n. 127 del 18.07.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al nuovo progetto di impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi di Via Ambrosoli, 3 in località Barco, nel comune di Bibbiano, presentato dalla ditta RAR - Reggiana Ambiente & Recuperi. Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs. 16 gennaio 2008, n.4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Nuovo impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi” presso la sede della Ditta RAR - Reggiana Ambiente & Recuperi srl. di Via Ambrosoli, 3, in località Barco, nel comune di Bibbiano (RE), da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

b. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;

c. in fase autorizzativa la Ditta dovrà fornire agli Enti territorialmente competenti, maggiori dettagli e/o specifiche circa:

  • le caratteristiche strutturali e le modalità gestionali dei box e delle relative coperture nelle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’attività, anche al fine di valutare l’eventuale dilavamento ad opera delle acque meteoriche;
  • la rete aziendale fognaria delle acque bianche: se confluisce in pubblica fognatura mista, oppure nella rete pubblica acque bianche;
  • i materiali e le caratteristiche di impermeabilità della superficie dell’area cortiliva;
  • il funzionamento del sistema di abbattimento delle polveri tramite nebulizzazione di acqua previsto in alcune aree all’interno del capannone e modalità di gestione;
  • i motivi per cui la messa in riserva è classificata come R13 e non R12;

d. la quantità di rifiuti e di materie prime istantaneamente stoccate nell’impianto in oggetto dovrà essere funzionale alle attività di recupero e la potenzialità produttiva complessiva sarà di 50.000 t/a per i rifiuti a base cartacea e di 7.000 t/a per gli imballaggi in plastica;

e. ad inizio attività venga effettuato, con opportuna sollecitudine, il cosidetto “collaudo acustico” consistente nella verifica dei livelli sonori (assoluti e differenziali) effettivamente presenti, così come previsto dall’art. 5, comma 3 della DGR 673/04; qualora da tali accertamenti fonometrici emerga il superamento dei limiti di legge, si dovrà provvedere, nell’immediato, ad attuare opportune opere di mitigazione, procedendo ad un nuovo accertamento metrologico dei livelli sonori; i risultati della succitata rilevazione fonometrica dovranno essere inoltrati ad ARPA - Sez.Prov.le di Reggio Emilia, al Comune di Bibbiano ed alla Provincia di Reggio Emilia;

f. le verifiche in fase di accettazione dei rifiuti devono garantire non vengano sottoposti a recupero rifiuti pericolosi;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, tra cui quelli relativi alla normativa in materia di prevenzione incendi;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta RAR - Reggiana Ambiente & Recuperi srl.; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Bibbiano; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL - Distretto di Reggio Emilia-Montecchio Emilia;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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