n.48 del 07.03.2018 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Impianto di allevamento avicolo intensivo con 120.000 capi mediante la costruzione di 2 capannoni e servizi con svolgimento dell'attività IPPC (punto 6.6 lettera a) All. VIII D.Lgs. n. 152/2006, Parte II) Pproposto dalla Azienda Agricola M.D. Sas di Panzavolta Bruno & C. nella frazione di Voltana, in comune di Lugo, provincia di Ravenna - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e smi)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di impianto di allevamento avicolo intensivo con 120.000 capi e contestuale richiesta di AIA, nel comune di Lugo(RA) in Via Mazzola n.33, frazione Voltana, presentato dalla Azienda Agricola M.D. sas di Panzavolta Bruno & C., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24 dicembre 2018, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera. Le stesse prescrizioni vengono di seguito riportate:
1. nel periodo compreso tra il 01/10 ed il 31/03 di ogni anno, nel caso di superamenti per almeno 4 giorni consecutivi dei valori di PM10, è vietato lo spandimento di effluenti zootecnici, anche se con immediato interramento;
2. il proponente dovrà comunicare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale l’inizio dei lavori di posa della nuova recinzione nel tratto di adiacenza alle pertinenze del canale di scolo consorziale “Cavo Purgatorio”, ai fini di fissare la distanza di posa della stessa unitamente al personale dell’ufficio tecnico di suddetto Consorzio;
3. l’esecuzione delle opere idrauliche in progetto saranno soggette a verifica finale da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per cui, al fine di consentire tale tempestivo sopralluogo, il proponente dovrà presentare apposita comunicazione di fine lavori oltre che ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, anche al citato Consorzio;
4. la Ditta dovrà mantenere la divisione delle utenze tra i due allevamenti. La verifica del rispetto di tale prescrizione è affidata ad ARPAE Ravenna;
5. la data d’inizio delle operazioni di cantiere andranno comunicate con almeno 15 giorni d’anticipo sia ad ARPAE SAC per permettere la verifica di ottemperanza del rispetto delle tempistiche di validità della VIA sia ad ARPAE ST al fine di permettere eventuali sopralluoghi;
in riferimento all’impatto odorigeno:
6. la ditta dovrà realizzare una adeguata piantumazione sempreverde per la barriera di mitigazione a doppio filare sia all’intorno del nuovo allevamento sia dell’esistente oltre che per quella che separa i due allevamenti posta sui rilievi in terra, per la quale in particolare dovrà esservi una disposizione delle essenze e loro densità tali da rendere inequivocabile, completa ed efficace, la separazione fra le due strutture di allevamento avicolo e suinicolo. La piantumazione della barriera verde perimetrale e quella di separazione degli allevamenti dovrà essere completa fin dal momento del primo accasamento di avicoli nei nuovi capannoni di progetto e dovrà essere mantenuta nelle migliori condizioni provvedendo prontamente ad eventuali necessità di reintegri. La scelta delle essenze dovrà prevedere 5 essenze autoctone delle quali alcune non caducifoglie e comunque atte a favorire la biodiversità;
7. a seguito di casi comprovati di odori molesti presso i ricettori sensibili l'Azienda dovrà presentare una relazione tecnica che descriva le cause di tali emissioni e le azioni correttive strutturali e gestionali di mitigazione che intende mettere in atto, conformi al documento “BAT Conclusions” e agli obiettivi previsti dal PAIR 2020 e quelli fissati dall'art. 272-bis del Dlgs n. 152/2006. Su quest'ultimo aspetto si evidenzia che nel caso venissero approvate normative regionali attuative o linee guida del Coordinamento ISPRA-ARPAE l'Azienda si dovrà adeguare nei termini e nei modi previsti dalle normative citate;
per gli aspetti connessi a suolo e sottosuolo:
8. per il suolo, nel caso venga utilizzato materiale di recupero proveniente da terzi per l'innalzamento della quota del piano di calpestio o altre operazioni, dovrà essere conservata tutta la documentazione inerente le caratteristiche del materiale, quantitativi e la provenienza da tenere a disposizione degli organi di controllo ed in particolare di ARPAE ST;
per i rifiuti:
9. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere gestito in modo da non generare in nessun modo contaminazioni della matrice suolo, acqua o aria; i rifiuti in deposito dovranno essere correttamente classificati ed etichettati e lo stato delle aree di stoccaggio rifiuti dovrà essere periodicamente verificato a cura e responsabilità del proponente;
10. i rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia degli impianti di trattamento delle acque dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
