n.169 del 27.05.2020 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione di strutture sanitarie autorizzate all'esercizio di attività sanitaria per la funzione Laboratorio di analisi e di Punto prelievo, ex DGR 327/2004, all'effettuazione di test sierologici di cui alla DGR 350 del 16 aprile 2020 "COVID-19: Disciplina dei test sierologici", punto 7 del dispositivo e autorizzazione dei medici competenti, ex decreto legislativo n. 81/2008 all'effettuazione di test sierologici rapidi, medesima deliberazione
IL DIRETTORE
Richiamata la DGR n. 350 del 16/4/2020, ad oggetto: ”COVID-19: disciplina dei test sierologici”, ove:
- al punto 3 del dispositivo è previsto il divieto di effettuare test sierologici rapidi su privati cittadini, nonché alla commercializzazione dei medesimi per autodiagnosi, al di fuori del percorso di screening regionale, atteso il rischio che la inidonea validazione dei test, la incompletezza dei percorsi diagnostici realizzati, la mancata informazione circa il significato dei risultati dei test medesimi, contribuiscano a creare false aspettative e comportamenti a potenziale rischio nei cittadini;
- al punto 4 del dispositivo è prevista la possibilità, in deroga al divieto sopra richiamato, che siano valutate eventuali proposte di realizzazione di percorsi da parte di soggetti datoriali che garantiscano la completa informazione ai dipendenti sul significato dei risultati tramite i medici competenti e che tali percorsi abbiano analoghe caratteristiche rispetto al programma di screening regionale in termini di completezza del percorso, ripetitività per i soggetti risultati negativi all’esame sierologico rapido, affidabilità dei test utilizzati sia per esame sierologico rapido, che per esame sierologico standard e tampone orofaringeo per individuazione della presenza del virus;
- al punto 7 del dispositivo è previsto che, in deroga al divieto sopra richiamato, singoli laboratori autorizzati all’esercizio di attività sanitaria, possano presentare istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici nell’ambito dei percorsi richiamati al punto precedente;
Considerato che:
- la DGR n. 350/2020, nell’ambito dei percorsi di screening su dipendenti per COVID-19, promossi dal datore di lavoro, assegna ai medici competenti precise funzioni tra cui compiti informativi sul significato e ruolo dei test da fornirsi ai lavoratori ed obblighi di comunicazione ai competenti Dipartimenti di Sanità Pubblica in relazione ai risultati del test, meglio dettagliati nella citata deliberazione;
- il decreto legislativo n. 81/2008, assegna al medico competente molteplici funzioni in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l’esecuzione dello screening sierologico rapido, incluso nella realizzazione dei percorsi di screening epidemiologico previsti al punto 4 del dispositivo della DGR n. 350/2020, per le sue caratteristiche tecniche può essere eseguito direttamente dal medico competente aziendale;
Dato atto che il citato punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 prevede che i laboratori autorizzati all’esercizio presentino istanza, completa dell’indicazione dei test che intendono eseguire e degli elementi atti alla valutazione delle caratteristiche dei medesimi test, alla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, ai fini della valutazione tecnica di ammissibilità, affidata al Prof. Vittorio Sambri, individuato con nota PG/239280/2020 del Commissario ad acta per l’emergenza COVID-19;
Valutato necessario prevedere che anche i medici competenti che intendono eseguire lo screening sierologico rapido, incluso nella realizzazione dei percorsi di screening epidemiologico previsti al punto 4 del dispositivo della DGR n. 350/2020, debbano presentare istanza, completa dell’indicazione dei test rapidi che intendono eseguire e degli elementi atti alla valutazione delle caratteristiche dei medesimi test, alla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, ai fini della valutazione tecnica di ammissibilità, affidata al Prof. Vittorio Sambri;
Dato, altresì, atto che la citata DGR 350/2020 al punto 6 del dispositivo prevede che il percorso di screening regionale possa essere aggiornato a cura della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, di sopravvenute evidenze scientifiche anche relative alle diverse tecnologie, di nuovi orientamenti nazionali e modifiche normative, avendo particolare riguardo alla valutazione di eventuali allargamenti alla popolazione delle realtà che hanno registrato una maggiore incidenza del contagio;
Preso atto:
- delle istanze pervenute, conservate agli atti di questa Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con cui sono state inoltrate le richieste di autorizzazione, ai sensi del punto 7 del dispositivo della DGR n. 350/2020, all’effettuazione di test sierologici da includersi nella realizzazione dei percorsi di screening epidemiologico, previsti al punto 4 del medesimo provvedimento;
- del parere espresso in esito alle valutazioni effettuate dall’esperto individuato con la citata deliberazione, Prof. Vittorio Sambri;
Dato atto che, a seguito dell’istruttoria è stato predisposto:
