n. 378 del 18.12.2013 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento del Centro Lina Mazzaperlini, Reggio Emilia, per attività ambulatoriale di trattamento logopedico ed attività educative per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Richiamate:
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 911 del 25 giugno 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti specifici di accreditamento delle strutture e il catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 1891/2010 e n. 624/2013 che hanno definito gli indirizzi per la programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture salute mentale e dipendenze patologiche e di altre strutture sanitarie”;
Richiamate inoltre
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1332 del 19 settembre 2011 recante “Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: Approvazione dei requisiti. Integrazioni alla D.G.R. n. 327/2004 e modifiche alla DGR n.1648/2009”;
- la propria determinazione n. 3306 del 15 marzo 2012 recante “Accreditamento istituzionale della funzione di governo aziendale della formazione continua di cui alla DGR n. 1332/2011: Definizione modalità di presentazione della domanda – fase transitoria”;
Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 4 settembre 2012, protocollata con n. PG.2012.0211861 del 10 settembre 2012, e successiva integrazione trasmessa il 13 settembre 2012, protocollata con n. PG.2012/215754 del 13 settembre 2012, conservate agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con le quali il legale rappresentante del “Centro Lina Mazzaperlini” società cooperativa sociale con sede legale a Reggio Emilia, Via Martiri della Bettola n. 51, chiede:
- l’accreditamento della struttura “Centro Lina Mazzaperlini” ubicato a Reggio Emilia, Via Martiri della Bettola n. 51, per attività ambulatoriale di trattamento logopedico ed attività educative per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
- l’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua per la stessa struttura “Centro Lina Mazzaperlini”;
Preso atto che il “Centro Lina Mazzaperlini” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ente Comune competente;
Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione in ordine all’accreditamento provvisorio della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2013/4179 del 3 aprile 2013, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Dato atto del parere allegato
determina:
1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992, l'accreditamento provvisorio nei confronti della struttura “Centro Lina Mazzaperlini” ubicato a Reggio Emilia, Via Martiri della Bettola n. 51, gestito da “Centro Lina Mazzaperlini” società cooperativa sociale con sede legale a Reggio Emilia, Via Martiri della Bettola n. 51, per attività ambulatoriale di trattamento logopedico ed attività educative per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
2. di concedere l’accreditamento provvisorio della funzione di governo aziendale della formazione continua alla struttura “Centro Lina Mazzaperlini” di cui al precedente punto 1;
3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 34/1998 e successive modifiche, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
4. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3 comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 4;
7. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e che non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;
8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività;
9. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.