto più esposto. Le verifiche dovranno essere effettuate durante la conduzione degli impianti a massimo regime e nel momento con tutte le sorgenti attive. In caso di esito non conforme alla normativa vigente, lo stesso dovrà essere comunicato ad ARPAE e dovranno essere previste e realizzate ulteriori opere di mitigazione acustica. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
nel caso di nuova installazione, modifiche o potenziamenti delle sorgenti sonore deve essere effettuata una Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, seguendo i criteri della D.G.R. n. 673/2004, in aggiornamento all’Allegato 6 “Documentazione di impatto acustico” e 3C “Planimetria delle sorgenti sonore”. Gli elaborati dovranno essere inviati tempestivamente ad ARPAE di Ravenna ed all’Unione della Romagna Faentina. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
dovranno essere rispettati sempre i valori limite previsti dalla normativa e dai piani di zonizzazione acustica vigenti a livello comunale. Qualora si rilevino superamenti, dovrà essere adottato e trasmesso ad ARPAE e all’Unione della Romagna Faentina un piano di risanamento acustico ai sensi della L.R. n. 15/2001, come previsto all’art. 9 “Piano di risanamento delle imprese”. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
gli elaborati relativi ai monitoraggi e alle valutazioni di impatto acustico dovranno essere depositati presso lo stabilimento a disposizione dell’organo di controllo. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
i materiali di scarto prodotti dallo stabilimento dovranno essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti prodotti dovranno essere rendicontati nei registri di carico/scarico, formulari e caratterizzazioni, ed essere consegnati a ditte esterne autorizzate per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
le aree di deposito di rifiuti dovranno essere realizzate e gestite ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e dovranno essere opportunamente perimetrate ed individuate insitu mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica e chiara indicazione e ripartizione per codice rifiuto (EER); tali depositi dovranno essere nettamente e fisicamente separati dai depositi materie prime/prodotti. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
le operazioni di deposito e movimentazione dei rifiuti dovranno essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse. I rifiuti dovranno essere gestiti secondo le buone tecniche, in particolare il loro stoccaggio/deposito non dovrà generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque in conformità a quanto previsto dalle procedure gestionali previste dalla MTD. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
la classificazione, gestione e documentazione (registri di carico/scarico, formulari e caratterizzazioni) dei rifiuti dovrà avvenire secondo i criteri della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Tutta la documentazione dovrà essere a disposizione delle autorità di controllo presso lo stabilimento. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
la ditta aggiorni e trasmetta ad ARPAE una nuova Pre-relazione di Riferimento ai sensi del D.M. Ambiente 15 aprile 2019, n. 95 ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che modificano quanto dichiarato nel Pre-Relazione agli atti del presente procedimento. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
con frequenza annuale deve essere registrato il consumo delle sostanze classificate pericolose ai sensi del D.M. Ambiente 15 aprile 2019, n. 95. Tutta la documentazione dovrà essere a disposizione delle autorità di controllo presso lo stabilimento. La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;
c) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato al punto 4 della parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e alla gestione del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Provvedimento di Valutazione di impatto ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 21/1/2021 e che costituisce l’Allegato 1;
2. Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. n. 21/2004, n. DET-AMB-2021-313 del 25/1/2021 rilasciato da ARPAE SAC di Ravenna e che costituisce l’Allegato 2;
d) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
e) di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla presente delibera decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società COMECER S.p.A.;
h) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: ARPAE di Ravenna, AUSL della Romagna, Unione della Romagna Faentina - Servizio Programmazione Ambientale ed Energia e Provincia di Ravenna;
i) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione;
j) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
k) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
l) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.