n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione convenzione tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e SAER - Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna Servizio regionale del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per collaborazione alla ricerca e attività tecnico scientifiche ed informative per la reciproca collaborazione in attività di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la Legge 24/02/1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” ed in particolare gli articoli 6, 11 e 12 che dispongono che per l’attuazione delle attività di Protezione Civile le strutture Nazionali e locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che, identificano il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico tra le Strutture Operative Nazionali di Protezione Civile, e delineano ruoli e responsabilità dei soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con riferimento anche alle Regioni;

Viste le Leggi nn. 91/1963, 162/1992, 776/1985 mediante le quali vengono individuati i compiti e i provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, relativi all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

Considerato pertanto che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, nell’ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;

Visto il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 379 del 24 marzo 1994: “Regolamento recante norme sui volontari del Soccorso Alpino e Speleologico”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194: "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"; 

Vista la Legge regionale 7/2/2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile", ed in particolare gli articoli 1, 4, 14, 15, 20 e 23 che delineano il sistema regionale di protezione civile e regolano, tra l’altro, i rapporti tra la Regione e le sue strutture ed i soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all’art. 11 della sopracitata Legge n. 225/1992; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e succ. modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile” che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;

Visti la Legge n. 18 febbraio 1992 n. 162, il D.M. del 3 dicembre 1976 e la Legge n. 249/1997 e s.m.i. relative all’organizzazione e gestione delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

Vista la Legge n. 74/2001 “Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico” mediante la quale viene riconosciuto il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

Considerato che ai sensi dell’art. 8 comma 5 ter della Legge 27 febbraio 2009 n. 13, ai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico impiegati in attività di protezione civile, si applicano le disposizioni e i benefici di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti diversi;

Considerato che in data 18 marzo 1993 viene istituito il Servizio Regionale Emilia-Romagna - SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna”, quale articolazione territoriale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dotato di propria personalità giuridica autonoma e statuto in data 20 ottobre 1994;

Rilevato che il SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS ai sensi della Legge n. 74/01, è convenzionato con l’AUSL di Bologna per la cogestione dei servizi di soccorso ed elisoccorso, coordinati per tramite del 118 di Bologna, attraverso specifici protocolli operativi approvati ai sensi del D.P.R. del 27 marzo 1992;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005” mediante la quale viene disposto che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. 1/2005 provvede il Direttore dell'Agenzia regionale in conformità ad uno schema-tipo previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Considerato che l’assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna e delle altre strutture componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;

Considerato che la specifica e riconosciuta qualificazione tecnico-operativa del SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS, componente fondamentale del sistema di protezione civile, la identifica come struttura idonea a fornire il necessario supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature, alle strutture regionali di protezione civile durante le fasi di emergenza e soccorso relative ad eventi di protezione civile connessi a calamità naturali, in ambienti ostili ed impervi del territorio regionale;

Ritenuto pertanto necessario e funzionale dare corso alla sottoscrizione di una Convenzione di durata triennale, che disciplini i rapporti di reciproca collaborazione in relazione alle precitate attività, da redigere e sottoscrivere secondo lo schema approvato con il presente atto, in allegato “A”;

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione anzidetto, riportato nell’Allegato “A” del presente atto come sua parte integrante e sostanziale);

Vista la propria Deliberazione n. 1080 del 30/7/2012, con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile nella persona del Dott. Maurizio Mainetti;

Ritenuto di autorizzare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile a procedere alla sottoscrizione di una convenzione con il SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS, nell’ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema di Convenzione approvato dalla Giunta e allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la delibera n. 65 del 24/01/2011 recante “Revisione di disposizioni organizzative relative all’Agenzia di Protezione civile” con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, ad aggiornare le “Modalità di raccordo fra l’Agenzia regionale Protezione civile e le Direzioni generali e le forme di indirizzo e controllo, da parte della Giunta regionale, sull'attività e sulla gestione dell'Agenzia regionale di Protezione civile”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1023 del 27 luglio 2015 con la quale la Giunta ha approvato “le modifiche al regolamento di organizzazione e contabilità adottate con determina n.535 del 2015 dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione civile, politiche ambientali e della montagna”;