11. la planimetria 3A3E3F dovrà essere mantenuta aggiornata ed integrata con il deposito dei residui delle operazioni di accasamento pulcini (scatole/gabbie a perdere) e il deposito del materiale di emergenza;
12. i reflui che si dovessero accumulare nel pozzetto a tenuta della piazzola di disinfezione mezzi dovranno essere smaltiti come rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
per le acque:
13. nel caso di esecuzione di well-point il proponente dovrà inviare preventivamente comunicazione ad ARPAE SAC di Bologna ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
14. le acque di scarico derivanti dall’eventuale attività di well-point dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Autorità competente definita in base alla destinazione delle acque prelevate;
15. per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per il regolare deflusso e gli impianti di trattamento dovranno essere puliti almeno una volta l'anno e secondo le indicazioni fornite dal produttore;
16. i pozzetti di prelevamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
17. gli scarichi dei servizi annessi al cantiere dovranno essere gestiti adeguatamente senza interferire con le acque superficiali (WC chimici);
18. il Piano di prevenzione degli incidenti e gestione degli inconvenienti ambientali dovrà essere integrato con le modalità d’intervento in caso di allagamento ai fini della tutela di tutte le componenti ambientali e in caso di incendio con l'intercettazione della rete fognaria e il contenimento delle acque antincendio;
19. in riferimento alle acque reflue domestiche a fronte di una altezza della massa filtrante del filtro batterico anaerobico pari a 1 m (così come dichiarato dalla Ditta) il volume minimo del filtro dovrà essere pari a 1500 litri;
20. la ditta in sede di esecuzione del progetto dovrà puntualmente rispettare la planimetria di riferimento denominata “Planimetria rete smaltimento acque e dettagli” datata 11/2017 L1601 AR01 03 acquisita al PGRA n. 15828 del 01/12/2017;
21. i lavori relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere completati entro la messa in esercizio dell'allevamento;
22. al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, etc.) un potenziale scarico inquinante di sostanze liquide in acque superficiali, la ditta dovrà dotarsi di un sistema di intercettazione e segregazione della rete fognaria bianca. A tal fine si ritiene misura di protezione sufficiente allo scopo l’utilizzo di sacchi di sabbia pronti all’uso e pertanto collocati in zona facilmente accessibile (es. fabbricato F). La ditta, sia che la scelta ricada sulla suddetta ipotesi, sia su ipotesi alternative, dovrà comunque comunicare ad ARPAE SAC e ST, prima della messa in esercizio del nuovo allevamento, la scelta tecnica che intende adottare per l'assolvimento della presente prescrizione;
23. a seguito della valutazione presentata dalla Ditta per cui si ritiene opportuno recuperare le acque meteoriche derivanti dagli allevamenti al fine irriguo delle piantumazioni perimetrali solo per la fase di attecchimento e primo sviluppo delle essenze, oltre a prescrivere il puntuale rispetto di quanto sopra riportato si ritiene che tale recupero debba essere effettuato ogni qualvolta sia necessario per tutta la durata d’esercizio dell’attività;
in materia di acustica:
24. dovrà essere effettuata verifica fonometrica di collaudo acustico ad attività in esercizio ed in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l’introduzione di nuove sorgenti sonore (ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 447/1995), dovrà essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico attenendosi rigorosamente ai criteri della D.G.R. n. 673/2004. Tale documentazione dovrà essere inviata all’ARPAE SAC e ST e al Comune di competenza;
25. fermo restando quanto dichiarato dal proponente in merito al rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa e dai piani di zonizzazione acustica comunali per l’allevamento di progetto e per quello esistente, rimane sempre preliminarmente in capo alla Ditta la responsabilità della periodica verifica della correttezza di quanto dichiarato;
in merito al traffico:
