n.44 del 12.02.2014 periodico (Parte Seconda)
Oggetto n. 4983 – Risoluzione proposta dai consiglieri Pariani, Paruolo, Ferrari, Pagani, Mori, Piva, Riva e Luciano Vecchi per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo all’adozione di un atto legislativo che disciplini la materia relativa al "testamento biologico"
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
l’introduzione di nuove tecnologie in ambito sanitario e la conseguente possibilità di prolungare artificialmente la vita di una persona hanno reso sempre più sentito nella società il problema di rendere possibile una gestione responsabile delle terapie per evitare l’accanimento terapeutico;
in questo contesto ha acquisito attualità il dibattito sulla possibilità di anticipare le proprie volontà attraverso una "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (DAT), comunemente detta anche "testamento biologico", ovvero un atto scritto con il quale ciascuno possa dare indicazioni in merito ai trattamenti medici in situazione di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile;
al fine di definire un quadro nazionale certo e uniforme si rende necessaria l’approvazione da parte del Parlamento di una legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari che sia rispettosa dei principi di libertà e responsabilità della persona e sia fondata su un ampio consenso.
Considerato che
la Costituzione italiana sancisce il diritto all’autodeterminazione terapeutica, come si evince in particolare dall’art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non in casi specifici normati dalla legge;
la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001 stabilisce, all’art. 9, che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione";
vi sono stati su questi temi sentenze giuridiche anche molto in contrasto fra loro.
Valutato che
la fase finale della vita va affrontata in modo rispettoso della dignità e della volontà del paziente e in questo quadro l’alleanza terapeutica fra medici e famiglia (o fiduciario nel caso manchi la famiglia) svolge un ruolo fondamentale. È chiaro che è difficile prevedere per legge l’intera casistica delle diverse situazioni, ma certamente nel caso in cui il paziente sia impossibilitato a dare indicazioni è importante che venga garantita la possibilità di prendere in considerazione orientamenti espressi in modo anticipato e conservati in un apposito registro per questa evenienza.
Visti
la delibera di Giunta regionale 9 novembre 2009, n. 1706, recante "Individuazione di aree di miglioramento della qualità delle cure e integrazione delle politiche assicurative e di gestione del rischio";
i numerosi d.d.l. presentati in sede governativa;
la normativa elaborata da diversi Paesi esteri in cui il "testamento biologico" è stato giuridicamente disciplinato.
Impegna la Giunta
a sollecitare il Governo all’adozione di un atto legislativo che disciplini compiutamente la materia, attivandosi a tal fine, per quanto di competenza, nelle opportune sedi istituzionali e politiche.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 14 gennaio 2014.