- l’elenco, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, delle Strutture Sanitarie autorizzate per la funzione Laboratorio di analisi o di Punto prelievo - come definito dalla DGR 327/2004 - per le quali è stato espresso parere favorevole o parere favorevole con limitazioni, dall’esperto sopra richiamato, ai fini della valutazione tecnica di ammissibilità;
- l’elenco, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, dei medici competenti per i quali è stato espresso parere favorevole o parere favorevole con limitazioni, dall’esperto sopra richiamato, ai fini della valutazione tecnica di ammissibilità;
Richiamati:
- la LR 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm., per quanto applicabile e la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e n. 1123 del 16 luglio 2018;
- la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26/6/2018 ad oggetto “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare”;
- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, l’autorizzazione all’effettuazione di test sierologici, ai sensi del punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, da includersi nella realizzazione dei percorsi di screening epidemiologico, previsti al punto 4 della medesima deliberazione, alle Strutture Sanitarie autorizzate per la funzione laboratorio di analisi o di Punto prelievo, elencate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, l’autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi, ai fini del punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, da includersi nella realizzazione dei percorsi di screening epidemiologico, previsti al punto 4 della medesima deliberazione, ai medici competenti, elencati in allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prevedere che l’autorizzazione di cui ai punti 1 e 2 possa prevedere eventuali limitazioni, espressamente indicate, in esito alle valutazioni tecniche previste al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020;
4. di dare atto che l’autorizzazione di cui ai punti 1 e 2 viene concessa alle condizioni e per gli effetti previsti dalla DGR 350/2020, richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente determinazione alle Strutture sanitarie autorizzate all’esercizio di attività sanitaria, per la funzione Laboratorio di analisi o di Punto prelievo, di cui all’allegato 1;
6. di trasmettere la presente determinazione ai medici competenti, di cui all’allegato 2;
7. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Kyriakoula Petropulacos
ALLEGATO 1
Autorizzazione delle seguenti Strutture sanitarie autorizzate all’esercizio di attività sanitaria per la funzione Laboratorio di analisi o di Punto prelievo, ex DGR 327/2004, all’effettuazione dei test sierologici di cui alla DGR 350 del 16 aprile 2020 “COVID-19: Disciplina dei test sierologici”, punto 7 del dispositivo. Le limitazioni all’autorizzazione sono espressamente indicate.
1. Laboratorio Mendel Srl, Misano Adriatico, via Del Mare n. 8/10.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 9265/SUAP 29/4/16, istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0304997 del 21/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0348235 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevolecon le seguenti indicazioni: “Il test IC proposto è accettato.”
2. Poliambulatorio Unique Service, Piacenza, via Gorra n. 55/c.
Visti gli atti di seguito richiamati,si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 213 del 25/2/2016, rilasciata dal Comune di Piacenza;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0312665 del 23/4/2020 e 343505 del 7/5/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/348827 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con le seguenti indicazioni: “Il test IC proposto è accettato”.
3. Laboratorio analisi Cromaton Srl, Vignola (MO), Via Barella n.780-790.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le limitazioni indicate nel parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 11205 del 7/12/2000, rilasciata dal Comune di Vignola;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0319080 del 23/4/2020 e PG/2020/0319118 del 27/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo in ingresso con PG/2020/0348423 del 8//5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con limitazioni “sono esclusi i test IC “SD BIOSENSOR ed ELISA “EAGLE” non accettati”.
4. Laboratorio CAM Centro Analisi Chimico-Cliniche Modenese SAS, Modena, via O. Vecchi n. 41.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito;
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. PG 30506/2005, rilasciata dal Comune di Modena;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0319100 del 27/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo in ingresso con PG/2020/0348952 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con la seguente indicazione “i test proposti sono accettati”.
5. Laboratorio analisi Nuovo S. Orsola – Poliambulatorio e Laboratorio Nuovo S. Orsola S.r.l., sede legale Parma, via Sidoli n. 9/A
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria PG 255850 /13.12.98, 253000/10.12.2018, rilasciate dal Comune di Parma;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/319270 del 27/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo in ingresso con PG/2020/348929 del 8/5/2020 collegato al PG/2020/319270 del 27/4/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con la seguente indicazione “i test proposti (BIOSYNEX ed EURO IMMUN) sono accettati”.