26. per il traffico indotto nelle fasi di cantiere, i flussi di automezzi provenienti e diretti al cantiere dovranno essere ottimizzati e minimizzati in modo da evitare picchi di traffico in specifici orari e comunque, al fine di minimizzare l’impatto dovuto sia al cantiere sia all’esercizio dell’impianto, la ditta dovrà mantenere l’impegno per l’ultimo tratto di via Mazzola, unico tratto non asfaltato del percorso, di cedere gratuitamente al Comune la porzione di terreno agricolo prospiciente la via Traversagno affinché lo stesso possa procedere con l’allargamento e adeguamento di quest’ultima (sulla base di una progettazione già svolta), a patto che il Comune si faccia carico della progettazione e dell’esecuzione dell’eventuale messa a norma dello svincolo di via Mazzola con via Traversagno. Inoltre la ditta proponente dovrà provvedere alla manutenzione una volta all’anno (eventualmente due qualora dovessero verificarsi necessità straordinarie) del tratto di via Mazzola che dalla via Traversagno arriva allo stabilimento, mediante una stesura e sistemazione con macchinario graider di manto superficiale di stabilizzato/ghiaia al fine di evitare il deterioramento della strada;
27. si dovrà realizzare presso il nuovo allevamento o quello esistente adiacente, un impianto fotovoltaico di almeno 10 KW di potenza entro fine lavori relativi al nuovo progetto;
b) di dare atto che ARPAE SAC ha espresso le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
c) di dare atto che ARPAE SAC di Ravenna ha espresso le proprie determinazioni in merito all’ l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza conclusiva, ha rilasciato l’AIA con propria determina n. 408 del 25/01/2018 (acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG/2018/67549 del 01/02/2018), che costituisce l’Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera;
d) di dare atto che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 24 gennaio 2018 e ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera; ha inoltrato ad ARPAE SAC di Ravenna il proprio parere favorevole con prescrizioni con nota PGRA n. 6172 del 04 maggio 2017 e successive note PGRA n. 14140 del 24 ottobre 2017 e PGRA n. 16764 del 21 dicembre 2017; inoltre con Atto notarile n. 1/18 del 23/01/2018 ha provveduto a rilasciare La concessione per scarico diretto nella rete di bonifica (R.D. n. 368 del 08/05/1904 e s.m.i.) che costituisce l’Allegato n. 3 parte integrante e sostanziale della presente delibera;
e) di dare atto che l’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Lugo ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 24 gennaio 2018 e ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera; inoltre ha espresso il proprio parere favorevole di competenza con prescrizioni ai sensi dell’art. 18, comma 5 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9, con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna PGRA n. 13869 del 18 ottobre 2017 e successiva nota PGRA n. 16916 del 27 dicembre 2017; inoltre con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 20/12/2017 è stato approvato il Piano di Ammodernamento Aziendale (Allegato n. 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera), con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 10/1/2018 è stata approvata la Variante al Piano di Ammodernamento Aziendale (Allegato n. 5, parte integrante e sostanziale della presente delibera), con atto prot. n. 7050 del 30/1/2018 è stato rilasciato il permesso di costruire (Allegato n. 6, parte integrante e sostanziale della presente delibera);
f) di dare atto che la Provincia di Ravenna non ha partecipato alla seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi, ma ha inoltrato ad ARPAE SAC di Ravenna il parere di competenza favorevole, acquisito agli atti con nota PGRA n. 13737 del 17 ottobre 2017; i contenuti di tale parere sono stati condivisi dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva;
g) di dare atto che in data 19/1/2018 è stato redatto il certificato di avvenuta stipula della convenzione per il Piano di Ammodernamento Aziendale tra Comune di Lugo e la ditta MD sas; tale certificato è stato trasmesso dall’ARPAE SAC con nota prot. PGRA 1630/2018 del 5/2/2018, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. PG/2018/75881 del 5/2/2018 e costituisce l’Allegato 7, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
g) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell’ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all’atto dell’approvazione della presente deliberazione;
h) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 900,00 ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/1999 e della D.G.R. 1975/2016, importo correttamente versato ad ARPAE SAC di Ravenna all'avvio del procedimento;
i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Azienda Agricola M.D. sas di Panzavolta Bruno & C.;
j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Lugo, alla Provincia di Ravenna, all’AUSL della Romagna – Servizio Igiene Pubblica – servizio Veterinario di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
k) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
l) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
m) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.