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

b) di approvare lo schema di Convenzione, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS, per la reciproca collaborazione in attività di protezione civile

c) di dare atto che ai sensi L.R. 26 novembre 2001, n. 43 nonché delle proprie deliberazioni n. 652/2007 e n. 1080/2012, il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà alla sottoscrizione della Convenzione di cui all’Allegato A;

d) di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

SCHEMA CONVENZIONE

tra Regione Emilia-Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e SAER - Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna Servizio Regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per la reciproca collaborazione in attività di protezione civile

Vista la Legge 24/2/1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” ed in particolare gli articoli 6, 11 e 12 che dispongono che per l’attuazione delle attività di Protezione Civile le strutture Nazionali e locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che, identificano il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico tra le Strutture Operative Nazionali di Protezione Civile, e delineano ruoli e responsabilità dei soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con riferimento anche alle Regioni;

Viste le Leggi nn. 91/1963, 162/1992, 776/1985 mediante le quali vengono individuati i compiti e i provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, relativi all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; 

Considerato pertanto che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, nell’ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;

Visto il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 379 del 24 marzo 1994: “Regolamento recante norme sui volontari del Soccorso Alpino e Speleologico”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194: "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"; 

Vista la Legge regionale 7/2/2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile", ed in particolare gli articoli 1, 4, 14, 15, 20 e 23 che delineano il sistema regionale di protezione civile e regolano, tra l’altro, i rapporti tra la Regione e le sue strutture ed i soggetti componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all’art. 11 della sopracitata Legge n. 225/1992; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e succ. modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile” che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;

Visti la Legge n. 18 febbraio 1992 n. 162, il D.M. del 3 dicembre 1976 e la Legge n. 249/1997 e s.m.i. relative all’organizzazione e gestione delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

Vista la Legge n. 74/2001 “Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico” mediante la quale viene riconosciuto il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

Considerato che ai sensi dell’art. 8 comma 5 ter della Legge 27 febbraio 2009 n. 13, ai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico impiegati in attività di protezione civile, si applicano le disposizioni e i benefici di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti diversi;

Considerato che in data 18 marzo 1993 viene istituito il Servizio Regionale Emilia-Romagna - SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna”, quale articolazione territoriale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dotato di propria personalità giuridica autonoma e statuto in data 20 ottobre 1994;

Rilevato che il SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS ai sensi della Legge n. 74/01, è convenzionato con l’AUSL di Bologna per la cogestione dei servizi di soccorso ed elisoccorso, coordinati per tramite del 118 di Bologna, attraverso specifici protocolli operativi approvati ai sensi del D.P.R. del 27 marzo 1992;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005” mediante la quale viene disposto che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. 1/2005 provvede il Direttore dell'Agenzia regionale in conformità ad uno schema-tipo previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale; 

Considerato che l’assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna e delle altre strutture componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile; 

Considerato che la specifica e riconosciuta qualificazione tecnico-operativa del SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS, componente fondamentale del sistema di protezione civile, la identifica come struttura idonea a fornire il necessario supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature, alle strutture regionali di protezione civile durante le fasi di emergenza e soccorso relative ad eventi di protezione civile connessi a calamità naturali, in ambienti ostili ed impervi del territorio regionale;

Ritenuto pertanto necessario e funzionale dare corso alla sottoscrizione di una Convenzione di durata triennale, che disciplini i rapporti di reciproca collaborazione in relazione alle precitate attività;

TRA

Regione Emilia-Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ( di seguito denominata Agenzia ), rappresentata dal Dott. Maurizio Mainetti, Direttore dell’Agenzia medesima, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani 6,

E

Il SAER “Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS ( di seguito denominato SAER-CNSAS ), rappresentato dal Sig. Danilo RIGHI, Presidente Regionale del SAER medesimo, domiciliato per la carica in Castelnovo né Monti (RE), Via dei Partigiani 3/A, 

Si conviene e si stipula la presente 

CONVENZIONE 

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

La presente convenzione ha come obiettivo la creazione di un rapporto di reciproca collaborazione tra l’Agenzia e il SAER-CNSAS,al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna, nelle fasi di emergenza e soccorso relative ad eventi di protezione civile connessi a calamità naturali, in ambienti ostili ed impervi del territorio regionale.

Le parti attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio regionale delle forze (uomini, mezzi, materiali)di cui sono istituzionalmente dotate. 