6. Poliambulatorio privato Gamma Laboratorio di analisi, Carpi (MO), Via Meloni di Quartirolo n. 4.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le limitazioni indicate nel parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 19423 del 18/4/2007, rilasciata dal Comune di Carpi (MO);
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/319507 del 27/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo in ingresso con PG/2020/348438 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con limitazioni “il parere è limitato ai test IC proposti. Il test ELISA “EDI” non è accettato”
7. Poliambulatorio SABA Srl, Ravenna, Via U. Comandini n.12.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 45242/ 21/3/2017, rilasciata dal Comune di Ravenna;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0326621 del 29/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo in ingresso con PG/2020/348459 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole “i test proposti sono accettati”.
8. Laboratori Clinici Stante. Sede legale Bologna via Zanardi n. 6, sede della struttura sanitaria Bologna, via Berretta Rossa n. 51/A
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria PG 224769 del 4/8/2014, rilasciata dal Comune di Bologna;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0329058 del 30/4/2020 e successiva integrazione protocollata in ingresso con PG/2020/0333320 del 5/5/2020 e 319916/5.5.2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG/349154/2020 del 8/5/2020 collegato al PG/2020/0329058 del 30/04/2020 con la seguente indicazione: “favorevole – test accettati”.
9. Laboratorio di Analisi NOVALAB S.r.l. Novafeltria (RN), via XXV Aprile n. 29/31.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 con le limitazioni indicate di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n 109/2013 del 27/11/2013 rinnovata a tempo indeterminato il 31/10/2017, rilasciata dal SUAP Unione Comuni Valmarecchia – sede di Novafeltria - RN;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0330032 del 30/4/2020 e integrazione PG/2020/0344634 del 7/5/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo 2020/349157 del 7/5/2020 e collegato al PG/2020/0330032 del 30/4/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con limitazioni: “Si esclude TEST IC. Test ELISA accettato”;
10. REALAB SNC di Rastelli Alessandra. Piacenza, via R. Sanzio n. 48.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n 478 del 9/4/2018, rilasciata dal Comune di Piacenza;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0327881 del 30/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG 2020/0348796 del 8/5/2020 con cui è stato espresso parere favorevole con la seguente indicazione “I test proposti sono accettati”.
11. Laboratorio Salvi S.r.l. Cento (FE), via Marescalca n. 2/A.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria PG n. 630/2018 del 4/6/2020, rilasciata dal Comune di Cento;
- istanze di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollate in ingresso con PG/2020/0298466 del 17/4/2020 e PG/2020/324933 del 29/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo 2020/349155 del 8/5/2020 collegato con PG/2020/324933 del 29/4/2020,con cui è stato espresso parere favorevole con la seguente indicazione “Test accettati”.
12. Centro Diagnostico Cavour, Bologna, via Sacco n. 1/A.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le limitazioni indicate nel parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria 258807 del 18/7/2017, rilasciata dal Comune di Bologna;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0333699 del 4/5/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0349003 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con limitazione con la seguente indicazione: “Non viene specificato il test IC, che è quindi escluso”.
13. Poliambulatorio MEDLAVITALIA S.r.l. – Punto prelievo, Parma, Galleria Crocetta n. 10/A.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le limitazioni e le indicazioni espresse nei pareri tecnici riportati di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 193103 del 5/11/2009 e Autorizzazione Centro prelievi n. 96595 del 3/6/2015, rilasciate dal Comune di PARMA;
- istanze di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, valutate separatamente, per l’espressione del parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, in quanto pervenute in tempi successivi:
a) istanza protocollata in ingresso con PG/2020/0330012 del 30/4/2020;
b) istanza protocollata in ingresso con PG/2020/0335527 del 5/5/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0349140 del 8/5/2020, relativo all’istanza di cui alla precedente lettera a), con cui è dato parere favorevole con la seguente indicazione: “test ELISA accettati”;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con PG/2020/0348916 del 8 maggio 2020, relativo all’istanza di cui alla precedente lettera b), con cui è dato parere favorevole con limitazione, con la seguente indicazione: “viene proposto un solo test IC (KHB), accettato”;
14. Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l., con sede legale nel Comune di Piacenza (Pc) in Via V. Emanuele II n. 148, titolare dei seguenti presidi sanitari di medicina di laboratorio:
1. Cento (FE), via XX Settembre n.33 - 44042 Cento (FE) - autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Cento, n. 33560 del 22/6/2018;
2. Novellara (RE), strada Boschi n.4/c - 42017 Novellara (RE), autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Novellara n. 852 del 10/6/2006;
