n.347 del 30.10.2019 periodico (Parte seconda)
Concorso finanziario regionale agli enti locali ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (articoli 19 e 68), di seguito denominata “Agenzia”;
In particolare, nel percorso di riordino, si evidenziano:
- la delibera di Giunta regionale n. 2278 del 21/12/2015 ”Riorganizzazione in seguito alla riforma del sistema di governo regionale e locale”;
- la delibera di Giunta regionale del 28 aprile 2016, n. 622 e la delibera Giunta regionale dell’11 luglio 2016, n. 1107, con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data del 1/5/2016 e del 01/08/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia;
- la delibera di Giunta regionale del 16 maggio 2016, n. 712, contenente le prime disposizioni da applicare agli interventi in corso di realizzazione o già programmati alla data del 1/5/2016, con esclusione degli interventi previsti in programmi e ordinanze connessi a situazioni di emergenza e finanziati attraverso contabilità speciali aperte presso la Banca d’Italia, stante l’obbligo di adempiere alle norme impartite in tali atti;
Evidenziate inoltre:
- la propria deliberazione del 24 giugno 2013 n. 839 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;
- la propria deliberazione del 27 luglio 2015, n. 1023 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e ss.mm.ii. ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;
Richiamata la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito “Agenzia”) ed in particolare:
- § l’art. 8, il quale prevede:
al comma 1 che al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
Al comma 2 che, sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2;
Al comma 3 che il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale;
Al comma 4 che, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza;
- § l'art. 9, il quale prevede:
al comma 1 che, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato, finalizzandoli al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti:
al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;
al comma 3 che l'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;
- § l'art. 10 il quale prevede:
al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
al comma 2 che, qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni;
- § l'art. 24 comma 1, il quale prevede che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;
f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;
Richiamata la propria deliberazione del 26/3/2007, n. 388 “Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005” e successiva propria delibera del 8/9/2008 n. 1343 “Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2005 approvata con propria deliberazione n. 388/2007”;
Premesso che nella notte di venerdì 9 agosto, circa alle ore 01.00, si è sviluppato un incendio presso il magazzino della ditta LOTRAS System, a Faenza in via Deruta n. 7 e che tale incendio è diventato ben presto di grosse proporzioni, creando problemi di inquinamento atmosferico ed al reticolo idrico;
Considerato che tale fenomeno, anche se di origine antropica e riferibile ad un’unica struttura, ha interessato un capannone di superficie pari a circa 20.000 mq ed ha indotto nell’ambiente circostante importanti effetti richiedendo l’intervento di tutto il sistema locale di protezione civile secondo diverse competenze;
Considerato altresì che l’evento, oltre alla distruzione completa del capannone della ditta Lotras System srl, ha determinato effetti immediati quali l’interruzione della viabilità locale, l’interruzione della linea ferroviaria Faenza-Ravenna-Lavezzola, danneggiamento della linea elettrica alta tensione di Terna rete Italia spa, interessamento della rete fognaria da parte degli inquinanti prodottisi (materiale presente nel capannone e materiale estinguente), l’inquinamento di circa 7,5 km di canali della rete consortile di bonifica. Tutto ciò oltre agli immediati disagi per la popolazione (residente e lavorativa) di tutto il comparto prossimo al luogo dell’evento.
