n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio Privato Kinesis di Piacenza - revoca dell'accreditamento istituzionale, già concesso con la propria determinazione n. 5560/2009, per l'attività di Ostetricia e Ginecologia
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prendere atto della dichiarazione di volontà del Legale rappresentante del Poliambulatorio Privato Kinesis, Via Millo 26, Piacenza, di cessazione dell'attività di Ostetricia e Ginecologia, per cui la struttura di che trattasi era stata precedentemente accreditata con proprio atto n. 5560/2009, espressa contestualmente alla domanda di rinnovo dell'accreditamento pervenuta per il tramite dell'Azienda USL di Piacenza il 16/5/2013;
2) di revocare, per le motivazioni già espresse, l’accreditamento dell'attività di Ostetricia e ginecologia a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
3) di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione n. 5560/2009;
4) di stabilire che l’accreditamento già concesso, esclusa l'attività di Ostetricia e ginecologia revocata al precedente punto 2), per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):
- Fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Neurologia;
- Dietologia ed alimentazione (malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia e MOC;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1311/2014 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2016, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/ rinnovi;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7) di dare atto che, ai sensi del DLgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.