n.85 del 29.03.2023 periodico (Parte Seconda)
Bianalisi-ACTF Cavriago - Cavriago (RE): Variazione accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 3420 del 04/03/2016 per ampliamento attività e presa d'atto cessazione della sede erogativa Laboratorio Cavriago - Cavriago (RE) accreditato con propri atti n. 20583 del 19/12/2017 e n. 7526 del 27/4/2021
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
Viste:
- la propria determinazione n. 3420 del 4/3/2016 con cui è stato concesso alla struttura allora denominata ACTF-Sanità Amica Poliambulatorio privato di Medicina Specialistica e di Fisiatria l'accreditamento nella nuova sede di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3, Cavriago (RE);
- la domanda di rinnovo pervenuta in data 15/1/2019 (il cui procedimento è ancora in corso) e la successiva nota PG/2019/0154188 del 12/02/2019, dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione, ora Settore Assistenza Territoriale, con cui è stata comunicata la validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette alla stessa struttura, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo;
- la propria nota Prot. 18/01/2022.0039380.U con cui si è preso atto della variazione del soggetto titolare, ora Bianalisi S.p.A., con sede legale in Lissone (MB), e della variazione di denominazione della struttura ora denominata Bianalisi-ACTF Cavriago;
Viste inoltre:
- la propria determinazione n. 20583 del 19/12/2017 con cui è stato concesso alla struttura sanitaria privata denominata Laboratorio Analisi Cavriago, sita in Via De Amicis n. 1/A, Cavriago (RE), l’accreditamento in via provvisoria, per l’attività di Punto prelievi;
- la propria determinazione n. 7526 del 27/4/2021 con cui è stato confermato in accreditamento istituzionale, con prescrizioni, l'accreditamento già concesso in via provvisoria alla stessa struttura quale Punto prelievi;
Vista la domanda di variazione dell’accreditamento, pervenuta il 20/7/2022, e successive integrazioni, da ultimo quelle pervenute il 16/11/2022, presentata dal Legale rappresentante della Società Bianalisi S.p.A., con sede legale in Lissone (MB), per:
- ampliamento attività di Punto prelievi per la struttura Bianalisi-ACTF Cavriago, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.3, Cavriago (RE);
- cessazione della sede erogativa Laboratorio Analisi Cavriago, Via De Amicis n. 1/A, Cavriago (RE);
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 1846/2022 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata Bianalisi-ACTF Cavriago, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.3, Cavriago (RE), già accreditata con proprio atto n. 3420 del 4/3/2016, l’ampliamento dell’accreditamento per la seguente attività:
- Punto prelievi;
2. che l’ampliamento dell’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. che l’accreditamento, già concesso alla struttura sanitaria privata di cui trattasi e comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, riguarda:
- Angiologia;
- Allergologia;
- Cardiologia, comprensiva di:
- Ecocardiografia;
- Elettrocardiografia da sforzo;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Endocrinologia;
- Fisiatria;
- Gastroenterologia;
- Ginecologia, comprensiva di Ecografia ostetrico-ginecologica;
- Neurochirurgia (solo visite);
- Neurologia, comprensiva di Elettromiografia;
- Ortopedia;
- Otorinolaringoiatria;
- Reumatologia;
- Scienza dell'alimentazione;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente ad ecografia);
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- Piccoli interventi di chirurgia a bassa invasività;
- Punto prelievi;
e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;
4. che l’accreditamento di cui al punto precedente ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo e variazioni dell’accreditamento, così come comunicato nella nota PG/2019/0154188 del 12/2/2019 dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione; pertanto, ai sensi della DGR 1943/2017, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, la struttura sanitaria privata Bianalisi-ACTF Cavriago, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.3, Cavriago (RE), può svolgere, in regime di accreditamento, le attività sopraelencate;
5. di dichiarare privo di validità, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, l’accreditamento concesso per attività di Punto Prelievi al Laboratorio Analisi Cavriago, Via De Amicis n. 1/A, Cavriago (RE), con il proprio atto n. 20583 del 19/12/2017 e n. 7526 del 27/4/2021, a seguito dell’accoglimento della domanda, pervenuta il 20/7/2022, di variazione dell’accreditamento per cessazione della sede erogativa;
6. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
7. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.