n.239 del 30.07.2014 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo accreditamento istituzionale Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia - Strada della Repubblica 47 - Parma
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia, ubicato in Strada della Repubblica 47, Parma, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Neurologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Ostetricia e ginecologia;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini (limitatamente ad attività ecografica);
- Presidio di medicina fisica e riabilitazione;
- Punto prelievi;
2. il rinnovo dell’accreditamento, concesso col presente atto, decorre dal 29/12/2012, data di scadenza della determinazione n. 16561 del 29/12/2008 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
3. di prendere atto della domanda per variazioni dell’accreditamento, relativa al trasferimento delle seguenti attività accreditate del Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) in altra sede denominata Centro Fisioterapico Maria Luigia 2, sita in Parma, Borgo delle Colonne 2:
- Cardiologia (comprensiva di ecocardiografia);
- Chirurgia generale;
- Dermatologia;
- Medicina interna (Medicina generale);
- Oculistica;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
rimandando ad altro proprio provvedimento l’accreditamento di tale nuova sede;
4. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.