Dato atto che, a seguito dell’evento, il sito è stato posto sotto sequestro giudiziario con provvedimento della Procura della Repubblica di Ravenna al fine di acquisire gli elementi di prova in ordine alle cause dell’incendio ed accertare le responsabilità in merito ai danni, anche di carattere ambientale, arrecati;
Considerato che i territori limitrofi ai canali della rete consortile di bonifica, prossima all’area dell’incidente, sono stati interessati dal transito del materiale inquinante, con conseguenti interruzioni dei prelievi d’acqua ai fini irrigui;
Riconosciuta la necessità di ridurre il rischio che il materiale inquinante potesse interessare su larga scala la rete dei canali del Consorzio di Bonifica e raggiungesse il mare Adriatico;
Rilevata l’esigenza di misure urgenti, anche di carattere provvisionale, per la salvaguardia dell’ambiente e della pubblica incolumità in concomitanza con le attività di spegnimento dell’incendio con azioni di contenimento del materiale oleoso e dei liquidi derivanti dall’attività di spegnimento dell’incendio sia nei canali del Consorzio sia nel comparto industriale, con operazioni di trasporto, stoccaggio provvisorio e trattamento/bonifica dei rifiuti liquidi prodottisi, con l’allestimento di un presidio per il pompaggio delle acque inquinate in caso di forti piogge e successiva realizzazione di una derivazione provvisoria (bypass), con l’intercettazione e chiusura della rete fognaria al fine di evitare che gli inquinanti arrivassero al depuratore (la cui funzionalità deve essere preservata), con la messa fuori servizio del tratto di linea elettrica alta tensione e utilizzo di un sistema di by-pass per garantire le forniture nella zona;
Considerato che il Comune di Faenza (RA), unitamente all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nell’ambito delle attività per il superamento delle emergenze ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. ha individuato gli interventi urgenti e di somma urgenza sopra decritti quantificati complessivamente in € 1.000.000,00;
Vista la propria deliberazione GPG/2019/1560 con la quale è stata disposta una variazione di bilancio al fine di trasferire all’ Agenzia regionale la quota di 1.000.000,00 di euro finalizzato al trasferimento al Comune di Faenza, per il superamento della criticità sopra descritta;
Considerato che tra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il finanziamento al Comune di Faenza (RA) per la somma complessiva di € 1.000.000,00 per la realizzazione delle misure urgenti, anche di carattere provvisionale, per la salvaguardia dell’ambiente e della pubblica incolumità, dando atto che il Comune medesimo è tenuto a restituire a questa Agenzia le somme eventualmente recuperate con azione di rivalsa nei confronti dei soggetti la cui responsabilità in merito all’accaduto risulterà accertata;
Dato atto che la somma anzidetta, programmata come provvedimento atto a fronteggiare le numerose situazioni di criticità sopra citate, troverà copertura finanziaria sulle disponibilità del Bilancio finanziario gestionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nell’esercizio 2019, subordinatamente al trasferimento di tale importo da parte regionale;
Dato atto che all’attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;
Richiamate:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n° 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n° 25 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)”;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n° 26 del 28/12/2017 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021”;
- la determinazione n. 4496 del 4 dicembre 2018 “Adozione del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021;
- la determinazione n. 4500 del 4 dicembre 2018 “Adozione bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;
- la propria deliberazione n. 2233 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021”;
- la propria deliberazione n. 1317 del 29 luglio 2019 “Approvazione assestamento - provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2019-2021”;
- La propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera pagina 8 di 32 450/2007”, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- La propria deliberazione del 24 luglio 2017, n. 1129 “Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
Richiamate:
- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ.mod.;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
- la propria deliberazione del 28 gennaio 2019, n. 122 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”
- le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016, 2123/2016 e n. 1059/2018;
- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017, recante “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, rinnovata con delibera n. 1059/2018, con cui si è provveduto a nominare il dott. Maurizio Ricciardelli, dirigente regionale di ruolo, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le strutture della Giunta regionale e dei relativi Istituti e Agenzie, di cui all’art. 1, comma 3 bis lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la determinazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019 con la quale sono state definite le “DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO REGIONALE PROGRAMMATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 L.R. 1/2005”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare il concorso finanziario regionale, per il tramite dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 a favore del Comune di Faenza (RA) ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., quale contributo finalizzato alle misure necessarie per la gestione dell’emergenza, per tutelare l’incolumità pubblica, per la salvaguardia ambientale e per il rientro alle normali condizioni di vita;
- che la somma di € 1.000.000,00, stanziata sul pertinente capitolo del bilancio regionale verrà trasferita all’Agenzia regionale, con successivo provvedimento del dirigente competente;
- di stabilire che il comune di Faenza è tenuto a restituire all’Agenzia le somme eventualmente recuperate con azione di rivalsa nei confronti dei soggetti la cui responsabilità in merito all’accaduto risulterà accertata;
- di stabilire che all'attuazione delle attività ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;
- di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari del concorso finanziario urgente disposto con la presente deliberazione dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.