n.233 del 30.07.2021 (Parte Seconda)

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio di gestione dei rifiutI

IL PRESIDENTE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Ro-magna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto-legge 18 del 17/3/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Visto il decreto Decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021 “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19; il decreto Decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021 “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”;

Vista, inoltre la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

Dato atto che con la legge regionale n. 16/2015 è stato istituito il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (Fondo) presso ATERSIR e alimentato annualmente da una quota compresa tra i costi comuni del servizio e dal contributo della Regione derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica. Tale Fondo prevede specifiche linee di incentivazione destinate a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni virtuosi, a ridurre i costi per le trasformazioni del servizio e a realizzare specifici progetti di riduzione della produzione di rifiuti.

Richiamato il documento ricevuto il 5/5/2021 da ATERSIR e registrato agli atti con PG.2021. 0427189 con il quale viene:

- rappresentato il quadro di estrema difficoltà legato alla pandemia in corso che sta minacciando la capacità dei Comuni di risposta alle esigenze di cittadini e imprese con le proprie risorse finanziarie ed umane;

- espressa la difficoltà da parte dei Comuni di sostenere, il prelievo dai Comuni per la costituzione della quota parte del Fondo, tenuto conto anche degli effetti della nuova regolazione ARERA e delle presumibili riduzioni alle entrate TARI conseguenti all’entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020;

- richiesto pertanto alla Regione dal Consiglio d’Ambito dell’Agenzia di adottare per l’anno 2021 misure straordinarie di applicazione dell’art. 4, della L.R. n. 16/2015 ed in particolare di costituire il Fondo con le sole risorse già rese disponibili dalla Regione e di non prevedere alcun prelievo dai Comuni per la restante parte;

Rilevato che a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le Amministrazioni comunali continuano a dover far fronte a difficoltà in ordine alla corresponsione del gettito della tassa rifiuti (TARI) e della Tariffa Puntuale Corrispettiva (TCP) sia da parte delle utenze non domestiche soggette a chiusura per gli effetti dei provvedimenti di chiusura nazionali, sia da parte delle utenze domestiche che a causa dell'improvvisa perdita di reddito non saranno in grado di procedere al pagamento;

Richiamato altresì l’art. 2 del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021 che prevede la nuova proroga al 31 luglio 2021 del termine per approvare i Piani economico finanziari e le tariffe della Tari per l’anno 2021;

Preso atto che l’art. 6, del Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;

Valutato che:

- parte delle succitate difficoltà cui le Amministrazioni comunali devono far fronte possano trovare copertura attraverso le somme destinate al fondo di cui all’art. 6, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 destinato unicamente alle utenze non domestiche;

- a causa del perdurare dell’emergenza e della conseguente crisi economica, è presumibile che si verifichi nel corso del 2021 un aumento dei cittadini che non saranno in grado di procedere al pagamento della TARI esponendo quindi i Comuni al mancato gettito degli stessi;

Ritenuto pertanto di condividere le richieste avanzate dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR alla luce della situazione di difficoltà in cui versano le Amministrazioni prevedendo di non gravare sulla pianificazione economico-finanziaria degli stessi e a beneficio dell’utenza finale del servizio;

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare le risorse di cui al Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (Fondo) di cui all’articolo 4, della L.R. n. 16/2015 modificandone per l’anno 2021 le modalità di alimentazione e di articolazione nelle diverse linee di incentivazione attualmente previste al fine di ottimizzarne l’utilizzo a supporto delle Amministrazioni comunali e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in relazione all’attuale situazione;

Ritenuto inoltre opportuno, in piena attuazione delle politiche regionali in materia di rifiuti e coerentemente con gli obiettivi e le scelte strategiche generali previste per il futuro Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, incentivare i Comuni a tariffazione puntuale, misura individuata come strumento cardine per il raggiungimento degli obiettivi della futura pianificazione; 

Ritenuto, in particolare, necessario modificare i criteri di implementazione e conseguentemente di distribuzione del Fondo per l’anno 2021 ed in particolare prevedere che:

- il Fondo non venga alimentato dalla quota compresa tra i costi comuni nella voce CoAL del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- il Fondo venga alimentato dalle risorse regionali già trasferite ad ATERSIR pari a € 5.000.000,00;

- le risorse del Fondo di cui al precedente alinea siano destinate alle trasformazioni del servizio previste per l’anno 2021 per un importo di 500.000 €, a favore di iniziative già programmate nel corso del 2020 per la realizzazione dei centri comunali del riuso (già ammessi nella graduatoria permanente delle richieste di finanziamento riferita all’anno 2020 per un importo pari a 375.000 €) e dei progetti comunali per la riduzione della produzione di rifiuti per un importo pari a 500.000 €) per le iniziative la cui realizzazione non contrasti con le misure emergenziali sopravvenute, nonché ad incentivare i Comuni virtuosi per l’importo rimanente di 3.625.000 €;

- l’incentivo ai Comuni virtuosi venga modulato sui singoli Comuni da parte di ATERSIR prevedendo una maggiorazione del +4,5% dell’incentivo per i Comuni virtuosi nei quali è applicata la Tariffa Corrispettiva Puntuale ovvero la TARI Tributo Puntuale, in coerenza e in piena attuazione delle politiche regionali sui rifiuti;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;

- le Regioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 lett. b), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

- l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Visti:

- l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

- l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati; 

ORDINA

1. che le modalità di alimentazione e distribuzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all’articolo 4, della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, siano per l’anno 2021 definite come segue:

a. il Fondo non venga alimentato dalla quota compresa tra i costi comuni nella voce CoAL del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’anno 2021 per le motivazioni espresse in premessa;

b. il Fondo venga quindi alimentato solo dalle risorse regionali già trasferite ad ATERSIR pari a € 5.000.000;

c. le risorse ordinarie già trasferite ad ATERSIR dalla Regione pari a € 5.000.000,00 siano destinate alle trasformazioni del servizio previste per l’anno 2021 per un importo di 500.000 €, a favore di iniziative già programmate nel corso del 2020 per la realizzazione dei centri comunali del riuso per un importo pari a 375.000 € e dei progetti comunali per la riduzione della produzione di rifiuti per un importo pari a 500.000 € per le iniziative la cui realizzazione non contrasti con le misure emergenziali sopravvenute, nonché ad incentivare i Comuni virtuosi per l’importo rimanente di 3.625.000 €;

d. l’incentivo ai Comuni virtuosi venga modulato sui singoli Comuni da parte di ATERSIR prevedendo una maggiorazione del +4,5% dell’incentivo per i Comuni virtuosi nei quali è applicata la Tariffa Corrispettiva Puntuale ovvero la TARI Tributo Puntuale, in coerenza e in piena attuazione delle politiche regionali sui rifiuti;

2. che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

3. che la presente ordinanza sia trasmessa ai Comuni e alle Province dell’Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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