n.170 del 23.11.2011 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dell'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Amministrazione provinciale di Rimini per l'attuazione del Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare l’Intesa attuativa del “Piano” nella formulazione di cui all’Allegato 1;
  2. di dare atto che alla sottoscrizione dell’Intesa di cui al punto 1) provvederà, per la Regione Emilia-Romagna, l’Assessore all’Ambiente e Riqualificazione Urbana;
  3. di procrastinare la scadenza del 31 ottobre 2011 alla data odierna quale termine ultimo per perfezionare gli adeguamenti delle proposte programmatiche provinciali;
  4. di dare atto che entro il 30 aprile 2012 dovranno essere avviati gli interventi e le opere ammessi a finanziamento con la presente deliberazione;
  5. di precisare che gli interventi e le opere che sono ammessi a finanziamento con la presente deliberazione, di cui all’Allegato 2, sono attuativi delle azioni che il Piano di Azione Ambientale intende perseguire e realizzare e che pertanto i finanziamenti non possono essere distolti da dette finalità e che le opere ed interventi realizzati devono essere posti in esercizio dovendo perseguire finalità ambientali; in caso di violazione di quanto sopra detto trova applicazione l’art. 316 bis del codice penale;
  6. di dare atto che l’intervento RN/B/11/10 risulta non ammissibile a finanziamento per le motivazioni espresse in premessa;
  7. di dare atto, altresì, che la somma di € 25.741,61 (€ 25.000,00 risorse programmate dalla Provincia di Rimini per l’intervento di cui al punto 6) + € 741,61 risorse non programmate) costituisce un’economia che resta nelle disponibilità regionali per le successive riprogrammazioni nell’ambito del Piano di Azione Ambientale;
  8. di dare atto che si provvederà con successivi atti del Dirigente responsabile all’assegnazione, all’impegno delle risorse e alle fasi successive di erogazione secondo quanto previsto nelle “Linee guida” approvate con propria deliberazione n. 874 del 20 giugno 2011, fermo restando che i costi degli interventi potranno subire variazioni in diminuzione qualora nei quadri economici degli interventi siano previste spese non ammissibili in applicazione delle “Linee guida”;
  9. di precisare che per gli interventi per i quali risulti beneficiario il concessionario del servizio idrico integrato o del servizio di gestione dei rifiuti, la realizzazione degli stessi interventi, comprese le relative procedure di gara, dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto titolare della concessione del servizio, eventualmente attraverso la propria società operativa territoriale alla quale, nel rispetto della normativa di settore vigente, competa lo svolgimento dell’intero ciclo del servizio;
  10. di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nelle proprie deliberazioni 874/11 e 1178/11;
  11. di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel B.U.R.

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