Art. 2

(Rapporti di collaborazione - Programmi Operativi Annuali) 

I rapporti di collaborazione potranno anche essere attuati mediante la definizione, d’intesa tra le parti, di specifici Programmi Operativi Annuali ( detti POA ), che:

- potranno contenere, anche per stralci tematici, le relative dettagliate modalità di organizzazione e attuazione;

- verranno adottati dall’Agenzia con propri atti amministrativi, che potranno eventualmente definire ed impegnare eventuali oneri finanziari di attuazione, a carico dell’Agenzia stessa e definirne le procedure di applicazione,

- potranno essere riferiti alle seguenti attività:

a) collaborazione, coordinamento e comunicazione in ambito di prevenzione, previsione e superamento delle fasi di allerta, di emergenza e soccorso relative ad eventi di protezione civile connessi a calamità naturali, in ambienti ostili ed impervi del territorio regionale, anche mediante la messa a disposizione delle risorse ( uomini, mezzi, attrezzature ) del SAER-CNSAS, in collaborazione ed interazione con le altre strutture operative, statali e non, componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

b) collaborazione per la definizione congiunta delle modalità di partecipazione del SAER-CNSAS con propri uomini, mezzi, ed attrezzature, allo svolgimento di esercitazioni, e/o altre attività formative ed informative, promosse dall’Agenzia, articolate anche per simulazioni di emergenza, per corsi teorico-pratici, e per esposizioni dimostrative, con la presenza contestuale anche di altre strutture operative, statali e non, componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

c) collaborazione per la definizione congiunta delle modalità di condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure, concordemente definite, di accesso e di utilizzo dei sistemi;

d) collaborazione per la definizione congiunta delle modalità d’implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni per il miglioramento dei collegamenti in situazioni di emergenza e crisi;

e) collaborazione per la definizione di procedure operative atte al miglioramento dell’efficacia delle modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti, in previsione e/o in occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile 

Art. 3

(Oneri)

Ogni onere finanziario ed economico derivante dalle attività di cui alla presente convenzione, anche connesso all’impiego, utilizzo e gestione di personale, mezzi, attrezzature e materiali afferenti il SAER, è attribuito allo stesso SAER, fatta eccezione per le attività specificamente definite nei POA che, per natura e tipologia di spesa, possano prevedere specifici oneri a carico dell’Agenzia.

Previa iscrizione del SAER-CNSAS all’elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, potranno restare a carico del bilancio dell’Agenzia gli oneri relativi ai soli rimborsi per la partecipazione del SAER-CNSAS con propri uomini, mezzi, ed attrezzature, alle attività di cui all’art. 2 della presente Convenzione, esclusivamente nella quota eccedente quanto non eventualmente ricompreso in altre forme di finanziamento, contributo, rimborso o recupero previsto dalla normativa vigente per la medesima attività.

Art. 4

(Comitato Tecnico)

Al fine del monitoraggio, della gestione ed amministrazione dei contenuti, dei rapporti di collaborazione e delle attività previste e disciplinate dalla presente Convenzione, è istituito un Comitato Tecnico, composto da almeno due Dirigenti / Funzionari per parte.

L’Agenzia, avuta specifica comunicazione da parte della controparte in merito ai nominativi della componente del Comitato Tecnico, ed individuati i nominativi dei componenti in propria quota, provvederà all’emanazione di specifico atto amministrativo di nomina.

Il Comitato Tecnico potrà procedere periodicamente sia alla verifica congiunta dei risultati ottenuti in applicazione dei contenuti della Convenzione stessa e degli eventuali POA, sia all'individuazione degli obiettivi da conseguirsi nel corso dei periodi successivi, anche mediante definizione di eventuali specifici POA. 

Art. 5

 (Modifiche e durata della convenzione)

La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve eventuali proroghe e/o rinnovi. 

Le parti procederanno periodicamente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all’individuazione degli obbiettivi da conseguire nel corso della durata della convenzione.

Le parti potranno, in pieno accordo, decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti della presente Convenzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti fatte salve le necessarie relative approvazioni della Giunta Regionale.

 Art. 6

 (Trattamento dati personali) 

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù della presente Convenzione, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ciascuna parte è responsabile, per i dati di rispettiva competenza, del trattamento degli stessi.

Art. 7

(Registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha interesse alla registrazione. 

Bologna, lì (data firma digitale)

p. Regione Emilia-Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

 ___________________________________

Il Direttore Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

firmato digitalmente

(Maurizio Mainetti) 

p. Il SAER “ Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna” - CNSAS

___________________________

Il Presidente pro-tempore

firmato digitalmente

(Danilo Righi)

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