n.424 del 09.12.2020 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento UOM gestite da Misericordia di Pievepelago
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.
L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;
- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);
- la propria circolare n.6 del 20/03/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;
Viste:
- la nota del 06/04/2011 con cui il legale rappresentante della Fraternita di Misericordia Pievepelago con sede legale in Pievepelago (MO) Via Matilde di Canossa n.33 chiede l’accreditamento delle proprie UOM;
- la nota PG/2011/122300 del 17/5/2011 con la quale l’Azienda USL di Modena trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Fraternita di Misericordia Pievepelago ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;
Riscontrato dalla documentazione pervenuta:
- il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;
- la dichiarazione di assenza di personale incompatibile;
Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 26/11/2013, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2016/13375 del 1/7/2016, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Vista la Decisione n.120/DS del 18/11/2011 dell’Azienda Usl di Modena;
Vista le note dell’Azienda Usl di Modena prot. 61589 del 6/9/2017 e prot. 63024 del 12/9/2017;
Avendo accertato sul flusso dati NSIS l’operatività delle singole postazioni;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamati:
il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii;
il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di accreditare le UOM di seguito elencate gestite da Fraternita di Misericordia Pievepelago con sede legale in Pievepelago (MO) Via Matilde di Canossa n.33:
- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Pievepelago
2. di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
3. di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
4. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art.23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;
7. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;
8. di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate
9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
10. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.