n.242 del 04.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Modifica delle Zone di protezione della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia di Rimini (articolo 19 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni Regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, alla protezione della fauna selvatica e, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete, rispettivamente, alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;

Visti, altresì, come modificati dalla predetta L.R. n. 1/2016:

- l’art. 5 della sopracitata L.R. n. 8/1994, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 19 della L.R. n. 8/1994, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire, mediante la cattura di selvaggina stanziale, immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve seguire per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 24 della L.R. n. 8/1994, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007, e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che:

- con riferimento alla citata “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna”, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

- con la propria deliberazione n. 1335 del 29 luglio 2019, in attuazione al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, è stata disposta la revisione complessiva degli istituti di protezione su tutto il territorio provinciale di Rimini;

Vista, altresì, la propria deliberazione n. 214 del 15 febbraio 2021, con la quale è stata proposta la perimetrazione per la modifica delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Casteldelci”, “Cavallino”, “Pietracuta” e “Raibano di sopra” nel territorio di Rimini, descritte e rappresentate nell’Allegato 1 della predetta deliberazione, per meglio rispondere ai dettati del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023;

Verificata la coerenza della proposta di modifica delle citate ZRC con finalità pubblica di tutela della fauna selvatica, pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, con le indicazioni espresse in materia dal vigente PFVR;

Preso atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 rispetto alle proposte di perimetrazione di cui alla citata deliberazione n. 214/2021, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati ed invio alle Organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

Dato atto che il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, nel trasmettere l’esito della fase di notifica e istruttoria in merito alle suddette proposte di perimetrazione, ha comunicato, tra l’altro, per le vie brevi, che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della più volte citata L.R. n. 8/1994, avverso le proposte di perimetrazione sopra richiamate non sono pervenute opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica delle Zone di Ripopolamento e Cattura denominate “Casteldelci”, “Cavallino”, “Pietracuta” e “Raibano di sopra” del territorio di Rimini e meglio specificate e rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, con l’istituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione, sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca, della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato “shapefile”;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e successive modifiche ed integrazioni e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

- di prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis della L.R. n. 8/1994, che la Provincia di Rimini assicuri, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna modificate con il presente provvedimento;

Dato atto che il già menzionato art. 19 della L.R. n. 8/1994 non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione, mentre, all’ultimo comma, dispone che possa essere revocato al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 214/2021, che il vincolo di protezione delle ZRC in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”, ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di provvedere alla modifica delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Casteldelci”, “Cavallino”, “Pietracuta” e “Raibano di sopra” nel territorio di Rimini, descritte e rappresentate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
  2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato “shapefile”;
  3. di dare atto che i confini delle zone di protezione di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti, in carattere nero, la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24, della L.R. n. 8/1994;
  4. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della L.R. n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;
  5. di dare atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis della L.R. n. 8/1994, sono assicurate dalla Provincia di Rimini tramite il proprio personale;
  6. di stabilire, inoltre, che la durata del vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 1) sia corrispondente a quella del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179/2018, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;
  7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  8. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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