n.79 del 20.03.2019 periodico (Parte Seconda)
Reg. (UE) 1308/2013 - Regolamenti (UE) 2017/891 e 2017/892 - Requisiti di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei programmi operativi per i nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio della regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare:
- la Sezione 3 “Aiuti nel settore degli ortofrutticoli”, artt. 32 e seguenti, relativi agli aiuti finanziari dell'Unione, che possono “essere concessi alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, nell’ambito di una Strategia Nazionale comprendente anche la relativa Disciplina ambientale, alle condizioni adottate dalla Commissione”;
- gli artt. 152 e seguenti relativi alla definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori e loro associazioni;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ed in particolare:
- gli artt. 3 e 29 che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori e delle loro unioni, nonché l’ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell’ambito dei programmi operativi;
- l’art. 31 recante “Ammissibilità delle azioni nell’ambito dei programmi operativi” che individua le azioni e le spese ammesse ed escluse nell’ambito dei programmi operativi;
- l’Allegato II avente ad oggetto “Elenco di azioni e spese non ammissibili nell’ambito dei programmi operativi di cui all’art. 31”;
- l’Allegato III avente ad oggetto “Elenco non esaustivo di azioni e spese ammissibili nell’ambito dei programmi operativi di cui all’art. 31”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
- il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2018/1145 della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1146 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- la Legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea” ed in particolare l’art. 4 che consente di adottare con Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;
Richiamati:
- il Decreto n. 4969 del 28 agosto 2017 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, con cui è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022, nonché la relativa Disciplina Ambientale, come modificato con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 9286 del 27 settembre 2018;
- il Decreto n. 5927 del 18 ottobre 2017 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, come modificato con Decreto n. 9628 del 5 ottobre 2018 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
- la Circolare n. 5928 del 18 ottobre 2017 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali avente ad oggetto “Valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” ed il relativo allegato tecnico parte integrante, come modificata con Circolare n. 7163 del 12 dicembre 2017 del medesimo Ministero;
Dato atto che la Strategia Nazionale 2018-2022 adottata, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, in allegato ai soprarichiamati Decreti n. 4969/2017 e 9286/2018 si applica:
- ai nuovi programmi operativi decorrenti dal 1 gennaio 2019;
- alle annualità residue dei programmi operativi approvati prima del 20 gennaio 2017, fatto salvo l’art. 80, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento delegato n. 2017/891 il quale prevede che un programma operativo approvato a norma del Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 continua ad essere attuato fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma di detto regolamento;
Atteso che nessuna delle OP o AOP afferenti alla Regione Emilia-Romagna ha in corso annualità residue di programmi approvati antecedentemente al 20 gennaio 2017;
Considerato che secondo quanto previsto nella Parte C “Spese nei programmi operativi delle OP AOP”, punto 28 “Spese ammissibili” dell'allegato al suddetto Decreto n. 9628/2018:
- tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come “Spese non sovvenzionabili” nel soprarichiamato Allegato II al Regolamento delegato (UE) n. 891/2017, nonché quelle altrimenti escluse dalla Strategia Nazionale, dai regolamenti comunitari, dalla normativa nazionale e regionale;
- gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente l’utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l’origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione deve essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale;
- per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti nella Circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi;
- le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, di integrare le tipologie di interventi (con esclusione di quelli contenuti nella Disciplina ambientale di cui al citato Decreto n. 4969/2017 come modificato con Decreto n. 9286/2018) utilizzando la medesima metodologia adottata dalla citata Circolare n. 5928/2017, come modificata con Circolare n. 7163/2017; in tal caso le Regioni devono trasmettere al Ministero le determinazioni assunte;
Visto il punto 2.1.3 della sopracitata Circolare n. 5928/2017, come modificata con Circolare n. 7163/2017, avente ad oggetto “Spese per acquisto di materiale propagativo o vegetativo” il quale prevede prescrizioni per l’ammissibilità della spesa ed in particolare che:
- i materiali di propagazione vegetale devono essere acquistati da vivaisti (=fornitori) in possesso dell’autorizzazione fitosanitaria rilasciata in base all’art. 19 del D. Lgs. n. 214/2005;
- devono essere soddisfatte le condizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria relativa al settore fitosanitario, di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e di commercializzazione;
- per le specie fruttifere sono riconosciute le produzioni realizzate nell’ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo quanto previsto dalle normative in materia;