3. Rubiera (RE), via Muratori n.18 - 42048-Rubiera (RE) - autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Rubiera, n. 1042 del 22/1/2019;
4. Reggio Emilia, via G. Mameli n.15 - 42123 Reggio Emilia (RE) -autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Reggio Emilia PG62259/2019 del 4/4/2019;
5. Bologna, via Mazzini n.150/2f - 40138 Bologna (BO)- autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Bologna PG 25755 del 18/1/2019;
6. Podenzano (PC), piazza Italia n.1 - 29027 Podenzano (PC)-autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Podenzano, n.11205 del 22/12/2016;
7. Ferrara, via Boccacanale S. Stefano n. 3 - 44121 Ferrara (FE) autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Ferrara, n. 10085 del 25/1/2017;
8. Piacenza, via Mandelli n. 13 - 29121 Piacenza (PC) - autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Piacenza n.15 del 2/12/2004;
9. Reggio Emilia, via Monte San Michele n. 5/D - 42121 Reggio Emilia (RE) autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Reggio Emilia n. 171/2016 del 16/2/2016;
10. San Nicolò di Rottofreno (PC), via Emilia Est n.74-29010 San Nicolò di Rottofreno (PC)- autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di San Nicolò di Rottofreno del 11/3/2019;
11. Piacenza, corso Vittorio Emanuele n. 148 - 29121 Piacenza (PC) - autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Piacenza n. 33018 del 23/4/2015;
12. Traversetolo (PR), via Borsellino n.1 - 43029 Traversetolo (PR) - autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Traversetolo n. 22345 del 10/12/2018;
13. Parma, Viale Bottego n. 3 - 43121 Parma (PR) - autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Parma n.151468 del 24/11/2004;
14. Sorbolo (PR), via Guglielmo Marconi n. 28 - 43058 Sorbolo (PR) - autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Sorbolo, n. 4343 del 3/5/2017;
15. Parma, via Emilia Est n.144 - 43100 Parma (PR) - autorizzato all’esercizio con provvedimento del Comune di Parma n. 151467 del 24/11/2004;
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le limitazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- istanza presentata dal Legale rappresentante di Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l., con sede nel Comune di Piacenza (Pc) in Via V. Emanuele II n. 148 e Rete Diagnostica Italiana S.r.l. con sigla RDI S.r.l. sede legale Limena (PD) via Del Santo n.147, protocollata in ingresso PG/2020/0333405 del 4/5/2020, in cui è dichiarato che i presidi sanitari elencati sono collegati funzionalmente per l’esecuzione della fase analitica con il presidio di medicina di laboratorio Rete Diagnostica Italiana con sigla RDI S.r.l., Sede legale Limena (PD) via Del Santo n.147, in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie rilasciato dal Comune di Limena (PD) in data 28/2/2019, con protocollo n. 3235 del 28/2/2019 per le discipline di Laboratorio privato accreditato di analisi cliniche: Medicina di Laboratorio e Laboratorio di Anatomia Patologica ed Istocitopatologica;
- parere tecnico previsto dal punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, protocollo in ingresso PG/2020/350527 del 11/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con limitazione, con la seguente motivazione “il parere è limitato all’uso dei test inclusi nella lista convalidata dal Gruppo Tecnico della Regione Emilia-Romagna”.
ALLEGATO 2
Autorizzazione dei seguenti medici competenti, ex decreto legislativo 81/2008, all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui alla DGR 350 del 16 aprile 2020 “COVID-19: Disciplina dei test sierologici”, punto 7 del dispositivo. Le limitazioni all’autorizzazione sono espressamente indicate.
1. Luca Buzio, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Parma al n. 5321;
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le limitazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0335647 del 5/5/2020 e PG/2020/0321853 del 28/4/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG 2020/0348776 del 8/5/2020, collegato al PG/2020/0335647 del 5/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con limitazioni “viene proposto il solo test IC (KHB) che è accettato”.
2. Giuseppe Budini iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Ravenna al n. 1764;
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/331818 del 4/5/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG 2020/0348990 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole “Il test IC è accettato”.
3. Silvio Guidi iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Rimini al n. 8708;
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le limitazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0332057 del 4/5/2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG 2020/0349001 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole con limitazione “Il parere è esclusivo per l’impego dei test IC”.
4. Massimo Onorato iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Ancona al n. 4642;
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione dei test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici rapidi di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata in ingresso con PG/2020/0337082 del 05.05.2020;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, acquisito con protocollo PG 2020/0348497 del 8/5/2020, con cui è stato espresso parere favorevole “Il test IC proposto (ORIENT GENE) è accettato”.