n.11 del 13.01.2016 periodico (Parte Seconda)
Procedura di screening concernente il progetto di “Attività di recupero rifiuti non pericolosi”, da realizzarsi in Comune di Viano (RE), Via del Simposio n. 2/4; proponente: via Fondovalle 5 - proponente: Orsato Snc - Conclusione del procedimento - Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 224 del 23/12/2015
La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge Regionale 9/99, comunica gli esiti della procedura di screening concernente il progetto in oggetto. Il progetto interessa il territorio del Comune di Viano, Via Fondovalle 5, in provincia di Reggio Emilia.
Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Autorità competente, con Decreto del Presidente della Provincia n. 224 del 23/12/2015, ha stabilito:
di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 9/99, il progetto “Attività di recupero rifiuti non pericolosi” presentato da: Orsato Snc, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99, in quanto l'intervento previsto, nel complesso, risulta ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. l'intervento dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);
2. l'attività deve essere condotta conformemente alle indicazioni progettuali per quanto riguarda le tipologie di rifiuti da trattare, secondo le relazioni presentate:
Impianto n.1
- I fanghi ritirati con il CER 080202 siano solo quelli provenienti da attività taglio e levigatura e devono aver subito, presso il produttore, un trattamento di filtropressatura.
- Il materiale ritirato con codice CER 120117 materiale abrasivo di scarto, sia solo quello costituito da sabbia da idrogetto.
Impianto n.2
- I fanghi ritirati con il codice CER 080202 siano solo quelli provenienti da attività di taglio e levigatura di piastrelle ceramiche in gres porcellanato.
- Il prodotto finito “filette e cordoli”, maturato per almeno 30 gg., dovrà essere sottoposto a “test di cessione” cosi come indicato dal DM 05/02/98 All. 3;
3. la Ditta non dovrà utilizzare per alcuna operazione attinente l'attività di gestione rifiuti l'area e le strutture ricadenti in fascia B, il cui limite è delineato in Tav. P7 del PTCP (porzione di area perimetrale lato nordovest);
4. prima dell’esercizio dell’attività in progetto il proponente dovrà aver terminato la realizzazione della barriera antirumore in progetto. Entro 60 giorni dall’esercizio dell’attività dovrà inoltre eseguire un collaudo acustico ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore i cui esiti dovranno essere trasmessi a Provincia, ARPA; in considerazione degli esiti dello stesso, se necessario, dovranno essere proposte all’interno della relazione trasmessa le ulteriori misure mitigative ed il relativo cronoprogramma per la realizzazione delle stesse da concordarsi definitivamente con ARPA.
Inoltre, data la dimensione della barriera in rapporto alla sensibilità del contesto, dovrà essere progettata adeguatamente la morfologia della barriera stessa ed il suo corredo vegetale; a tal fine si chiede che gli impianti arborei ed arbustivi, da prevedere con specie autoctone, siano realizzati con un andamento che eviti distribuzioni lineari e, più in generale, disposizioni artificiali degli elementi;
5. in fase di esercizio dell'impianto dovranno essere attuate tutte le precauzioni e le misure necessarie a minimizzare i rischi d’incidenti ed evitare comunque l'immissione di sostanze inquinanti sul terreno e nei corpi idrici superficiali e sotterranei;
6. dovranno essere rispettate le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
7. resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisite e/o adeguate presso le Autorità competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge necessari, compresa l’eventuale autorizzazione paesaggistica, riferita ai materiali stoccati permanentemente all’esterno del capannone entro la fascia di 150 m dal Tresinaro.