Preso atto dell’attuale quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia di certificazione del materiale vivaistico di propagazione di seguito richiamato:
- il Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 aprile 1997 recante “Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993 relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi”;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 24 luglio 2003 "Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" che detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare l’art. 7 della medesima il quale dispone che il Consiglio regionale con apposito regolamento istituisce la certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico;
- il R.R. 17 febbraio 2005, n. 2 relativo alla istituzione, ai sensi del predetto art. 7 della L.R. 3/2004, della certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitario delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 4 maggio 2006 recante "Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica";
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2006 recante “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Prunoidee;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 20 novembre 2006 relativo alle “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Pomoidee”;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 20 novembre 2006 recante “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Olivo”;
- il D. Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;
- il Decreto 4 marzo 2016 del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali recante “Attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto”;
- il Decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2016 recante “Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali” il quale stabilisce le norme per la produzione e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto regolamentati dal D. Lgs. n. 124/2010, ai fini della loro commercializzazione;
- il Decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 relativo alle “Norme tecniche volontarie per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di nocciolo”;
- il Decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 30 maggio 2018 recante: “Norme tecniche volontarie per la produzione di materiale di moltiplicazione certificati di Fico”;
-l ’Accordo di programma sulla tracciabilità del materiale di propagazione di drupacee in Emilia-Romagna “Bollino Blu”, sottoscritto dalle Organizzazioni dei produttori aderenti al CRPV e dai vivaisti associati nel Consorzio Cav., per rispondere ad una crescente diffusione in Emilia-Romagna del “virus Sharka” che colpisce le “Drupacee” al quale possono aderire fino alla campagna di commercializzazione 2018/2019 i vivaisti, singoli o associati, regolarmente autorizzati dal Servizio fitosanitario della Regione;
Considerato che, in base al suddetto quadro normativo, risulta una classificazione del materiale vivaistico di propagazione suddiviso in tre categorie, decrescenti per qualificazione genetico-fitosanitaria, e precisamente:
- Certificazione volontaria nazionale (Certificato nazionale) che si aggiunge a quanto previsto dal certificato UE;
- Certificazione volontaria UE (Certificato UE);
- CAC (Conformità Agricola Comunitaria), che è il primo livello di conformità, necessario per la commercializzazione;
Atteso che:
- la certificazione è un processo in grado di produrre materiale controllato da un punto di vista sanitario e genetico, nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione;
- l'attività di certificazione volontaria per le piante da frutto riveste una particolare importanza dal punto di vista dell'economia agricola ed in particolare per le attività nei settori del reperimento, conservazione, valutazione e selezione di materiale vivaistico di particolare pregio e del miglioramento delle tecnologie di controllo delle varie fasi del processo di produzione vivaistica;
Rilevata pertanto la necessità di favorire la diffusione di elevati standard qualitativi dei nuovi impianti ortofrutticoli e scongiurare l’introduzione di materiale che potrebbe essere veicolo di malattie, tutelando conseguentemente le relative produzioni;
Ritenuto opportuno quindi, dalla data di approvazione del presente atto e fino alla vigenza dell’attuale Strategia Nazionale, ammettere a contributo nell’ambito dei programmi operativi del settore OCM Ortofrutta di cui ai sopracitati artt. 32 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1308/2013, in conformità ai disposti di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2017/891, le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli soltanto se realizzati utilizzando materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale, in quanto tale processo prevede i requisiti qualitativi più elevati;
Considerato che è in corso di adozione un decreto ministeriale che disciplina nuove modalità di certificazione volontaria nazionale e che i tempi necessari per acquisire la certificazione nazionale sulle nuove varietà comporta l’impossibilità di disporre nell’immediato di materiale di propagazione certificato secondo la suddetta disciplina;
Ritenuto di prevedere una deroga per l’impianto di nuove varietà che non hanno ancora conseguito la suddetta certificazione;
Ritenuto pertanto di considerare ammissibili le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli che rispondono alle seguenti condizioni:
a. solo per le drupacee e solo per la realizzazione di impianti effettuati entro la primavera 2019: è ammesso l’uso del materiale di propagazione prodotto in base all’Accordo di programma c.d. “Bollino Blu”;
b. solo per le drupacee e per le pomacee, in considerazione della veloce evoluzione della selezione delle varietà di specie frutticole, è ammesso l’uso di materiale di propagazione con certificazione volontaria UE (Certificato UE) o CAC (Conformità Agricola Comunitaria), purché inserite nell’apposito elenco approvato annualmente dal Responsabile del Servizio Organizzazione di Mercato e Sinergie di Filiera; dette varietà frutticole dovranno rispondere ad una delle specifiche condizioni di seguito indicate:
- aver avviato l’iter di certificazione volontaria nazionale da non più di 5 anni,
oppure
- essere iscritte al Registro nazionale delle varietà da non più di 5 anni come accessioni idonee alla certificazione volontaria nazionale;
I criteri e le modalità per l’inserimento delle varietà di drupacee e pomacee nell’elenco suddetto sono stabiliti nell’Allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
c. per le altre famiglie/specie frutticole, in caso di non disponibilità sul mercato di materiale con certificazione volontaria nazionale è ammesso l’uso di materiale certificato UE o materiale CAC. In questo caso la non disponibilità deve essere documentata dall’OP/AOP che presenta il programma operativo, allegando al rendiconto le dichiarazioni di almeno tre vivaisti che attestino l’indisponibilità del materiale di propagazione con certificazione volontaria nazionale;
Ritenute conseguentemente non ammissibili a contributo, relativamente agli aiuti per i nuovi impianti frutticoli, le spese sostenute qualora essi siano realizzati con materiale di propagazione rispondente alle seguenti caratteristiche:
- materiale di propagazione CAC (ad esclusione delle deroghe previste ai punti precedenti);
- piante assemblate in azienda, anche se originate da piede e nesto certificati;
- materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda, qualsiasi sia lo stato fitosanitario dei materiali utilizzati;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto altresì dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di stabilire che sono ammissibili a contributo nell’ambito dei programmi operativi del settore OCM Ortofrutta di cui ai citati artt. 32 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013 le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli soltanto se realizzati utilizzando materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale;
3) di considerare ammissibili, in deroga a quanto previsto al punto 2, le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli che rispondono alle seguenti condizioni:
a) solo per le drupacee e solo per la realizzazione di impianti effettuati entro la primavera 2019: è ammesso l’uso del materiale di propagazione prodotto in base all’Accordo di programma c.d. “Bollino Blu”;
b)solo per le drupacee e per le pomacee, in considerazione della veloce evoluzione della selezione delle varietà di specie frutticole, è ammesso l’uso di materiale di propagazione con certificazione volontaria UE (Certificato UE) o CAC (Conformità Agricola Comunitaria), purché inserite nell’apposito elenco approvato annualmente dal Responsabile del Servizio Organizzazione di Mercato e Sinergie di Filiera; dette varietà frutticole dovranno rispondere ad una delle specifiche condizioni di seguito indicate:
- aver avviato l’iter di certificazione volontaria nazionale da non più di 5 anni,
oppure
- essere iscritte al Registro nazionale delle varietà da non più di 5 anni come accessioni idonee alla certificazione volontaria nazionale;
c) per le altre famiglie/specie frutticole, in caso di non disponibilità sul mercato di materiale con certificazione volontaria nazionale è ammesso l’uso di materiale certificato UE o materiale CAC. In questo caso la non disponibilità deve essere documentata dall’OP/AOP che presenta il programma operativo, allegando al rendiconto le dichiarazioni di almeno tre vivaisti che attestino l’indisponibilità del materiale di propagazione con certificazione volontaria nazionale;
4) di approvare i criteri e le modalità per l’inserimento delle varietà di drupacee e pomacee nell’elenco di cui al precedente punto 3), lettera b. indicati nell’Allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5) di stabilire che, conseguentemente, non sono ammissibili a contributo, i nuovi impianti frutticoli realizzati con materiale di propagazione rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) materiale di propagazione CAC (ad esclusione delle deroghe previste ai punti precedenti);
b) piante assemblate in azienda, anche se originate da piede e nesto certificati;
c) materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda, qualsiasi sia lo stato fitosanitario dei materiali utilizzati;
6) di stabilire che i requisiti di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti punti 2) e 3) e le condizioni di non ammissibilità di cui al punto 5) si applichino a tutti i nuovi impianti ortofrutticoli, realizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna dopo l’adozione del presente atto e fino alla vigenza della Strategia nazionale 2018-2022, relativi ai programmi operativi presentati dalle OP o dalle AOP alla Regione Emilia-Romagna e da quest’ultima approvati, inclusi quindi i programmi operativi relativi all’anno 2019;
7) di inviare copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, nonché alle Organizzazioni di produttori e AOP che presentano un programma operativo in Emilia-Romagna, alle associazioni e rappresentanze dei vivaisti;
8) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando mandato al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.